Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-07-2011) 15-11-2011, n. 42005

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Palermo, pronunziando in sede di rinvio, a seguito di parziale annullamento della sentenza che aveva ritenuto C.G. responsabile del reato previsto e punito dall’art. 609 bis c.p. e art. 609 ter c.p., u.c., aggravato dall’avere l’imputato commesso il fatto nei confronti di persona che non aveva compiuto i dieci anni, ha concesso all’imputato l’attenuante del fatto di minore gravità, equivalente alla contestata aggravante sicchè, calcolata anche la riduzione per il rito, ha rideterminato la pena inflitta nella minor misura di anni tre e mesi quattro di reclusione eliminando la misura della interdizione legale durante la esecuzione di pena e sostituendo la interdizione perpetua dai pubblici uffici con la interdizione per cinque anni.

Il C. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

Parte ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della legge penale, nella parte in cui il giudice di rinvio infligge all’imputato la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione riconoscendo la circostanza attenuante di minore gravità del fatto ex art. 609 bis c.p., u.c.: dichiarandola senza motivazione alcuna equivalente alla contestata aggravante.

All’udienza pubblica del 14/7/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

Questa Corte rileva che la equivalenza di circostanze aggravanti e attenuanti, attestata nel corpo della sentenza impugnata, scaturisce da una lunga disamina della ricorrenza di elementi giustificativi della attribuzione della attenuante e della certa ricorrenza degli elementi costitutivi della aggravante contestata, tali da rendere equa la pena derivante da tale bilanciamento (sulla non necessità di motivazione esplicita di comparazione Cass. Pen. Sez. 6, 18/12/2006 n. 41362). Poichè il giudizio di bilanciamento delle circostanze di diverso segno è imposto dall’art. 69 c.p., al solo fine di determinare l’irrogazione di una pena proporzionata alla entità del fatto punito e alla personalità del reo e poichè la individuazione delle opposte circostanze giustapposta alla dichiarazione di equivalenza nella egualmente dichiarata prospettiva della equità della pena da la misura di una complessa operazione valutativa effettivamente compiuta dal giudice del rinvio, il vizio denunziato non sussiste.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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