T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 20-12-2011, n. 9916

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che,

con il ricorso in esame, gli interessati hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 3267/10 con cui la Sezione ha annullato il provvedimento di rigetto della domanda di corresponsione dell’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 della legge n. 86 del 2001;

– che, tuttavia, la predetta pronuncia è stata appellata al Consiglio di Stato (RG n. 6403/2010) il quale, con ordinanza n. 4836 del 4 novembre 2011, ne ha sospeso l’esecutività in accoglimento della domanda cautelare formulata in data 14 ottobre 2011 dal Ministero intimato;

– che, pertanto, alla luce della pronuncia cautelare del giudice di appello (intervenuta dopo la proposizione del ricorso in esame), il gravame è divenuto improcedibile in quanto la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è stata privata della necessaria esecutività;

– che le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, in quanto la sospensione dell’esecutività della sentenza n. 3267/2010 è intervenuta dopo la proposizione del ricorso in esame.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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