T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 20-12-2011, n. 9904

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato:

che dalla nota di parte ricorrente depositata in atti il 22 giugno 2011 emerge che il medesimo non ha più interesse al ricorso;

che quindi il ricorso va dichiarato improcedibile;

3) che sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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