Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-06-2011) 15-11-2011, n. 41997

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 6/7/2009 il G.I.P. del Tribunale di Trapani, in sede di rito abbreviato, condannava C.C.S. per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per la coltivazione di 300 piante di cannabis indica (capo A), nonchè per la detenzione di circa 10 kg. di sostanza vegetale essiccata di tipo marijuana (capo B); inoltre per ricettazione e detenzione di un fucile cal. 12 "Benelli" (capi C e D) e la detenzione di una pistola cal. 9 parabellum "Mauser" (capo E) e di munizioni (capo F): fatti acc. in (OMISSIS). All’imputato, con la contestata recidiva reiterata infraquinquennale e la diminuente del rito, veniva irrogata per i capi A) e B) la pena di anni 6 di reclusione ed Euro 28.000 di multa, per i capi C), D), E), F) la pena di anni 3 di reclusione ed Euro 1.000 di multa.

Con sentenza del 12/2/2010 la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza di condanna.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori dell’imputato, con due separati atti di impugnazione, lamentando:

2.1. la violazione di legge laddove il giudice di merito non aveva ritenuto assorbita la condotta di cui al capo B (detenzione di marijuana essiccata) nel capo A (coltivazione di cannabis indica), pervenendo così ad una duplicazione di condanna per la medesima condotta;

2.2. la violazione di legge ed il difetto di motivazione, laddove non era stata riconosciuta la continuazione per tutti i reati, considerato che le ermi erano detenute per finalità protettive della coltivazione;

2.3. la violazione di legge ed il difetto di motivazione per la mancata disapplicazione della recidiva ed in ogni caso per avere ritenuto la recidiva obbligatoria (art. 99, comma 5) anche con riferimento a reati per i quali tale valutazione non poteva esser fatta; inoltre per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche;

2.4. il difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, non avendo il giudice di merito esplicitato il percorso dei singoli aumenti della pena.

Motivi della decisione

3. I ricorsi sono solo parzialmente fondati.

3.1. In ordine all’invocato assorbimento della condotta contestata sub B) in quella di coltivazione contestata al capo A), va osservato che effettivamente questa Corte di legittimità ha statuito che "In materia di reati concernenti sostanze stupefacenti, in presenza di più condotte riconducibili a quelle, tipiche, descritte dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, quando unico è il fatto concreto che integra contestualmente più azioni tipiche alternative, le condotte illecite minori perdono la loro individualità e vengono assorbite nell’ipotesi più grave. Quando invece le differenti azioni tipiche sono distinte sul piano ontologico, cronologico e psicologico, esse costituiscono distinti reati concorrenti materialmente (Fattispecie in cui è stata ravvisato il concorso materiale tra coltivazione, detenzione e cessione della stessa sostanza stupefacente poste in essere con un apprezzabile intervallo di tempo) (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 230 del 17/11/1999 Ud. (dep. 11/01/2000), D’Antoni, Rv.

215175; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 9477 del 11/12/2009 Ud. (dep. 10/03/2010), Pintori, Rv. 246404).

Orbene, a fronte della formulazione di uno specifico motivo di appello, in cui si invocava il riconoscimento della unicità delle condotte e quindi dell’assorbimento della detenzione delle piante essiccate nel delitto di coltivazione, la corte di merito non ha offerto alcuna motivazione sulla base della quale ha ritenuto di confermare la condanna inflitta in primo grado per entrambi i reati.

Si impone pertanto, sul punto, l’annullamento con rinvio della sentenza in ordine al capo B) ed anche in relazione all’eventuale conseguente modifica del trattamento sanzionatorio coinvolgente il capo A) (la cui sussistenza, non è invece in dubbio), anche in relazione alla omessa motivazione sull’applicazione della recidiva, benchè non obbligatoria per tali imputazioni.

3.2. Infondata è la censura relativa al diniego del riconoscimento della continuazione tra i delitti concernenti gli stupefacenti ed i reati relativi alle armi e munizioni. Come osservato dal giudice di merito, per riconoscere la continuazione, le singole violazioni devono costituire parte integrante di un unico programma deliberato nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine. Nel caso di specie la detenzione delle armi per finalità connesse alla coltivazione costituisce una deduzione difensiva, che non trova riscontro in dichiarazioni dell’imputato o altri atti processuali. Ne consegue che correttamente il giudice di merito ha negato il riconoscimento della continuazione.

3.3. Infondata è anche la doglianza relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, giustificato dalla pluralità e gravità delle condotte e dai precedenti penali, che non consentono una prognosi favorevole sulla personalità dell’imputato.

3.4. Infine, quanto alla censura relativa al percorso di calcolo della pena, va rilevato che a pg. 10 della sentenza di primo grado (richiamata da quella di appello), in modo articolato ed aritmeticamente corretto il giudice di merito ha determinato le pene, con una valutazione discrezionale insindacabile in questa sede a fronte della non manifesta illogicità delle determinazioni.

3.5. Tenuto conto che l’annullamento della sentenza impugnata è solo parziale (coinvolgendo il capo B quanto alla motivazione della sua sussistenza ed il capo A per una eventuale modifica della determinazione della pena), ma non i residui capi di imputazione, in ordine a questi ultimi la sentenza va dichiarata irrevocabile.

P.Q.M.

La Corte annulla con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni concernenti il capo B) della contestazione ( D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a)) per difetto di motivazione, nonchè al relativo trattamento sanzionatorio concernente i capi A) e B);

rigetta i ricorsi nel resto;

visto l’art. 624 c.p.p. dichiara irrevocabili le statuizioni relative ai capi C ( art. 648 c.p.), D ( L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7 e L. n. 110 del 1975, art. 23, comma 3), E ( L. n. 895 del 1967, art. 2), F ( art. 697 c.p.), per i quali è stata irrogata la pena complessiva di anni tre di reclusione ed Euro 1.000= di multa.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti consequenziali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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