Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-07-2011) 15-11-2011, n. 42001

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna resa dal Gup del Tribunale di Siena che aveva ritenuto B. R., responsabile del delitto di cui all’art. 589 c.p., commi 1 e 2, (oltre che delle violazioni di cui all’art. 142 C.d.S., commi 1 e 8 e art. 40 C.d.S., comma 8, art. 143 C.d.S., comma 11) per avere cagionato alla guida della sua autovettura, la morte di C. A. viaggiando a velocità di oltre 100 KM/h superiore al limite di 90 Km/h applicato sul tratto di strada interessato dalla collisione mortale (per cui è processo) e perdendo in curva il controllo della propria vettura con conseguente invasione della corsia di marcia opposta e scontro frontale col ciclomotore condotto dal C..

L’imputato B.R. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

Parte ricorrente denunzia:

Mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, motivazione fittizia e per relationem, riproduzione sostanzialmente alla lettera della motivazione del primo giudice.

Immotivato rifiuto di considerare la fondatezza degli elementi addotti dall’imputato, immotivato rifiuto di considerare la attendibilità delle dichiarazioni stesse dell’imputato, assenza di motivazione circa la individuazione del punto d’urto tra la vettura dell’imputato e il ciclomotore della vittima, immotivata affermazione della invasione di corsia operata dalla vettura dell’imputato, mancata considerazione di due veicoli, immotivata affermazione della velocità eccessiva, della esistenza di nesso di causalità tra il presunto eccesso di velocità e la determinazione dell’evento mortale, della individuazione di una distrazione dell’imputato come causa certa e determinante della invasione di corsia compiuta proseguendo, all’atto di affrontare un curva, in linea retta con conseguente superamento della linea di spartizione delle carreggiate opposte. Tutte le omissioni addebitate alla sentenza impugnata non avevano consentito l’accertamento della tesi alternativa della invasione di corsia operata dal conducente del ciclomotore intesa dal ricorrente come ipotesi più probabile di quella fatta propria dalla sentenza impugnata.

Ancora il ricorso denunzia inosservanza dell’art. 192 c.p.p., commi 1 e 2 e art. 546 c.p.p., lett. e), con travisamento delle prove ed errata assunzione della relazione del CT del PM come fondamento della decisione ancorchè si tratti di relazione perplessa e meramente ipotetica.

Da ultimo il ricorrente denunzia inosservanza del disposto dell’art. 530 c.p.p., comma 2 e art. 533 c.p.p., comma 1, per non avere reso pronunzia assolutoria a fronte della insufficienza e contraddittorietà delle risultanze probatorie.

All’udienza pubblica del 14/7/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

Diversamente da quanto affermato con le censure di ricorso, la sentenza impugnata, dopo aver operato un rinvio alla motivazione di primo grado perchè condivisa, ha aggiunto proprie autonome argomentazioni intese a giustificare la affermazione di responsabilità confermata in appello e le dinamiche dei mezzi coinvolti nell’incidente mortale alle quali la responsabilità dell’imputato è logicamente e compiutamente (ancorchè sinteticamente) legata.

Le censure espresse per il giudizio di legittimità sono generiche nella parte in cui ripropongono le doglianze già rappresentate con l’atto di appello e motivatamente respinte dalla sentenza della Corte di Appello di Firenze.

La ricostruzione di fatto operata in sentenza secondo un modello ragionevole e coerente non necessita di una replica a ciascuna osservazione sviluppata sul punto in forma di censura dal momento che ogni argomento di censura non è idoneo a sovvertire la completezza e la adeguatezza dell’accertamento svolto attraverso analisi critica dei dati raccolti e dei riscontri che la sentenza stessa allinea in punto di significato di quei dati valutati isolatamente in sè ma anche nel loro insieme.

La sostanziale proposta di una ricostruzione alternativa dei fatti perchè ritenuta più probabile dal ricorrente non costituisce censura suscettibile di trovare accoglimento nel giudizio di legittimità.

Il ricorso deve essere rigettato perchè infondato, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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