Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-07-2011) 15-11-2011, n. 42004

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Torino con sua sentenza del 20/4/2010 in parziale riforma della sentenza di primo grado ha concesso a B.F., ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 589 c.p., commi 1 e 2, la attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, e, per l’effetto, ha rideterminato la pena inflitta dal primo giudice nella minore pena finale di mesi quattro di reclusione, oltre la non menzione e ha anche ridotto a mesi quattro la durata della sospensione della patente.

L’imputato B. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

Parte ricorrente denunzia violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), combinato con l’art. 589 c.p., per manifesta illogicità dell’apparato argomentativo e manifesto malgoverno della normativa cautelare, anzitutto omettendo di fornire motivazione alcuna sul rapporto causale tra sorpasso e investimento, poi ignorando la imprevedibilità dell’attraversamento di un pedone in una curva delimitata da un muraglione totalmente privo di marciapiedi o banchina, e infine trascurando che l’applicazione di un giudizio controfattuale rendeva evidente che l’evento mortale si sarebbe verificato anche senza la imprudenza addebitata al motociclista.

All’udienza pubblica del 14/7/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

Il B. è stato chiamato a rispondere del delitto di cui all’art. 589 c.p., commi 1 e 2, commesso il (OMISSIS), per avere perso il controllo del motociclo da lui condotto così cagionando per negligenza, imperizia, imprudenza e inosservanza di norme del Codice della Strada superando un veicolo che precedeva in prossimità di curva destrorsa, a C.G., signora anziana che percorreva a piedi la carreggiata nel suo stesso senso di marcia, lesioni gravissime, che la portavano a morte tre giorni dopo il ricovero in ospedale.

La sentenza impugnata affida ad una motivazione coerente ai dati ritualmente acquisiti al processo e correttamente valutati nel loro significato di insieme e nel valore di ciascun dato, l’accertamento del rapporto di causalità materiale tra la condotta di guida del B. che operò un sorpasso in curva cieca (destrorsa nella direzione percorsa dal B. motociclista e dalla vittima a piedi) e investì la C. nel corso del completamento della manovra di "rientro", e la morte della donna investita. La sentenza impugnata ha altresì individuato e accertato attraverso l’esame della prova dichiarativa nonchè delle stesse dichiarazioni dell’investitore che la condotta di guida tenuta dal B. risultò incompatibile con la necessità di controllo del mezzo e con la effettuazione di possibili manovre di scampo. Secondo la motivazione di merito l’investimento e la morte della donna, divennero inevitabili per causa della imprudente e imperita condotta di guida (stato dei luoghi, visibilità del percorso, traiettorie obbligate di un motoveicolo in sorpasso e rientro) dell’imputato.

Ciò posto la sentenza impugnata ha ulteriormente accertato la prevedibilità dell’attraversamento di pedoni nel punto nel quale avvenne l’incidente mortale, avuto riguardo alla visibile presenza in quell’ora e in quel luogo di "numerosi pedoni" sui due margini della strada. La sentenza ha dunque adeguatamente individuato anche la causalità della colpa addebitata. In definitiva il compendio motivazionale costituito dalle due sentenze di merito da adeguata ragione della affermata responsabilità esclusiva del B. nella determinazione colpevole della morte della C..

Il giudizio controfattuale è contenuto nella tessitura della motivazione impugnata che individuando un rapporto di consequenzialità necessaria tra guida inadeguata e impatto inevitabile proprio a causa della specifica inadeguatezza accertata risulta avere logicamente escluso che la osservanza delle regole cautelari violate sarebbe stata indifferente rispetto al determinarsi, in ogni caso, del fatto.

Il ricorso è infondato in ogni sua parte e deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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