T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 20-12-2011, n. 9957

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso notificato in data 13 ottobre 2011 e depositato il successivo 12 novembre la sig.ra B.R. ha impugnato innanzi al giudice ordinario il decreto del 31 luglio 2010 del Direttore Generale dell’ATER, con il quale è stato disposto il rilascio dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Roma, via Matilde di Canossa n. 17, lotto 6, scala C, int. 8.

Avendo il Tribunale di Roma, Sez. VI Civile, con sentenza n. 16228/2011 dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ha riassunto il giudizio innanzi a questo Tribunale.

2. Avverso il predetto provvedimento parte ricorrente è insorta deducendo vizi di violazione di legge sotto svariati profili nonché violazione del diritto alla difesa per omessa indicazione dell’Autorità e del termine per ricorrere.

3. Si sono costituiti in giudizio Roma Capitale e l’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Roma, che ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.

4. Si è costituita in giudizio Roma Capitale che ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.

5. Nella camera di consiglio del 5 dicembre 2011, il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell’atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa.

6. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, così come comunicato (e scritto a verbale) alle parti, si sensi dell’art. 73, terzo comma, c.p.a..

Questa Sezione, invero, pur prendendo atto che l’Autorità giudiziaria ordinaria si è dichiarata priva di giurisdizione sulla vertenza in esame, non può che ribadire il costante orientamento di recente manifestato con numerose pronunce rese in casi analoghi.

E’ noto, infatti, che per le controversie in materia di alloggi di edilizia economica e popolare, il riparto della giurisdizione – a parte la speciale ipotesi di opposizione davanti al pretore prevista dall’art. 11, comma 13, DPR 30 settembre 1972 n. 1035 con esclusivo riguardo al provvedimento di decadenza dall’assegnazione per mancata occupazione dell’alloggio nel termine prescritto – è regolato dal consueto criterio della posizione soggettiva riconoscibile in capo al privato, dovendosi attribuirla al giudice amministrativo allorquando tale posizione sia di interesse legittimo, perché attinente alla fase del procedimento amministrativo strumentale all’assegnazione, caratterizzato da poteri pubblicistici, e al giudice ordinario allorquando sia di diritto soggettivo perfetto, in quanto attinente al rapporto locativo costituitosi in seguito a detta assegnazione (Cass. civ., S.U., 23 febbraio 2001, n. 65; Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2011, n. 2949).

Pertanto, nel complessivo procedimento per l’assegnazione degli alloggi in questione, va distinta una prima fase, di natura pubblicistica – caratterizzata dall’esercizio di poteri amministrativi finalizzati al perseguimento di interessi pubblici e, correlativamente, da posizioni di interesse legittimo dell’assegnatario – da quella successiva, di natura privatistica, nella quale, poiché la regolamentazione dei rapporti tra ente assegnante ed assegnatario assume una diretta rilevanza, la posizione soggettiva del privato presenta carattere di diritto soggettivo.

Ne consegue che le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase del rapporto appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, mentre appartengono all’autorità giudiziaria ordinaria quelle sorte dopo l’assegnazione, nelle quali si contesti il potere dell’ente assegnante di pronunciare l’estinzione del già sorto diritto soggettivo dell’assegnatario al godimento dell’alloggio (Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2011, n. 2949; 11 agosto 2010, n. 5617; 2 ottobre 2009, n. 5140; sez. IV, 31 marzo 2009, n. 2001; Cass.civ., S.U., 2 giugno 1997, n. 4908).

Si è aggiunto che in base alla disciplina di cui all’art. 33 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, nel testo sostituito dall’art. 7 l. 21 luglio 2000 n. 205, come risulta a seguito della sentenza di illegittimità costituzionale parziale n. 204 del 2004 Corte cost., nella materia dell’edilizia residenziale pubblica – senz’altro ricompresa, per la finalità sociale che la connota, in quella dei servizi pubblici – la giurisdizione del giudice amministrativo non è configurabile nella fase successiva al provvedimento di assegnazione, giacché detta fase è segnata dall’operare della amministrazione non quale autorità che esercita pubblici poteri, ma nell’ambito di un rapporto privatistico di locazione, tenuto conto che i provvedimenti adottati, variamente definiti di revoca, decadenza, risoluzione, non costituiscono espressione di una ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato, ma si configurano come atti di valutazione del rispetto da parte dell’assegnatario di obblighi assunti al momento della stipula del contratto, ovvero si sostanziano in atti di accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro sulla base dei requisiti richiesti dalla legge (Cass.civ., S.U., 23 dicembre 2004, n. 23830; 12 giugno 2006, n. 13527).

Il difetto di giurisdizione si estende anche all’ipotesi di ordine di rilascio dell’alloggio occupato abusivamente.

Con specifico riferimento all’occupazione abusiva la Corte di Cassazione (S.U., 12 giugno 2006 n. 13527) ha affermato che in tale ipotesi la giurisdizione appartiene al giudice ordinario e ciò in quanto la controversia "non attiene alla fase pubblicistica dell’assegnazione, nella quale sono stabiliti i requisiti soggettivi ed i criteri di attribuzione dei punteggi tra gli aventi diritto, ma si riferisce ad una vicenda riguardante il potere dell’assegnatario di dare ospitalità a terzi nell’alloggio di edilizia residenziale pubblica".

Ancora più in generale deve osservarsi che gli ordini di rilascio o di sgombero di alloggi occupati, come nel caso in esame, in mancanza di qualsivoglia titolo concessorio dell’Autorità titolare del bene pubblico, si pongono all’esterno della materia dell’assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, sicchè per le controversie ad essi relative non può che farsi riferimento al criterio fondamentale di riparto, imperniato sulla consistenza della posizione giuridica sostanziale fatta valere dal ricorrente.

In base a tale criterio, come indicato dalla Corte regolatrice della giurisdizione, spetta al giudice ordinario la cognizione della controversia ogni volta che il deducente opponga all’ordine di rilascio un diritto al subentro nel rapporto concessorio, qualunque sia il titolo vantato in ricorso (successione, subentro per vincolo di coabitazione familiare o per esercizio di fatto delle prerogative del conduttore, compreso il pagamento di canoni e utenze dei servizi, sanatoria o regolarizzazione, ecc.).

Ha precisato, invero, la Corte di Cassazione che in tema di opposizione a provvedimento di rilascio di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, l’opponente è titolare di una posizione di diritto soggettivo tutte le volte in cui l’opposizione non incida sul provvedimento amministrativo di assegnazione dell’alloggio che si assume da parte della pubblica amministrazione occupato sine titulo, ma miri a contrapporre all’atto amministrativo di autotutela un diritto soggettivo al mantenimento della situazione di vantaggio, della quale occorre soltanto riscontrare la fondatezza, con conseguente predicabilità, in tal caso, della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un. ord. 11 marzo 2004, n. 5051; 16 luglio 2001, n. 9647; 23 febbraio 2001, n. 67; 7 novembre 2000, n. 1155; 10 agosto 2000, n. 564).

Nella specie la ricorrente rappresenta di aver trasferito la propria residenza in data 12 novembre 2007 nell’alloggio in questione, all’epoca occupato dal suo convivente, il quale, sostenendo di essere subentrato nella conduzione dell’immobile alla legittima assegnataria, aveva presentato domanda di sanatoria. La relazione con il convivente si è però interrotta nel 2008 allorchè costui ha deciso di abbandonare l’immobile.

La pretesa azionata con il presente ricorso tende a dimostrare che l’interessata è in possesso "di tutti i requisiti necessari a godere del beneficio già richiesto" dal suo convivente.

Si verte, dunque, nell’ipotesi sopra delineata di accertamento del vantato diritto al subentro nella posizione del convivente sulla base dei requisiti richiesti a tal fine dalla legge.

Da quanto sopra consegue, ad avviso di questo giudice, che inequivocabilmente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario competente.

7. Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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