T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 20-12-2011, n. 9922

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che con ricorso notificato al Ministero dell’Interno, presso la sede di Piazza del Viminale, in data 29 luglio 2011, il ricorrente ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sulla sua istanza di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9 lett. f) della L. 91/92, presentata presso la Prefettura di Bari il giorno 4 agosto 2008;

Rilevato che l’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio in data 31 ottobre 2011 ed ha dunque sanato la nullità della notifica;

Ritenuto che il ricorso risulta fondato, in accoglimento della censura con la quale il ricorrente deduce la violazione dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento e di pronunciarsi sulla predetta istanza entro il termine di settecentotrenta giorni fissato dall’art. 3 del D.P.R. 18.4.1994 n. 362, non avendo il Ministero adottato il provvedimento conclusivo del procedimento entro il richiamato termine;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere il ricorso dichiarandosi l’illegittimità del silenziorifiuto, con conseguente obbligo del Ministero dell’Interno intimato di pronunciarsi con un provvedimento espresso in ordine alla richiesta di cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente il giorno 4 agosto 2008, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore.

Ritenuto di dover disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti ricorrendone giusti motivi.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e per l’effetto dichiara l’obbligo del Ministero dell’Interno intimato di pronunciarsi con un provvedimento espresso in ordine alla richiesta di cittadinanza italiana presentata dal ricorrente il giorno 4 agosto 2008, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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