T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 20-12-2011, n. 9921

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorso è volto ad ottenere la declaratoria di illegittimità del silenziorifiuto che si assume formatosi sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) della L. 91/92, presentata dal ricorrente in data 5 settembre 2007.

Preventivamente occorre esaminare i profili di rito.

Come è noto, l’Amministrazione – in applicazione dell’art. 3 del D.P.R. 18.4.1994 n. 362 -, avrebbe dovuto concludere il procedimento in questione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, e quindi entro il 5 settembre 2009.

A sua volta il ricorrente avrebbe dovuto agire per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto entro il termine di un anno dalla data di scadenza del termine di conclusione del procedimento (art. 31 comma 2 c.p.a.), e quindi entro il 5 settembre 2010.

Il ricorso è stato invece proposto il 13 luglio 2011 oltre il termine annuale stabilito dalla legge.

Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile.

Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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