T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 20-12-2011, n. 9928

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorso è volto ad ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata dal ricorrente in data

Il ricorso è fondato.

Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. n. 362 – di approvazione del regolamento per la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana – all’art. 3, espressamente prevede che "Per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda", termine confermato dal successivo D.M. 24.3.1995 n. 228.

Alla stregua delle predette disposizioni, pertanto, il Ministero dell’Interno aveva l’obbligo di pronunciarsi entro il richiamato termine di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Nella specie – seppure l’Amministrazione ha evidenziato l’intervenuta predisposizione del decreto di conferimento della cittadinanza in favore dell’odierno ricorrente – non risulta che il predetto Ministero abbia adottato il provvedimento conclusivo del procedimento allo stesso affidato entro il richiamato termine.

Ne consegue che il ricorso va accolto e, per l’effetto, va dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Interno intimato di pronunciarsi con un provvedimento espresso in ordine alla richiesta di cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente in data entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione se anteriore.

Il Collegio ritiene altresì opportuno – al fine di evitare all’interessato l’inutile aggravio di una ulteriore autonoma istanza giurisdizionale – nominare, sin da ora, un Commissario ad acta affinché provveda, in via sostitutiva, nell’ipotesi di ulteriore inadempimento dell’Amministrazione (Cons.St., V, 16.1.2002, n. 230; Tar Lazio, Sez. II quater sentenza n. 6759 del 14.7.2008), ponendo il relativo onere economico a carico di quest’ultima.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Laziosede di Roma, sezione II quater

ACCOGLIE

il ricorso in epigrafe n.6471/2011 e, per l’effetto, dichiara illegittimo il comportamento omissivo del Ministero dell’Interno, con conseguente obbligo di pronunciarsi con provvedimento espresso in ordine alla richiesta di cittadinanza italiana come sopra presentata dall’odierno ricorrente, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione se anteriore.

Nomina, fin d’ora, per il caso di ulteriore persistente inadempimento il Commissario ad acta nella persona del Dirigente del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno o di un funzionario da lui designato, il quale dovrà provvedere in via sostitutiva, previo accertamento della perdurante inottemperanza della Amministrazione, entro l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, avvalendosi, se ritenuto necessario, anche degli uffici e dei funzionari del predetto Ministero; rinvia la determinazione del compenso del predetto Commissario ad acta – il cui onere è posto a carico del Ministero dell’Interno soccombente – a successiva ordinanza, da emanarsi ad avvenuto espletamento dell’incarico, dietro presentazione da parte del ripetuto Commissario di documentata e quantificata richiesta e di una relazione illustrativa sull’attività espletata.

Condanna infine l’Amministrazione al pagamento, nei confronti della parte ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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