Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-07-2011) 15-11-2011, n. 41999

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Brescia con sentenza resa il 9/7/2009 ha ritenuto M.A.E. responsabile di guida in stato di ebbrezza accertata il giorno (OMISSIS), attraverso indici sintomatici nonchè della contravvenzione di cui all’art. 707 c.p., per essere stato trovato nell’abitacolo della vettura, a sua disposizione e da lui condotta, un corredo da scassinatore comprensivo di piede di porco e torcia a luce attenuata cacciavite, una sacca di colore nero con all’interno sei sacchi neri, risultando lo stesso imputato gravato da svariati precedenti per reati contro il patrimonio.

La Corte di appello ha perciò confermato la sentenza di condanna pronunziata dal Tribunale di Crema.

M.A.A. ha proposto in data 26/3/2010 (avviso di deposito sentenza al M. 12/4/2010) ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

Il ricorrente ha denunziato: inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per avere lo stesso Tribunale pronunziato pronunciato precedentemente nei confronti del coimputato per gli stessi fatti così incorrendo in condizione di incompatibilità censurata inutilmente in appello perchè esclusa dalla sentenza impugnata.

All’udienza pubblica del 14/7/2011 il ricorso è stato deciso con compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

La sentenza di primo grado aveva prosciolto il M. dal rifiuto di sottoporsi a esame etilometrico per non essere il fatto contestato previsto come reato e aveva pronunziato condanna per le contravvenzioni di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) e art. 707 c.p..

In punto di rilevata nullità della sentenza impugnata rileva la Corte la manifesta infondatezza della censura avanzata.

Corte Cost. 2/11/1996 n. 371 ha certamente dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 34 c.p.p., comma 2, nella parte in cui non prevede il divieto per il giudice che abbia pronunziato o concorso a pronunziare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia stata comunque valutata, di partecipare al successivo giudizio contro l’altro imputato. Ma in ordine agli effetti della inosservanza di quel divieto, questa Corte rileva che la nullità denunziata non da luogo a nullità assoluta ex art. 178 c.p.p., lett. a), sicchè non incidendo la incompatibilità ex art. 34 c.p.p. sui requisiti di capacità del giudice, essa costituisce possibile fondamento di una astensione o di una istanza di ricusazione da far valere nei modi e nei tempi dell’art. 37 e ss. (Cass. Pen. Sez. 2 21/7/2003 n. 30448).

Nel caso che ne occupa tale istanza di ricusazione mancò e dunque bene la Corte di Appello ha escluso l’annullamento della sentenza impugnata sotto il profilo della violazione dell’art. 34 c.p.p., comma 2. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Tale pronunzia di inammissibilità che impedisce l’instaurazione di un valido rapporto impugnatorio esclude che possa essere pronunziata la estinzione per prescrizione del reato di cui all’art. 707 c.p., che risulta essere prescritto da data (largamente) successiva a quella della pronunzia della sentenza di condanna in appello. In questo caso la inammissibilità del ricorso preclude ogni possibilità sia di far valere, sia di rilevare di ufficio ai sensi dell’art. 129 c.p.p., l’estinzione del reato per prescrizione (Cass S.U. Pen 22/6/2005 n. 23428). La contravvenzione ex art. 707 c.p., è prescritta dal 2/2/2011 sicchè risultando tale reato estinto da data successiva a quella (9/7/2009) di pronunzia della sentenza di appello, questa costituisce sul punto insormontabile giudicato. Diversa soluzione si determina invece rispetto al caso, che si è verificato per l’altro reato contestato, di abolitio criminis. Invero nei tempi di sviluppo del processo che ne occupa è intervenuta la L. 29 settembre 2010, n. 120 che ha modificato la disciplina della guida in stato di ebbrezza alcolica e il sistema delle sanzioni applicabili ai diversi gradi di ebbrezza.

Considerata la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in assenza di accertamento strumentale della quantità di alcool trattenuta nel sangue dell’imputato, l’accertamento così detto sintomatico conduce alla qualificazione della guida in stato di ebbrezza alcolica secondo la previsione dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), e considerato che la L. n. 120 del 2010 ha qualificato come violazione amministrativa quella individuata dal detto art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), la statuizione resa dalla sentenza impugnata in punto di guida in stato di ebbrezza alcolica solo sintomaticamente accertata, deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto addebitato all’odierno ricorrente non è (più) previsto dalla legge come reato.

Tanto è doveroso perchè nel caso di abolitio criminis la pronunzia esonerativa da responsabilità penale (Cass. S.U. pen 16/6/2003 n. 25887) determina la prevalenza della declaratoria ex art. 129 c.p.p., anche nel caso di affermata inammissibilità del ricorso (Cass. pen sez. 5 26/11/2002 n. 39767) e tale declaratoria è necessariamente pregiudiziale rispetto ad ogni altro accertamento (quale quello relativo alle cause di inammissibilità della impugnazione) che implichi invece la formale permanenza di una res judicanda (Cass. Pen Sez 6, 14/1/2000 n. 356). Nel caso di abolitio criminis viene infatti meno l’oggetto sostanziale del rapporto processuale penale e cioè il nesso tra un fatto penalmente rilevante e l’accusato (imputazione- imputato).

Tutto ciò posto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui all’art. 186 C.d.S., perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato, mentre il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non spese per l’imputato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 186 C.d.S., perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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