Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-05-2012, n. 8097

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente notificato V. R. ha convenuto in giudizio le società Help Investigation & Security s.r.l. e Help Investigatici & Security Group s.r.l. al fine di sentire accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con esse per il periodo novembre 2002 – luglio 2003.

Ha dedotto il ricorrente di avere svolto mansioni di direttore del personale 4^ livello CCNL di categoria come lavoratore subordinato;

ma di essere stato assunto con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.).

Chiedeva il ricorrente la condanna delle convenute al pagamento delle somme dovute a titolo di lavoro straordinario, ferie, permessi ed indennità di trasferta per un totale di Euro 19.463.73.

Si costituivano le convenute società le quali contestavano la domanda sostenendo la natura autonoma ex art. 2222 c.c. della prestazione lavorativa offerta loro dal V..

Nel corso dell’istruttoria venivano escussi i testi di entrambe le parti.

All’esito il tribunale di Roma, con la sentenza n. 12260/2006 ha respinto la domanda del ricorrente per mancanza di prova della dedotta subordinazione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il V. insistendo nel riconoscimento della natura subordinata della prestazione lavorativa oggetto di causa e nel pagamento degli emolumenti siccome quantificati già in primo grado.

La Corte d’appello di Roma con sentenza del 17 gennaio 2008 – 31 agosto 2009 ha parzialmente accolto il gravame riconoscendo la sussistenza della subordinazione nella prestazione lavorativa del V., per il periodo dedotto e con le mansioni descritte sin dal primo grado, respingendo, tuttavia, la domanda quanto alle spettanze richieste.

3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il V. con un unico motivo.

Resiste con controricorso la parte intimata Help Investigation & Security Group s.r.l. in liquidazione che ha proposto anche ricorso incidentale. L’altra società intimata non ha svolto difesa alcuna.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 196 del 1997, nonchè del D.Lgs. n. 276 del 2003 e degli artt. 2109, 2222, 2094 e 2743 c.c.. Sostiene che, avendo le società convenute negato il diritto alle ferie, ai permessi e alla trasferta perchè si trattava di una collaborazione coordinata e continuativa e non già di un rapporto di lavoro subordinato, le convenute avevano implicitamente confermato di non aver mai erogato tali prestazioni al V.. Deduce il ricorrente che per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non sono previsti giorni di ferie e permessi retribuiti.

Pertanto per volta accertata la natura subordinata del rapporto, non occorreva fornire un’ulteriore prova della mancata fruizione delle ferie e dei permessi.

2. Il ricorso incidentale è articolato in due motivi con cui la società controricorrente censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione ed omessa pronuncia. Deduce che fin dal primo atto del giudizio essa società aveva eccepito il difetto di legittimazione passiva sostenendo che il rapporto di collaborazione era intercorso con l’altra società, attualmente intimata.

3. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi principale ed incidentale in quanto aventi ad oggetto la stessa sentenza impugnata.

4. Il ricorso principale è infondato.

Questa corte (Cass., sez. lav., 22 dicembre 2009, n. 26985) ha già affermato — e qui ribadisce – che il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l’onere di provare l’avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l’espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell’indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l’onere di fornire la prova del relativo pagamento.

Analogo onere probatorio sussisteva a carico del lavoratore in ordine alla pretesa di compenso per lavoro straordinario, permessi ed indennità di trasferta.

Sicchè correttamente la corte d’appello ha escluso la spettanza delle richieste differenze retributive, asseritamene dovute, per straordinari, permessi, ferie non godute e trasferte per mancanza di prova degli elementi costitutivi di tali pretese.

5. Il ricorso incidentale è parimenti infondato perchè, anche se non risulta dalla sentenza impugnata che la questione del difetto di legittimazione passiva sia stata effettivamente posta in appello, tuttavia la sentenza stessa contiene l’accertamento in fatto che il V. ha lavorato per entrambe le società; valutazione questa di merito rimessa alla corte territoriale ed assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria.

6. Entrambi i ricorsi, principale ed incidentale, vanno quindi rigettati.

La reciproca soccombenza consente la compensazione delle spese di questo giudizio di cassazione tra le parti costituite, mentre non occorre provvedere per la parte non costituita.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa tra le parti costituite le spese di giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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