T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 20-12-2011, n. 9917

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che la società istante, con il ricorso in esame proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 del CPA, ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto sulla diffida tendente ad ottenere il ripristino della regolare viabilità della strada comunale denominata "Lion Corno" presentata dalla ricorrente in data 24 gennaio 2011, la declaratoria del Comune resistente all’obbligo di provvedere al tracciamento, al livellamento ed al ripristino della transitabilità della predetta strada e la condanna dell’amministrazione ad adottare atti formali al riguardo, ciò sul presupposto che l’art. 14 del D.lgs n. 285 del 1992 prevede l’obbligo dei Comuni di provvedere alla manutenzione delle strade di pertinenza;

– che, al riguardo, il Comune resistente ha, dapprima, eccepito l’inammissibilità del gravame in quanto l’azione intentata dalla ricorrente non è in grado di soddisfare la pretesa azionata (ordinare all’amministrazione resistente di compiere un’attività materiale) e, comunque, ne ha chiesto il rigetto per infondatezza nel merito;

– che l’eccezione sollevata dall’amministrazione resistente risulta fondata posto che, come noto, l’azione di cui agli artt. 31 e 117 del CPA ha per presupposto il comportamento inerte dell’Amministrazione in ordine ad una istanza sulla quale essa ha l’obbligo di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso;

– che la sussistenza in capo all’Amministrazione di un obbligo di provvedere sull’istanza del privato, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, necessita che il provvedimento amministrativo richiesto dall’interessato sia previsto dalla legge come atto nominato e, cioè, che l’istanza sia idonea ad attivare la sequenza procedimentale che deve ineluttabilmente definirsi con l’adozione di un provvedimento espresso (cfr Cons. St., sez. IV, 22 maggio 2008, n. 2462);

– che, nel caso di specie, la ricorrente ha utilizzato il rito speciale del silenziorifiuto per introdurre un’azione di accertamento e di condanna dell’amministrazione ad un facere che non si concilia con l’azione di cui all’art. 31 del CPA posto che l’art. 14 del D.lgs n. 285 del 1992 non introduce una fattispecie procedimentale che si deve concludere con un provvedimento espresso bensì contempla obblighi e doveri che l’ente proprietario è tenuto ad osservare;

– che, sebbene l’osservanza di tali doveri possa essere perseguita anche attraverso l’adozione di provvedimenti amministrativi, ciò non giustifica comunque l’attivazione del rito di che trattasi, connesso alla mancata adozione di un provvedimento nominato e tipico;

– che, nel caso di specie, l’obbligo di cui alla norma citata non attiene al riconoscimento di un potere da esercitare tramite atti autoritativi bensì è rappresentato dal dovere di manutenzione della strada;

– che, peraltro, non si può ritenere che l’inerzia del Comune sia rappresentata dall’omessa adozione di provvedimenti che attribuiscano ad una impresa il compito di procedere alla manutenzione della strada in quanto un tale obbligo non discende direttamente dalla norma citata la quale, come detto, non prevede affatto l’avvio di un procedimento amministrativo su istanza di parte o d’ufficio;

– che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile mentre le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti del giudizio, in ragione della peculiarità processuale della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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