Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-06-2011) 15-11-2011, n. 42023

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con provvedimento del 22/3/2010 il G.I.P. del Tribunale di Asti revocava l’ammissione al gratuito patrocinio dell’imputato D.R. M..

A seguito di opposizione, il Tribunale di Asti, con ordinanza del 19/11/2009 confermava la revoca del beneficio.

2. Avvero l’ordinanza ha proposto ricorso il D.R. lamentando:

2.1. la violazione di legge per essere stata la revoca disposta dal G.I.P., incompetente, essendovi già stato il rinvio a giudizio;

2.2. la violazione di legge ed il difetto di motivazione, in quanto la revoca era stata basata sulla somma dei redditi percepiti dal nucleo suo familiare con il quale, di fatto, non risiedeva.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato.

3.1. Quanto alla prima doglianza, il Tribunale ha osservato che, sebbene vi fosse stato il rinvio a giudizio, in realtà al momento della revoca non era stato ancora formato il fascicolo per il dibattimento e, pertanto, non essendo stati gli atti trasmessi alla sezione dibattimentale, la competenza a decidere spettava ancora al G.I.P..

Quanto all’osservazione difensiva secondo cui gli atti erano già stati trasmessi in tribunale, la verifica di tale circostanza richiederebbe un accertamento di fatto inibito al giudice di legittimità a fronte di una doglianza che, sul punto, è priva di autosufficienza.

3.2. Quanto alla censura relativa al superamento dei limiti di reddito, il Tribunale con coerente e logica motivazione, ha rilevato come i redditi percepiti dalla madre dell’imputato, già da soli fossero superiori ampiamente al limite che consente il riconoscimento del beneficio. Ciò senza contare gli ulteriori apporti economici del marito.

A fronte di tale accertamento, basato sulle risultanze anagrafiche, il ricorrente ha eccepito di non risiedere di fatto con la madre ed, anzi, di non avere fissa dimora.

Anche sul punto il ricorso è privo di autosufficienza, in quanto basato su allegazioni di fatti indimostrati e non documentati.

Nè la non convivenza con la madre può essere attestata dall’assenza dal domicilio al momento dell’esecuzione del fermo a suo carico, in quanto tale situazione è riconducibile a fatti occasionali ed alla eventuale volontà di sottrarsi alla cattura.

Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese Processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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