Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-06-2011) 15-11-2011, n. 42024

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. In data 6/3/2007 F.Q. presentava denuncia-querela per lesioni colpose ed altri reati nei confronti del ginecologo D.R. V., in relazione a gravi malformazioni patite dal neonato dato alla luce presso l’ospedale di (OMISSIS).

Con provvedimento del l/7/2008 il P.M. chiedeva l’archiviazione del procedimento. Proposta opposizione da parte della Q., con ordinanza del 5/10/2009, dopo la celebrazione dell’udienza camerale, il G.I.P. del Tribunale di Bari disponeva l’archiviazione del procedimento, non emergendo estremi di reato, salva la configurabilità di eventuali responsabilità civili.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione la Q., lamentando la abnormità del provvedimento in quanto il contenuto della motivazione esorbitava da una funzione meramente delibativa, per assumere una vera e propria funzione di sentenza, che pregiudicava le eventuali aspettative civili della persona offesa.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.

Invero questa Corte di legittimità ha avuto modo di statuire che è affetto da abnormità il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale; nonchè quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 26 del 24/11/1999 Cc. (dep. 26/01/2000), Magnani, Rv. 215094).

Orbene nel caso di specie non ricorre alcuna abnormità, considerato che il G.I.P. con puntuale ma sobria motivazione, non esorbitando dai suoi poteri, ha giustificato la correttezza della scelta del P.M. di non esercitare l’azione penale. Va anche sottolineato come il G.I.P. sia stato talmente cauto nella sua decisione, esplicitamente affermando che può residuare nei fatti, per l’indagato, una "eventuale responsabilità civile".

Peraltro, il decreto di archiviazione adottato in sede penale non riveste autorità di cosa giudicata nel giudizio civile promosso per le restituzioni ed il risarcimento del danno da reato, trattandosi di provvedimento per il quale non si è verificata la condizione della pronuncia a seguito di dibattimento e che, perciò, non può considerarsi irrevocabile (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 16768 del 21/07/2006 (Rv. 591471).

Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00 (mille).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *