Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-07-2011) 15-11-2011, n. 42002

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Termini Imprese, sezione distaccata di Corleone, con sentenza resa il 23/6/2010, in sede di opposizione a decreto penale di condanna, ha ritenuto F.G. responsabile di guida senza patente perchè a lui revocata e lo ha condannato alla pena di Euro 3.500,00 di ammenda.

Il F. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato. Parte ricorrente denunzia : violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

All’udienza pubblica del 14/7/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

La motivazione della sentenza impugnata ha individuato nella prova dichiarativa e nella analisi delle ragioni della sua credibilità, il fondamento della condanna pronunziata. Il ricorrente introduce dubbi sulla fondatezza del riconoscimento operato dai carabinieri, sulla esattezza della individuazione della vettura, sulla validità e correttezza della percezione dichiarata dai militari, delle presenze effettive dei passeggeri. Il ricorrente ritiene ancora di trarre argomento dalle modalità di svolgimento del dibattimento nel quale il primo e il secondo magistrato incaricato avrebbero assunto diversi comportamenti, e, infine, denunzia un travisamento dei fatti legandolo ad una asserita sconoscenza dei luoghi e delle distanze tra essi, attribuendo quella sconoscenza al magistrato giudicante.

Il ricorso sollecita una nuova valutazione del merito del procedimento e tale valutazione è inibita al giudice di legittimità che neppure è stato sollecitato all’esame di vizi della motivazione certamente enunziati nell’interezza del catalogo che li contiene, ma in nulla motivatamente illustrati. Inutile il richiamo al principio dell’oltre ogni ragionevole certezza, posto che la ricostruzione della vicenda operata dal giudice di merito è rigorosamente conseguente alla analisi dei dati raccolti e del non equivocabile significato ad essi attribuito in sentenza. Il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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