T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 20-12-2011, n. 9933Procedimento concorsuale Prove d’esame

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Il ricorrente ha partecipato alla procedura selettiva, per soli esami, indetta dal Ministero dello Sviluppo Economico per la copertura di 30 posti di funzionario amministrativo (area III – F1), di cui al bando pubblicato sulla G.U. n. 78 del 7/10/2008.

Il 5/5/2010 venivano pubblicati sul sito internet del Ministero i risultati delle due prove scritte espletate (una di diritto amministrativo e l’altra teoricopratica), in entrambe le quali il ricorrente aveva conseguito la votazione di 20/30 inferiore al minimo (21/30), senza pertanto essere ammesso alla prova orale.

Formulata istanza di accesso agli atti in data 13/5/2010 (per la visione ed estrazione di copia dei propri elaborati e di quelli della controinteressata Garofalo, nonché dei verbali della Commissione e, in specie, di quelli recanti i criteri e la valutazione delle prove), al ricorrente venivano offerti in visione solo i propri compiti.

Al dichiarato fine di tutelare la propria posizione soggettiva prima del termine delle prove concorsuali, il ricorrente proponeva il presente ricorso, deducendo violazione del giusto procedimento di legge, degli artt. 3 e 12 della L. 241/90 e degli artt. 6, 7 e 12 del D.P.R. n. 487/1994, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento, illogicità manifesta, irragionevolezza ed altri profili (il ricorrente ha anche impugnato la nota di parziale diniego e/o differimento dell’istanza di accesso agli atti e l’art. 12 del bando nella parte in cui esclude l’accesso compiuto agli atti della procedura concorsuale, chiedendo che sia ordinato al Ministero resistente di garantire l’ostensione piena ed incondizionata della documentazione richiesta).

Le dedotte censure sono illustrate con un unico articolato motivo, in cui si rimarca il difetto di motivazione nella valutazione delle prove, avendo la Commissione esternato il giudizio con la sola espressione del voto numerico, senza dar conto del procedimento seguito nella correzione (stante la mancanza di segni, sottolineature o note a margine degli elaborati), né predeterminando i criteri per la valutazione medesima.

Con decreto presidenziale n. 2462 del 4 giugno 2010 è stata accolta l’istanza cautelare per cui, già nelle more dell’udienza in Camera di consiglio, il ricorrente ha potuto sostenere la prova orale, riportando il voto di 23/30.

All’udienza del 17 giugno 2010 il Collegio, senza pronunciare definitivamente sulla domanda cautelare (stante l’avvenuto superamento della prova a cui il ricorrente era stato ammesso con riserva), ordinava all’Amministrazione di depositare tutti i verbali della Commissione giudicatrice, con particolare riferimento a quello contenente i criteri di valutazione preventivamente fissati e la valutazione conclusiva delle prove, nonché copia degli elaborati del ricorrente.

Il Ministero depositava documentazione in data 16/7/2010, in relazione alla quale il ricorrente ha proposto motivi aggiunti, depositati il 3/8/2010 e contenenti nuova istanza cautelare, che è stata accolta con ordinanza del 2 settembre 2010 n. 3719, confermando l’ammissione con riserva e ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria.

Su richiesta del ricorrente, con ordinanza presidenziale del 24 settembre 2010 n. 93 è stata autorizzata la notifica a mezzo dei pubblici proclami.

L’udienza pubblica per la discussione del ricorso è stata poi rinviata, avendo il Ministero nelle more approvato la graduatoria finale del concorso con il decreto del Direttore Generale n. 35009 del 15.12.2010, includendo con riserva il ricorrente all’81° posto (art. 2 del succitato decreto).

La graduatoria medesima è stata impugnata con nuovi motivi aggiunti (depositati il 10/2/2011), notificati ad alcuni controinteressati, tra cui la candidata F.L. che, nel costituirsi in giudizio, ha rilevato di aver ricevuto la sola notifica dei motivi aggiunti ed ha chiesto il rinvio dell’udienza pubblica, già fissata al 10 febbraio 2011, mancando i termini a difesa.

All’esito della succitata udienza pubblica, con ordinanza collegiale dell’11 marzo 2011 n. 2205 è stata ordinata nuovamente l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati in posizione poziore nella graduatoria definitiva impugnata, mediante pubblici proclami.

Il ricorrente vi ha ritualmente provveduto, con inserzione sul relativo foglio della G.U. del 7/5/2011 n. 52, dandone prova mediante deposito in Segreteria il 7/6/2011.

Il Ministero ha esibito documentazione in data 31/8/2011.

All’udienza pubblica del 6 ottobre 2011 il ricorso con i motivi aggiunti è stato assegnato in decisione.

Motivi della decisione

L’impugnativa proposta dal ricorrente si sostanzia nella complessiva contestazione della valutazione negativa delle prove scritte sostenute, alle quali (come ricordato in premessa) è stata assegnata la votazione di 20/30, inferiore di un solo punto al minimo stabilito dall’art. 7 del bando.

Nell’ordine, va dapprima vagliata la censura concernente la previa fissazione dei criteri da parte della Commissione, secondo quanto dispone l’art. 12 del DPR 9 maggio 1994, n. 487, al primo comma ("Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove").

Risulta dalla documentazione prodotta in giudizio che, nella seduta dell’11/11/2009, la Commissione ha dapprima discusso delle modalità di apertura dei plichi contenenti i compiti dei candidati e, prima di precedere all’apertura delle buste, ha stabilito che:

"Per ciò che concerne i criteri di valutazione di ogni singola prova, la Commissione decide di tener conto della conoscenza della materia, della sinteticità e della capacità espositiva. Verrà tenuto conto, altresì, della conoscenza della lingua italiana e delle regole ortografiche" (cfr. il verbale n. 8, depositato il 31/8/2011).

Ciò posto, il Collegio osserva che la fissazione dei suddetti criteri, sebbene operata in un momento non coincidente con la testuale previsione di legge – che pone l’adempimento a carico della Commissione nella sua "prima riunione" – è stata, comunque, disposta nella fase precedente la correzione degli elaborati, così da garantire uniformità di valutazione ed assicurare quella trasparenza nei procedimenti concorsuali a cui è preordinata la regola.

Con riguardo alla esigenze sostanzialistiche sottese, la giurisprudenza amministrativa ha quindi escluso che sussista la violazione della suindicata norma, allorquando i criteri siano stati determinati dalla Commissione prima di procedere alla valutazione (cfr. la sentenza della Sez. II di questo Tribunale del 15 luglio 2010 n. 26076: "Rileva infatti il Collegio, quanto alla predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali, che tale principio – ai sensi dell’art. 12 d.P.R. n. 487 del 1994 – deve essere inquadrato nell’ottica della trasparenza dell’attività amministrativa perseguita dal legislatore, che pone l’accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, con la conseguenza che va ritenuta legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione delle prove concorsuali, anche dopo la loro effettuazione, purché prima della loro concreta valutazione (in questo senso Cons. Stato, Sez. IV, 22 settembre 2005, n. 4989)"; conf., TAR Campania – Sez. VIII, 3 febbraio 2010 n. 542 e n. 558).

Peraltro, nel caso di specie va anche escluso che i criteri medesimi possano considerarsi generici, poiché, pur nella loro sinteticità, descrivono con sufficiente chiarezza gli elementi a cui la Commissione ha inteso ancorare la propria attività valutativa, determinati con riferimento a parametri contenutistici (conoscenza della materia) e formali (sinteticità e capacità espositiva), ed altresì lessicali e sintattici (conoscenza della lingua italiana e delle regole ortografiche).

In ordine alla censura che rinnova la "vexata quaestio" della sufficienza del voto numerico, reputa il Collegio che la stessa debba essere disattesa, in ossequio all’oramai consolidato indirizzo giurisprudenziale, con cui si è affermato che il voto numerico costituisce adeguata espressione del giudizio complessivo dell’elaborato (cfr., oltre alla succitata pronuncia della Sez. II del 15 luglio 2010 n. 26076, la sentenza della Sez. I di questo Tribunale del 18 aprile 2011 n. 3359: "Costituisce ormai principio consolidato quello secondo cui le valutazioni espresse da una Commissione di concorso nelle prove scritte e orali dei candidati costituiscono espressione di un’ampia discrezionalità tecnica; e, come tali, sfuggono al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate, "ictu oculi" da eccesso di potere, sub specie delle figure sintomatiche dell’arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità e travisamento dei fatti. La giurisprudenza ha pure avuto modo di evidenziare che il voto numerico (ovvero, come nel caso in esame, il conclusivo giudizio) costituisce espressione sintetica, ma esaustiva, della valutazione della Commissione, soddisfacendo adeguatamente l’onere della motivazione previsto dall’art. 3 della legge 241/1990, e, più in generale, dei principi sanciti dall’art. 97 della Costituzione").

Tale indirizzo ha ricevuto l’avallo del Giudice delle leggi con l’ordinanza n. 20 del 2009 ed è stato, ancora, ribadito con la sentenza della Corte Costituzionale dell’8 giugno 2011 n. 175 (cfr. punto 3.1, laddove si afferma in particolare che "non è sostenibile che il punteggio indichi soltanto il risultato della valutazione", bensì "un giudizio complessivo dell’elaborato").

In effetti, alla stregua delle indicazioni della Corte, va detto che nella valutazione mediante voto numerico, la quale si impone nelle procedure concorsuali per un’esigenza di celerità, si esprime con uguale chiarezza la motivazione sottesa al giudizio valutativo, poiché anche il numero compreso tra un massimo ed un minimo dà conto in maniera palese, al pari delle espressione letterali che si assumono equivalenti (sufficiente, buono, ecc.) dell’ "apprezzamento più meno elevato che la commissione esaminatrice ha attribuito all’elaborato oggetto di esame" (C. Cost., cit.).

Infine, non è ravvisabile la denunciata illegittimità nella mancanza di segni grafici apposti agli elaborati del ricorrente, avendo anche in tal caso la giurisprudenza di questo Tribunale escluso che un tale "modus operandi" debba essere imposto alla Commissione giudicatrice di un concorso pubblico (cfr. la sentenza della Sez. II del 6 dicembre 2010 n. 35387: "Lo stesso indirizzo interpretativo, poi, ha ribadito la non necessità, per la legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi, della apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsiasi tipo sugli elaborati in relazione agli eventuali errori commessi, in quanto detti verbali non hanno la finalità di rendere edotti i candidati degli errori commessi, ma unicamente di dar conto del giudizio espresso attraverso il punteggio numerico che costituisce l’unico atto attraverso il quale la Commissione esterna le valutazioni compiute sulle prove di esame, senza che possa ritenersi doverosa alcuna preliminare operazione si verbalizzazione o di documentazione idonea a chiarirne il significato (Cons. Stato Sez. IV 2 novembre 2009 n. 6795)".

Conclusivamente, nel caso in esame il Collegio considera che non assumono carattere invalidante i vizi denunciati dal ricorrente, nei quali non si rinvengono macroscopiche patologie del giudizio valutativo tali da comportarne l’illegittimità, poiché il sindacato del Giudice adito resta confinato nella verifica della sua logicità e coerenza, senza condurre alla sovrapposizione della propria valutazione a quella operata dal competente organo della procedura, al quale (sia pure nell’opinabilità intrinseca in ogni giudizio di valore) essa è esclusivamente rimessa.

Per le considerazioni che precedono, il ricorso e i motivi aggiunti vanno dunque respinti, ma tuttavia sussistono considerevoli ragioni per compensare interamente tra le parti le spese processuali, attesa la natura della controversia, la specificità degli elementi di fatto e la conseguente motivazione che ha indotto il ricorrente a reagire avverso il giudizio negativo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti.

Compensa interamente tra le parti le spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Donatella Scala, Consigliere

Giuseppe Esposito, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *