Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-07-2011) 15-11-2011, n. 42000

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Venezia con sentenza resa il 18/5/2010 ha confermato, dando atto della cessazione della materia del contendere in punto di interessi civili, la sentenza pronunziata dal Tribunale di Padova che, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, aveva condannato i due imputati alla pena di mesi sei ciascuno con sospensione condizionale della pena. La condanna era pronunziata per i reati previsti e puniti dagli artt. 41 e 113 c.p., art. 589 c.p., commi 2 e 3, commesso il (OMISSIS).

D.R. e B.T. sono imputati del delitto previsto e punito artt. 41 e 113 c.p., art. 589 c.p., commi 2 e 3.

B.T. è stato condannato per avere quale conducente della autovettura Ford operato una manovra di inversione ad U con svolta a sinistra uscendo dal parcheggio per dirigersi verso (OMISSIS) in zona dove tale manovra è interdetta dalla presenza di linea continua di mezzeria e senza concedere la precedenza a veicolo che sopraggiungeva da tergo cagionato, con concorso di cause indipendenti, la morte di P.P. trasportato sul motociclo condotto da D.R. e sbalzato dal motociclo in conseguenza della collisione con l’auto.

D.R. è stato condannato per avere quale conducente del motociclo Ducati proceduto in zona con limite di velocità di K/h 50 alla velocità di k/h 84 con concorso di cause indipendenti cagionato, la morte di P.P. trasportato sul motociclo condotto dal D. e sbalzato dal motociclo in conseguenza della collisione con l’auto condotta dal B..

D.R. e B.T. hanno proposto distinti ricorsi per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

Il ricorrente D. denunzia:

carenza e manifesta illogicità della motivazione; travisamento delle risultanze processuali, mancata motivazione su gran parte delle censure espresse in appello su punti decisivi della statuizione di condanna con riferimento anzitutto alla identificazione dell’effettivo conducente della moto al momento del sinistro. Il ricorrente denunzia anche la assenza di motivazione in punto di misura della pena confermata.

Il ricorrente B. denunzia:

violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e b) per mancanza o illogicità della motivazione in punto di esistenza del nesso causale tra condotte anche omissive addebitate ed evento ed in punto di colpa dell’imputato. Inosservanza ovvero erronea applicazione degli artt. 40 e 589 c.p. e art. 40 C.d.S., art. 145 C.d.S., comma 6 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, artt. 138 e 139 (regolamento al CdS) a partire dalla censurata frase di motivazione "il primo giudice ha sostanzialmente risposto ai motivi di appello" Il ricorso censura la omessa verifica se la norma cautelare violata era espressamente rivolta ad impedire l’evento del tipo di quello concretamente verificatosi, e tale omissione avrebbe portato la sentenza alla affermazione di una culpa in re iosa. La norma relativa alla presenza in sede stradale di striscia continua sarebbe funzionale solo alla separazione dei sensi di marcia e sarebbe dunque neutra rispetto alle manovre effettuate dal B. con riferimento al sopraggiungere di un motoveicolo nella sua stessa corsia di marcia. Altro vizio di motivazione è denunziato con riguardo alla determinazione della velocità del motociclo rappresentata dalla difesa del conducente della autovettura e alla determinazione della posizione delle linee di discontinuità della segnaletica orizzontale rispetto al punto di valico tentato dal B..

All’udienza pubblica del 14/7/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

I reati addebitati ai due imputati risultano essere estinti per prescrizione in data 3/12/2010 successivamente alla data di pronunzia della sentenza di appello.

Il rapporto impugnatorio è validamente costituito a fronte della proposizione di due ricorsi indubitabilmente ammissibili, sicchè anche in sede di legittimità, ove ne ricorrano le condizioni, deve essere resa immediata pronunzia ex art. 129 c.p.p. (Cass. Sez. Un. Pen. 3/11/98 n. 11493 nonchè, a contrario Cass. Sez. Un. Pen. 21/12/2000 n. 32).

Ciò posto è necessario rilevare che la sentenza impugnata ha integrato con propria attenta motivazione quella, pur richiamata, di primo grado sicchè oltre alla motivazione per relationem (adeguata e sufficiente per le censure che hanno riproposto questioni già motivatante risolte dalla sentenza di primo grado) è dato di individuare nel provvedimento impugnato una compiuta e coerente motivazione misurata specificamente sulle questioni proposte con gli atti di appello. Infatti la sentenza impugnata ha ben applicato il metodo della eliminazione mentale per giungere alla conclusione che se gli imputati non avessero omesso di osservare le regole cautelari che furono violate sarebbero venute meno condizioni essenziali per il verificarsi del fatto. Bene la sentenza impugnata ha negato l’utilizzo di automatismi di individuazione delle responsabilità e ha menzionato concreti comportamenti degli imputati che ad un tempo hanno posto in essere concreti comportamenti e concrete omissioni tutti causativi della morte di P.P. trasportato sulla moto condotta dal D. (così individuando il rapporto di causalità materiale tra condotte, omissioni ed evento infausto), e con quei comportamenti ed omissioni hanno anche violato specifiche norme cautelari e regole di generale prudenza e di normale perizia e diligenza di guida (causalità della colpa).

La sentenza di appello ha altrettanto compiutamente motivato sulla negligenza del B. nel controllo del traffico da tergo.

Pure specificamente e logicamente motivato risulta il rigetto delle censure circa la identificazione del guidatore della moto che secondo la difesa D. sarebbe stato il P. poi deceduto.

La motivazione circa la adeguatezza delle pene irrogate dal primo giudice risulta completa (con considerazione degli aspetti oggettivi della dinamica concreta dei fatti e con richiamo del grado di colpa evidenziato per ciascuno nella motivazione) e perimetrata nell’ambito dei poteri del giudice di merito, senza concessione alcuna all’arbitrio o alla irragionevolezza.

Poichè la motivazione impugnata da, per quanto fin qui detto, corretta e adeguata contezza delle ragioni poste a fondamento dell’effettuato giudizio di responsabilità degli imputati sicchè in nessun modo emerge dagli atti la circostanza che il fatto addebitato non sussista, che esso non abbia rilevanza penale, che gli imputati non lo abbiano commesso, e poichè la proposta di fondo dei ricorsi attiene non ad una constatazione delle evidenze ma ad un diverso apprezzamento dei fatti già valutati dalla sentenza impugnata, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il reato addebitato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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