Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-05-2012, n. 8104 Sospensione dei termini processuali in periodo feriale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L.A., V. e An., quest’ultima quale erede di C.C., vedova di L.P., hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 30 giugno 2010, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Sezione Specializzata Agraria della Corte di Appello di Reggio Calabria, notificata il 31 maggio 2010, che ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello da essi proposto avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Locri che aveva rigettato la loro domanda di affrancazione di un terreno ubicato in (OMISSIS).

Si sono costituiti con controricorsi tanto G.M., N. M. (nata l'(OMISSIS)), N.D.A., N.B. F., tutti nella qualità di eredi di N.F.P., quanto N.T. e Na.Ma. (nata il (OMISSIS)).

Il ricorso non è stato depositato ed è stato iscritto a ruolo dai controricorrenti G.M. ed altri, in base a certificato di mancato deposito.

Con altro identico ricorso, notificato il 21 luglio 2010 ed illustrato da successiva memoria, recante l’esplicita indicazione della volontà di annullare e sostituire il precedente, i medesimi ricorrenti reiterano le censure alla sentenza impugnata.

Resistono con controricorso G.M., N.M. (nata l'(OMISSIS)), N.D.A., N.B.F., tutti nella qualità di eredi di N.F.P..

N.T. e Na.Ma. (nata il (OMISSIS)) non si sono costituite.

Motivi della decisione

1.- I controricorrenti G.M. ed altri lamentano preliminarmente la violazione dell’art. 390 cod. proc. civ., quanto alla rinuncia, da parte dei ricorrenti, al primo ricorso.

1.1.- L’eccezione è infondata. La parte ha legittimamente reiterato il ricorso, nei termini, essendo il primo improcedibile ex art. 369 cod. proc. civ. per difetto di deposito ma non essendo intervenuta la relativa declaratoria (art. 387 cod. proc. civ.).

2.- Lamentano poi la violazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ..

2.1.- L’art. 366-bis, abrogato dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. d), è inapplicabile ratione temporis, trattandosi di sentenza depositata l’8 marzo 2010. 3.- I medesimi controricorrenti deducono, quindi, la mancanza di procura speciale, in quanto quella agli atti è sottoscritta per autentica dal solo avv. Antonella Leone, non iscritto all’albo, come si evince dalla stessa intestazione del ricorso, con la conseguente inammissibilità del ricorso.

3.1.- Anche tale eccezione è infondata, alla luce dell’insegnamento di Cass. 11 luglio 2006 n. 15718, secondo cui la mancata certificazione (o la certificazione) da parte di avvocato che non sia ammesso al patrocinio innanzi alla Suprema Corte dell’autografia della sottoscrizione della parte ricorrente (o di quella resistente) apposta sulla procura speciale "ad litem" rilasciata "in calce" o "a margine" del ricorso (o del controricorso) per cassazione, costituisce mera irregolarità allorchè l’atto sia stato firmato anche da altro avvocato iscritto nell’albo speciale e indicato come codifensore. Tale irregolarità non comporta la nullità della procura "ad litem", sanabile per effetto della costituzione in giudizio del procuratore nominato, salvo che la controparte non contesti, con specifiche argomentazioni, l’autografia della firma di rilascio della procura.

L’atto, infatti, nella specie, risulta sottoscritto anche dal codifensore avv. Giuseppe Agresta, iscritto all’albo.

4.- Con il primo motivo i ricorrenti, deducendo plurime violazioni di legge, assumono che alla controversia in esame – avente ad oggetto una domanda di affrancazione – si applica la sospensione feriale dei termini e che dunque l’appello risultava tempestivamente proposto.

4.1.- Il primo motivo è fondato. La controversia, benchè assoggettata al rito del lavoro, in virtù della L. 2 marzo 1963, n. 320, art. 5, ha infatti ad oggetto un diritto di affrancazione e dunque non è una controversia agraria e perciò è soggetta alla sospensione feriale dei termini (Cass. 6 maggio 1996 n. 4199).

L’appello risulta d’altro canto depositato il 30/10/09 mentre la sentenza di primo grado è stata depositata il 28/8/08, e dunque è stato proposto entro il termine lungo, tenuto conto della sospensione feriale.

5.- Resta assorbito il secondo motivo con il quale i ricorrenti, in via subordinata, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, censurano la statuizione relativa alle spese, assumendo che non sarebbe "dato rilevare dalla sentenza impugnata la ben che minima motivazione nè in ordine al criterio di calcolo adottato nè in merito alla tariffa e/o allo scaglione tariffario in concreto applicato nè, infine, in merito alle ragioni per le quali, a fronte della medesima attività difensiva, sono state liquidate somme differenti per ciascuna delle diverse parti resistenti", tenuto anche conto che, ai sensi della L. n. 607 del 1966, art. 10, comma 2, i diritti e gli onorari sono ridotti alla metà. 6.- Il primo motivo di ricorso va quindi accolto, assorbito il secondo. La sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, perchè esamini l’appello.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Reggio Calabria, in diversa composizione.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *