Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-06-2011) 15-11-2011, n. 41996

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 29/6/2010 il Tribunale di Camerino, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., applicava a C.A. la pena di giorni 5 di arresto ed Euro 800 di ammenda (pena detentiva convertita in pena pecuniaria), per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., lett. b), aggravato dalla circostanza di cui all’art. 186, comma 2-sexies (fatto comm. in (OMISSIS), alle ore 5,05).

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il P.M. presso il Tribunale di Camerino deducendo la erronea applicazione della legge penale, per non avere il Tribunale operato l’aumento per l’aggravante di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2-sexies.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato.

Va premesso che la L. 15 luglio 2009, n. 94, ha inserito nel corpo dell’art. 186 C.d.S. due ulteriori commi 2-sexies e septies, al fine di contrastare, con maggiore vigore, il fenomeno della guida in stato di ebbrezza, soprattutto nelle ore notturne. In particolare, dispone il comma 2-sexies che "l’ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7".

Orbene il Tribunale nel determinare la pena base pecuniaria, l’ha fissata in Euro 1.200, esattamente di un terzo superiore al minimo di pena previsto dall’art. 186, lett. b) (Euro 800); ben può dirsi quindi che nel determinare la sanzione il giudice di merito l’abbia calcolata già tenendo conto dell’aumento per l’aggravante. Pertanto, non essendo stata pattuita dalle parti ed irrogata in sentenza una pena illegale, la doglianza del P.M. è infondata ed il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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