Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-06-2011) 15-11-2011, n. 42025

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con provvedimento del 28/6/2010 il GIP del Tribunale di Modena disponeva il sequestro preventivo dell’auto Citroen C 3 tg. (OMISSIS) condotta da T.I..

Questi, in data 24/6/2010 in Carpi era stato fermato dalla Polizia Municipale per condotta anomala di guida. A seguito di alcoltest risultava positivo con una concentrazione di g/l 2,69 e 2,76 (art. 186 C.d.S., lett. c).

Con ordinanza del 30/9/2010 il Tribunale del Riesame di Modena confermava il provvedimento di sequestro.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’indagato, lamentando:

2.1. la violazione di legge in quanto, premessa la natura oramai amministrativa della sanzione della confisca, il sequestro operato non poteva avere finalità di evitare la reiterazione del reato, mancando elementi da cui desumerla; nè poteva utilizzarsi la misura del sequestro preventivo in reazione ad una sanzione amministrativa e non come in passato consentito per la confisca intesa come misure di sicurezza. Da qui la abnormità del provvedimento;

2.2. La violazione di legge, essendo stato il sequestro operato su un bene appartenente a terzi (moglie convivente M.A.);

2.3. La omessa valutazione che la novella normativa introdotta dalla L. n. 120 del 2010 prevede che il positivo esperimento del lavoro di pubblica utilità comporti la possibilità della revoca della confisca (art. 186 C.d.S., comma 9 bis), dal che la inutilità dell’attuale sequestro.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato.

3.1. In ordine al primo motivo di censura, va osservato che questa Corte di legittimità ha statuito, con consolidata giurisprudenza, che "Il sequestro del veicolo per il reato di guida in stato di ebbrezza conserva validità, dopo l’entrata in vigore della L. n. 120 del 2010 di depenalizzazione della sanzione accessoria della confisca, dovendo soltanto valutarsi, ad opera del giudice penale in forza del principio della "perpetuano iurisdictionis", la conformità ai requisiti sostanziali di natura amministrativa attualmente necessari, verificando l’esistenza del "fumus commissi delicti" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 15022 del 25/02/2011 Cc. (dep. 13/04/2011), Baldi, Rv. 250229; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 170 del 24/11/2010 Cc. (dep. 04/01/2011), Mazzola, Rv. 249290; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 40523 del 04/11/2010 Cc. (dep. 16/11/2010), Gibellini, Rv. 248859). Nel caso di specie, sussiste il "fumus" in ragione dell’esito positivo del doppio alcooltest; inoltre la confisca è consentita quale sanzione accessoria alla condanna penale.

3.2. Quanto alla lamentata circostanza che il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la valutazione di tale asserzione impone un accertamento di fatto inibito in sede di legittimità a fronte di un ricorso, sul punto, carente di autosufficienza.

In ogni caso va ricordato che la cointestazione dell’auto (ai coniugi) non inibisce il sequestro preventivo, nella prospettiva della confisca della quota parte Spettante all’imputato (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 16154 del 04/03/2010 Cc. (dep. 26/04/2010), Pignat, Rv. 247328; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 41870 del 03/07/2009 Cc. (dep. 30/10/2009), Baratto, Rv. 245439).

3.3. Infine, quanto alla potenziale applicabilità della revoca della confisca, ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 9 bis, va osservato che tale disposizione può trovare applicazione dopo la confisca, in sede esecutiva della pena, e quindi non inibisce il sequestro, appunto alla confisca preordinato. L’infondatezza dei motivi di impugnazione impone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *