Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-05-2012, n. 8105 Colpa concorso di colpa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

R.C. propone ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha accolto solo relativamente alle spese l’appello proposto contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Napoli che aveva accolto solo parzialmente, ravvisando un suo concorso di colpa, la domanda risarcitoria svolta nei confronti di R.R., quale proprietaria del ciclomotore tg. (OMISSIS), e della Mapfre Progress, assicuratrice della RCA del citato veicolo, in relazione ad un investimento avvenuto in (OMISSIS).

Resiste con controricorso la Progress Assicurazioni S.p.A., nuova denominazione della Mapfre Progress.

Motivi della decisione

1.- I primi quattro motivi attengono all’accertamento del concorso di colpa del pedone.

In particolare, con il primo motivo, sotto i profili del vizio di motivazione e della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., il ricorrente si duole che la Corte di Appello abbia dato per scontato, senza motivazione, che egli attraversasse la strada al di fuori delle strisce pedonali e formula il seguente quesito di diritto: "se il giudice di merito abbia l’obbligo di indicare gli elementi probatori in virtù dei quali perviene all’accertamento dei fatti posti a fondamento della propria decisione e se, a fronte di un elemento fattuale tenuto presente dal giudice di primo grado, la cui esistenza viene espressamente contestata in sede di appello dalla parte, sì da costituire autonomo capo di impugnazione, il giudice del gravame, in ossequio al disposto di cui all’art. 112 c.p.c., debba necessariamente pronunciarsi su di esso, all’uopo indicando i documenti e/o le prove dai quali detto elemento emerge". 1.1.- Il primo motivo è inammissibile.

Non solo manca, in relazione al vizio di motivazione, la chiara indicazione del fatto controverso, richiesta dall’art. 366-bis cod. proc. civ. – applicabile alla fattispecie trattandosi di sentenza depositata il 10/10/06 – in relazione al vizio di motivazione, ma – premesso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., è inammissibile il motivo del ricorso per cassazione che si concluda con la formulazione di un quesito di diritto in alcun modo riferibile alla fattispecie o che sia comunque assolutamente generico (Cass. SSUU 15 gennaio 2007 n. 36) – deve altresì rilevarsi la assoluta genericità del quesito di diritto formulato in relazione al vizio di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non essendo indicato quale sarebbe il capo di impugnazione in concreto non esaminato dal giudice di merito.

2.- Con il secondo motivo, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, il ricorrente chiede alla Corte di Cassazione, nel caso di investimento di un pedone, se "spetta a quest’ultimo dimostrare di avere improntato la propria condotta al pieno rispetto di tutte le norme precauzionali, prima fra tutte quella che impone di attraversare la strada sulle apposite strisce, oppure è onere dell’investitore provare la colpa del pedone e, quindi, l’attraversamento al di fuori della zona zebrata". 2,1.- Il mezzo è inammissibile per inidoneità del quesito di diritto. Premesso che questa Corte ha affermato che il quesito di diritto richiesto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., postula l’enunciazione, da parte del ricorrente, di un principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato e, perciò, tale da implicare un ribaltamento della decisione assunta dal giudice di merito (Cass. 26 novembre 2008 n. 28280) si osserva che, nella specie, il quesito è formulato in modo da richiedere alla Corte la soluzione del problema, invece di indicare chiaramente quale sia la tesi seguita dal giudice di merito e quale, invece, la tesi secondo il ricorrente corretta. Inoltre, nel quesito, si da per scontato, il che non è, che l’unica ipotesi di colpa del pedone sia "l’attraversamento al di fuori della zona zebrata". 3.- Con il terzo motivo, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, il ricorrente si duole dell’affermazione, contenuta in sentenza, secondo cui la mera attesa del pedone in prossimità del marciapiede, in procinto di attraversare, integrerebbe una situazione di obiettiva pericolosità, mentre, con il quarto motivo, erroneamente rubricato come terzo, il ricorrente, sotto il profilo della violazione dell’art. 190 C.d.S., lamenta l’erroneità dell’interpretazione adottata riguardo al comportamento del pedone, formulando il seguente quesito di diritto (sostanzialmente uguale a quello relativo al terzo motivo): "se viola l’art. 190 C.d.S., il pedone che si trovi fermo, in prossimità de marciapiede, in attesa di attraversare la strada ovvero se in tale situazione siano ravvisabili gli estremi del comportamento colposo a carico del pedone stesso". 4.1.- Il terzo e quarto motivo sono inammissibili. Nella sentenza impugnata non si afferma che il pedone fosse "fermo, in prossimità del marciapiede" ma si deduce che egli "alternativamente, era in fase di attraversamento (…) o era in attesa di attraversare (…)", con sua colpa "nell’uno e nell’altro caso". Il mezzo è perciò inammissibile, fecalizzandosi solo sulla seconda ipotesi.

5.- I successivi cinque motivi attengono al rigetto dell’appello riguardo alla domanda risarcitoria.

In particolare, con il quinto motivo, il ricorrente, sotto i profili del vizio di motivazione e della violazione di legge, si duole del mancato ricorso ad equità nella liquidazione del danno emergente.

5.- Il quinto motivo è inammissibile, essendo il ricorso all’equità rimesso al giudice di merito.

6.- Con il sesto motivo, sotto il profilo della violazione di legge, il ricorrente si duole che la Corte di Appello, con decisione "a sorpresa", abbia ritenuto inammissibile per difetto di specificità il capo di appello relativo alla quantificazione del danno da invalidità permanente pur dopo aver ammesso una nuova CTU sul punto.

6.1.- Il mezzo è infondato. La questione di inammissibilità di un motivo di appello, non attinente al merito, non rientra infatti tra le questioni rilevabili di ufficio che l’art. 183 cod. proc. civ., comma 4, impone al giudice istruttore di sottoporre alle parti.

7.- Con i settimo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, il ricorrente si duole che la Corte di Appello abbia errato in tale decisione, chiedendo, nel quesito di diritto, "se soddisfa il requisito di specificità di cui all’art. 342 c.p.c., il motivo di appello con il quale, per un verso, si denuncia l’immotivata adesione del giudice di primo grado alla CTU, pur a fronte di diverse conclusioni del CTP e, per altro verso, si lamenta l’erronea valutazione del CTU con riguardo alla quantificazione dell’invalidità permanente". 7.1.- Il mezzo è inammissibile per inidoneità del quesito di diritto, assolutamente generico.

8.- Con l’ottavo motivo, sotto i profili della violazione di legge, del vizio di motivazione e dell’omessa pronuncia, il ricorrente si duole della omessa liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante derivante dall’invalidità, formulando il seguente quesito di diritto: "se, a fronte di uno specifico mezzo di gravame, la corte di appello può disattendere l’impugnazione proposta dalla parte limitandosi a ribadire quanto già statuito dal primo giudice, omettendo ogni considerazione circa le osservazioni svolte dall’appellante". 8.1.- Anche l’ottavo motivo è inammissibile per inidoneità del quesito di diritto, del tutto generico e formulato in maniera tale da richiedere una risposta necessariamente negativa.

9.- Con il nono motivo, sotto i profili del vizio di motivazione e della violazione di legge, il ricorrente si duole in particolare dell’omessa liquidazione del danno derivante dall’invalidità permanente, formulando al riguardo, tra gli altri, i seguenti quesiti di diritto: "se la lesione biologica, sebbene con modesti postumi (c.d. micropermanenti) possa in concreto incidere sulla capacità di lavoro specifica del soggetto, in relazione alla particolare attività dallo stesso esercitata, si da determinare in tal modo una lesione della capacità futura di guadagno" e "se il giudice di merito sia sempre tenuto ad eccertare in concreto l’eventuale incidenza della invalidità permanente sulla capacità lavorativa del soggetto, in relazione alla concreta attività lavorativa dallo stesso esercitata, o se invece tale accertamento possa essere omesso in ipotesi di c.d. micropermanente". 9.1.- Il nono motivo è inammissibile per inadeguatezza dei motivi di diritto trascritti, del tutto generici. Restano assorbiti i quesiti relativi ai criteri utilizzabili per la liquidazione del danno.

10.- Con il decimo motivo, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, il ricorrente si duole della compensazione delle spese di appello, motivata con generico riferimento a "giusti motivi". 10.1.- Il decimo motivo è inammissibile. Questa Corte ha infatti affermato, in tema di compensazione delle spese processuali ex art. 92 cod. proc. civ. (nel testo applicabile ratione temporis, anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, applicabile solo ai procedimenti instaurati successivamente al 1 marzo 2006), che, poichè il sindacato della S.C. è limitato ad accertare che non risulti vioiato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altre giuste ragioni, che il giudice di merito non ha obbligo di specificare, senza che la relativa statuizione sia censurabile in cassazione, poichè il riferimento a "giusti motivi" di compensazione denota che il giudice ha tenuto conto della fattispecie concreta nel suo complesso, quale evincibile dalle statuizioni relative ai punti della controversia (Cass. 6/10/11 n. 20457).

11.- Il ricorso va quindi rigettato, con fa condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’unica controricorrente, liquidate in Euro 4.200,00 di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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