T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 20-12-2011, n. 9929

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

RITENUTO in fatto che il cittadino extracomunitario ricorrente agisce per la declaratoria di illegittimità del silenziorifiuto serbato sulla pratica di emersione del lavoro irregolare ai sensi della legge n. 102/2009;

CONSIDERATO in diritto che:

– il ricorrente si duole del tempo trascorso dalla presentazione della domanda senza che l’Amministrazione abbia ancora concluso il procedimento;

– l’Amministrazione resistente eccepisce in via preliminare la carenza di legittimazione;

– la procedura di emersione risulta attivabile soltanto su istanza del datore di lavoro, unico soggetto con il quale lo S.U.I. intrattiene rapporti, sia per la richiesta di integrazioni documentali, sia per ogni altro tipo di comunicazione, come il preavviso di diniego ex art. 10 bis della L. 241/90, e tenuto altresì conto che la stipulazione del contratto di soggiorno (in caso di esito positivo dell’istruttoria) dipende esclusivamente dal datore di lavoro, tant’è vero che la rinuncia all’istanza di emersione comporta l’archiviazione della pratica;

– pertanto l’unico interlocutore dell’Amministrazione nel procedimento di emersione è il datore di lavoro mentre il cittadino extracomunitario beneficia del provvedimento conclusivo favorevole senza peraltro subire un pregiudizio apprezzabile dal ritardo nella definizione della pratica, non essendo passibile nelle more della definizione della procedura di espulsione dal territorio nazionale;

– per mera completezza di esame va rilevato che l’Amministrazione ha altresì eccepito nel merito, non contrastata, di aver inoltrato al datore di lavoro preavviso di rigetto dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 per essere stato il lavoratore straniero "condannato in data 28.3.2007 dal Tribunale di Velletri per i reati di cui all’art. 171 ter comma 2 lettera a con sentenza divenuta irrevocabile in data 13/06/2007";

– in definitiva soltanto il datore di lavoro risulta essere legittimato ad impugnare il silenzio rifiuto, con conseguente inammissibilità dell’odierno gravame;

– sussistono le ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Laziosede di Roma, sez. II quater

DICHIARA INAMMISSIBILE

nei sensi di cui in motivazione il ricorso n.4629/2011 in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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