T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 20-12-2011, n. 9932

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La sig.ra C., docente di Religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato, impugna il silenzio rifiuto che asserisce essersi formato sull’istanza notificata all’Inpdap – sede di Napoli 2, con cui ha formulato le richieste sopra indicate e riproposte con il presente ricorso; con un ulteriore capo di domanda introduce, altresì, istanza per il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 30, comma 4, e art. 117, comma 6, del c.p.a..

Dopo aver ripercorso le vicende concernenti la sua carriera scolastica ed esposto il fondamento in diritto della pretesa, la ricorrente ha concluso come riportato in epigrafe.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio e, con rapporto informativo del Dirigente scolastico del 5/10/2011, ha rappresentato che è competente a provvedere sulla richiesta la Direzione Provinciale del Tesoro di Napoli, tenuta a trasmettere le ritenute previdenziali all’Inpdap – sede di Napoli.

Alla camera di consiglio del 3 novembre 2011 il ricorso è stato assegnato in decisione.

Il ricorso, nella parte volta ad ottenere la caducazione del silenzio rifiuto, deve essere dichiarato inammissibile.

La posizione giuridica fatta valere dalla ricorrente ha la consistenza di un diritto soggettivo, in quanto connessa al rapporto di lavoro con l’Amministrazione scolastica, sicché ogni determinazione inerente alla richiesta formulata costituisce un atto di gestione del rapporto di lavoro e non un provvedimento amministrativo espressione di esercizio di un potere da parte della P.A.

Osserva, infatti, il Collegio che, per attivare il ricorso ex art. 117 del codice del processo amministrativo è essenziale che il silenzio rifiuto riguardi l’esercizio di una potestà amministrativa e che la posizione del privato si configuri come interesse legittimo, con la conseguenza che detto ricorso è inammissibile allorché la posizione giuridica azionata dal ricorrente consista in un diritto soggettivo (ex multis, cfr. T.A.R. Lazio – Roma, sez. I, 9 dicembre 2009, n. 12630). Ciò in quanto la formazione del silenzio rifiuto e lo speciale procedimento giurisdizionale fissato dalla legge non è compatibile con le pretese che solo apparentemente siano collegate ad una situazione di inerzia, ma che in realtà hanno ad oggetto la tutela di diritti soggettivi la cui eventuale lesione è direttamente accertabile dall’autorità giudiziaria.

A ciò aggiungasi che l’ammissibilità del rimedio va esclusa a maggior ragione allorché la controversia attenga a posizioni di diritto soggettivo sulle quali il giudice amministrativo non abbia neppure giurisdizione esclusiva e la cui cognizione spetta al giudice ordinario (T.A.R. Campania – Napoli, sez. II, 22 aprile 2010, n. 4397); quest’ultimo, infatti, può decidere direttamente la questione avvalendosi dei poteri istruttori che gli competono, a prescindere dagli atti adottati dall’Amministrazione ed anche nel caso in cui non sia stato emanato alcun atto, nonostante il decorso dei termini prescritti per la conclusione del relativo procedimento (Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2007, n. 6378; Cons. Stato, Sez. V, 6 luglio 2002, n. 3974).

Per le suesposte considerazioni il ricorso in epigrafe, relativamente al capo di domanda a contenuto impugnatorio, va dunque dichiarato inammissibile.

Quanto al secondo capo di domanda pure introdotto, deve essere considerato che, ai sensi dell’art. 117, comma 6, del c.p.a., quando l’azione di risarcimento del danno subito dalla inosservanza del termine per la conclusione del procedimento è proposta congiuntamente a quella avverso il silenzio, "il giudice può definire con il rito camerale l’azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria".

Alla stregua di quanto sopra, ritiene il Collegio che lo stesso capo di domanda vada stralciato dall’odierno giudizio, svoltosi con il rito camerale, al fine di consentire che lo stesso venga trattato ed esaminato in udienza pubblica.

La parte ricorrente dovrà, peraltro, formulare apposita istanza di fissazione di udienza per la discussione dello stesso ricorso, secondo quanto stabilito dall’art. 71, c.p.a..

Sussistono tuttavia valide ragioni, attesa la particolarità della controversia, per compensare tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

– dichiara inammissibile il capo di domanda a contenuto impugnatorio;

– dispone lo stralcio del secondo capo di domanda, onerando parte ricorrente di presentare rituale istanza di fissazione d’udienza, come specificato in parte motiva.

Spese del rito camerale compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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