T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 20-12-2011, n. 9948

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti, con ricorso notificato il 27 novembre 1999 e depositato il successivo 9 dicembre, impugnano, unitamente al decreto 11 dicembre 1997 con cui è stato annullato il concorso interno per titoli ed esami a venti posti di I livello professionale con profilo di Dirigente di Ricerca, indetto con D.M. 26 marzo 1993 (annullamento non comunicato, ma reso noto con la Circolare n. 83/99 del 16.9.1999), anche i decreti individuali, adottati nei confronti di ciascuno dei vincitori, con i quali è stato disposto il loro inquadramento a Dirigente di Ricerca, primo livello professionale, ritenuti gravemente lesivi in quanto tutti i posti di Dirigente di Ricerca in organico presso l’ISPESL sono stati illegittimamente occupati dai predetti dipendenti.

Riferiscono che in base al Regolamento Organico del Personale (di seguito ROP)dell’ISPESL veniva disposto l’inquadramento dei dipendenti provenienti dalla I qualifica professionale degli Enti disciolti o dalla qualifica direttiva tecnica degli ispettori del lavoro, nella qualifica di I Ricercatore o di Ricercatore come da tabelle di equiparazione di cui all’art. 16, u.c., d.P.R. 31 luglio 1980, n. 619 (abrogato dall’art. 5 d. lgs. n. 268 del 1993) e, più in particolare, nella qualifica di I Ricercatore per il personale con più di 18 anni di servizio nella prima qualifica professionale degli Enti di provenienza ovvero nella qualifica di Ricercatore.

Al fine di evitare una reformatio in peius nella progressione di carriera dei soggetti interessati, fu disposto che coloro che avessero disimpegnato funzioni di ricerca e fossero giudicati meritevoli, anche se in possesso di una anzianità inferiore ai 18 anni, ma maggiore di 9 anni, venissero inquadrati nella qualifica di Primo Ricercatore, ai quali la qualifica veniva conferita, indipendentemente dal merito, in base all’anzianità ex art. 36, co. 3, del ROP e del D.I. 23.7.1987. Lo stesso art. 36, comma 2, p. 1 e 2, in prima attuazione collocava nella qualifica di Dirigente di Ricerca coloro che rivestivano talune qualifiche (quali i funzionari che saranno nominati direttori di Dipartimento centrale di ricerca e coordinatori delle relative unità funzionali; i componenti della segreteria tecnico scientifica; i dirigenti superiori che nei precedenti ordinamenti degli Enti di provenienza, anteriormente alla entrata in vigore del D.P.R. n. 411 del 1976, rivestivano la qualifica di Ingegnere Superiore o qualifica equiparato o di Direttore di I classe). Parimenti venivano inquadrati nella qualifica di Dirigente di ricerca i Dirigenti Superiori tecnici che alla data di scioglimento degli Enti di provenienza avevano prodotto almeno dieci lavori scientifici con caratteri di originalità, pubblicati "a stampa" su argomenti inerenti l’attività istituzionale degli Enti.

L’art 14 del del CCNL (11.2.1988) di cui al D.P.R. n. 568 del 1987 (biennio 198587) disponeva per il ruolo della ricerca una unica qualifica funzionale (X qualifica funzionale), comprendendo sia la fascia iniziale di Ricercatore che le fasce di I Ricercatore e Dirigente di Ricerca.

Dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 171 del 1991 (biennio 198890), a seguito di vicende giudiziarie, i ricorrenti hanno ottenuto l’inquadramento nel profilo di I Ricercatore.

Chiariscono che i provvedimenti individuali di inquadramento dei sopra elencati dipendenti nel livello professionale superiore di Dirigente di Ricerca sono gravemente lesivi per gli stessi, in quanto, allo stato, tutti i posti di Dirigente di Ricerca in organico sono illegittimamente occupati dai sopra elencati dipendenti, con grave nocumento per i ricorrenti medesimi.

All’uopo deducono:

1. Nullità del Decreto Direttoriale dell’11 dicembre 1997 del Direttore dell’ISPESL di annullamento del D.M. della Sanità 26 marzo 1993 del concorso interno, per titoli ed esami, a venti posti di primo livello professionale con profilo di Dirigente di Ricerca, comunicato con Circolare n. 83/1999 per violazione di legge ed eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria, nonché falsità nei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, ingiustizia manifesta, sviamento, contraddittorietà per violazione dell’art. 38 del D.M. 2.6.1988 (ROP); violazione dell’art. 3, co. 3, della legge n. 537 del 1993, nonché violazione dei principi costituzionali di imparzialità, buon andamento e legalità dell’azione amministrativa di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

1.a – il decreto direttoriale 11 dicembre 1997 è stato adottato in esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. 1413 del 1995, con la quale veniva annullato il D.M. del Ministro della Sanità 26 marzo 1993 di indizione del concorso interno per titoli ed esami a venti posti di Dirigente di Ricerca.

A dire dei ricorrenti detta sentenza doveva essere intesa nel senso di fare salvo il diritto di coloro che avessero maturato i requisiti secondo quanto statuito dall’art. 36, co. 2, del ROP e doveva essere fatta salva anche l’aspettativa di coloro che avevano diritto a partecipare al concorso;

1.b – Operando in tal guisa, l’amministrazione ha violato anche la legge n. 537 del 1993, art. 3, co. 3, laddove dispone che le Istituzioni pubbliche devono portare a compimento i concorsi banditi entro la data del 31 agosto 1993 per permettere, entro la data del 1° marzo 1994, l’assunzione di almeno il 50% delle unità messe a concorso;

1.c – il comportamento dell’amministrazione è in contrasto anche con i principi costituzionali in materia di pubblico impiego, poiché senza un’adeguata istruttoria ha annullato il bando nel 1997, senza alcuna comunicazione agli interessati ed ha reso noto l’annullamento attraverso una circolare nel 1999;

1.d – il ricorso a seguito del cui accoglimento è stata emessa la sentenza n. 1413 del 1995 non è stato notificato ai ricorrenti, nella loro qualità di contro interessati;

2. Nullità dei decreti di nomina a Dirigente di ricerca per violazione di legge ed eccesso di potere sotto il profilo della illogicità, ingiustizia manifesta, sviamento, contraddittorietà, falsità dei presupposti di fatto e di diritto in relazione all’art. 15, co. 11, d.P.R. n. 568 del 1987 e dell’art. 14, co. 18. dP.R. 171 del 1991 e dell’art. 18 d.P.R. n. 619 del 1980, nonché violazione dell’art. 2909 c.c. e violazione del giudicato sulla decisione n. 181 del 1994 del Consiglio di Stato e del parere n. 416 del 1995.

Assumono i ricorrenti che i decreti di inquadramento impugnati hanno disposto la decorrenza della Dirigenza di ricerca di cui all’art. 36, co. 2, p. 1, del ROP ad una data posticipata rispetto a quella accertata dalla sentenza e dal parere del Consiglio di Stato;

3. Nullità dei decreti di nomina a Dirigente di ricerca, violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e dei principi generali di uguaglianza e buon andamento e legalità dell’azione amministrativa, nonché violazione di legge ed eccesso di potere sotto il profilo della illogicità, ingiustizia manifesta, sviamento, contraddittorietà, falsità dei presupposti di fatto e di diritto in relazione all’art. 31 della legge n. 519 del 1973 e s.i.m. e agli artt. 18, 20 e 23 d.P.R. n. 619 del 1980 in relazione agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 D.M. 1.2.1984 e all’art. 36 del D.M. 2.8.1988, nonché violazione dell’art. 2909 c.c.; violazione del giudicato sulla decisione n. 818 del 1994 CdS e del parere n. 426 del 1995;

3.a – assumono i ricorrenti che dai decreti impugnati non emerge che i dipendenti cui è stata attribuita la qualifica di Dirigente di ricerca fossero in possesso dei requisiti per la stessa. L’art. 36 del ROP richiedeva che alla data di transito 23 luglio 1987 gli scrutinandi avessero maturato nove anni di effettivo servizio nella carriera di ricercatori, mentre alcuni dei promossi nel 1987 non appartenevano alla X qualifica funzionale ed altri non possedevano i requisiti di professionalità;

3.b – da alcune schede di valutazione dei promossi emerge che i titoli di professionalità sono stati acquisiti in data posteriore rispetto a quella del D.I. 23 luglio 1987;

3.c – l’amministrazione ha proceduto all’inquadramento anche di quei dipendenti che hanno avuto l’incarico di direttore di dipartimento o di dirigente di unità funzionale in virtù di opzione (punto 6 dell’art. 14 e p. 11 dell’art. 15 d.P.R. n. 568 del 1987), usufruendo così dei benefici previsti dall’art. 36 ROP (V. pag. 12 memoria amm.ne);

3.d – l’amministrazione avrebbe dovuto conferire gli incarichi di direzione dei Dipartimenti e di Coordinamento delle Unità Funzionali di cui all’art. 18 d.P.R. n. 619 del 1980 in base al’Ordinamento dei servizi di cui al D.M. 1° febbraio 1984 e non invece in base al successivo Regolamento dei Servizi di cui al D.M. n. 322 del 24 giugno 1991. (V. pag. 12 memoria amm.ne).

Aggiungono i ricorrenti che in violazione dell’art. 1, commi 7 e 8, D.M. n. 322 del 1991 in base ai quali i direttori dei dipartimenti centrali vengono nominati tra i dirigenti di ricerca ed i coordinatori delle unità funzionali sono nominati tra i dirigenti di ricerca ed i primi ricercatori, ha emendato il precedente ordinamento di cui al D.M. 1.2.1984 ed ha ampliato l’organico;

4. Nullità dei decreti di nomina a Dirigente di ricerca per violazione di legge ed eccesso di potere sotto il profilo della illogicità manifesta, carenza di istruttoria, falsità dei presupposti di fatto e di diritto in relazione all’art. 15, co. 11, d.P.R. n. 568 del 1987, all’art. 14, co. 18. dP.R. 171 del 1991, agli artt 6 e 36 D.M. 2.6.1988, nonché violazione dell’art. 2909 c.c. e violazione del giudicato sulla decisione n. 818 del 1994 del Consiglio di Stato e del parere n. 416 del 1995.

4.a – assumono i ricorrenti che alcuni dipendenti (nominativamente indicati) hanno assunto la qualifica di Dirigente di Ricerca in data 26.3.1993, successivamente alla data di transito e solo in virtù della "opzione;

4.b – secondo gli interessati l’art. 36 del ROP sarebbe stato applicato due volte ad alcuni dipendenti per attribuire loro sia il profilo di I Ricercatore ai sensi del comma 2, punto 3, del medesimo art. 36 sia il profilo di Dirigente di ricerca ai sensi del co. 2, p. 1), dello stesso articolo;

4.c. – altri dipendenti sono stati inquadrati nel 1987 e, successivamente, nel 1992 sono stati inquadrati Ricercatori – X qualifica funzionale -. Da detta qualifica sono stati inquadrati direttamente nella Dirigenza di ricerca;

4.d. – taluni dipendenti sono stati nominati componenti della Segreteria tecnico Scientifica in date successive al 23.7.1987, mentre l’inquadramento nelle fasce superiori andava effettuato "alle condizioni stabilite dalla disciplina previgente" e non applicando il contratto 19881990;

5. Nullità dei decreti di nomina a Dirigente di ricerca per violazione di legge ed eccesso di potere, erronea applicazione dei presupposti di fatto e di diritto in relazione all’art. 31 legge n. 519 del 1973 e s.i.m. ed alle disposizioni generali relativi alla dirigenza di cui al d. lgs. n. 29 del 1993 s. i.m. ed in relazione al d. lgs. n. 268 del 1993, nonché violazione dei principi generali di uguaglianza dei lavoratori, imparzialità, buon andamento e legalità dell’azione della P.A. di cui agli artt. 3, 35, 36 e 97 Cost;

5.a – assumono i ricorrenti che l’Amministrazione doveva fare ricorso alla normativa generale prevista per il comparto della ricerca e, in particolare, all’art. 31 della legge n. 519 del 1973, come modificato dal D.P.R. n. 171 del 1991, All. 1, sicché avrebbe dovuto riaprire i termini per il concorso a Dirigente di ricerca e doveva mettere a concorso tutti i posti vacanti.

Al contrario, l’amministrazione ha applicato la normativa precedente, attribuendo motu proprio, la nomina a Dirigente di ricerca, senza, peraltro, alcuna selezione;

6. Nullità degli atti impugnati per eccesso di potere e falsa applicazione dell’art. 23 d.P.R. n. 619 del 1980 in relazione all’art. 8 D.M. 2.6.1988 ROP, al D.M. 21.11.1991, adottato in esecuzione dell’art. 13, co. 4, punto B D.P.R. n. 171 del 1991, nonché dell’art. 3, co. 2, d. lgs. n. 268 del 1993.

6.a – i ricorrenti assumono che non sono state rispettate le dotazioni organiche, poiché le nomine sono state effettuate in un numero superiore al contingente previsto di 40 posti, mentre tra il 1995 e 1996 il totale dei Dirigenti di ricerca "non risulta chiaro" anche perchè la procedura seguita dall’amministrazione si è svolta in momenti diversi.

7. Nullità degli atti impugnati per violazione e, falsa applicazione di legge, eccesso di potere, carenza di istruttoria in relazione all’art. 1, commi 10 e 45, della legge n. 549 del 1995, nonché falsità dei presupposti di fatto e di diritto.

7.a – la norma rubricata faceva divieto alle amministrazioni pubbliche di procedere alla nomina di dirigenti generali o qualifica equiparata né era consentito istituire posti in dotazione organica.

Con ordinanza n. 4914 del 2011 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INAIL, ente succeduto all’ISPESL nei rapporti facenti capo al suddetto in ragione della sua soppressione ai sensi dell’art. 7, co. 1, d.l. 31 maggio 2010, n. 78.

Con memoria depositata il 7 ottobre 2011 l’INAIL si è costituito in giudizio, eccependo, preliminarmente la inammissibilità del ricorso, non essendo individuabile un interesse diretto, concreto ed attuale dei ricorrenti all’annullamento del decreto impugnato, posto che gli stessi non erano in possesso dei requisiti di partecipazione al concorso annullato, nonché la tardività in relazione ai decreti direttoriali di inquadramento a Dirigente di ricerca, emessi tra il 1995 ed il 1996. Nel merito, ha concluso per il rigetto del ricorso.

All’Udienza del 9 novembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento:

a) – del decreto del Direttore dell’ISPESL dell’11.12.1997 con il quale – in esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1413/95 del Tar del Lazio, sez. III – veniva annullato il decreto del Ministro della Sanità del 26.3.1993, di indizione di un concorso interno per titoli ed esami a venti posti di "Dirigente di Ricerca", (annullamento non comunicato, ma reso noto con la Circolare n. 83/99 del 16.9.1999, affissa in bacheca il 22.9.1999 e successivamente comunicata),

b) – dei decreti direttoriali di nomina dei controinteressati a dirigente di Ricerca, I livello professionale.

Alla pubblica udienza dell’11 maggio 2011, preso atto dell’intervenuta soppressione dell’ISPESL con attribuzione delle relative funzioni all’INAIL e conseguente successione di quest’ultimo in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al primo ente (art. 7 del d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010), la Sezione, con ordinanza collegiale n.4914/2011, ha disposto la prosecuzione del giudizio nei confronti di detto Istituto, che in data 7 ottobre 2011 si è costituito nel presente giudizio.

L’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa dell’amministrazione, nella parte in cui è diretta ad impugnare il decreto del Direttore dell’ISPESL dell’11.12.1997 con il quale veniva annullato il decreto del Ministro della Sanità del 26.3.1993, di indizione di un concorso interno per titoli ed esami a venti posti di "Dirigente di Ricerca", è fondata.

Nella specie, invero, non è individuabile un interesse diretto, concreto e attuale dei ricorrenti all’annullamento del predetto provvedimento, atteso che gli stessi non erano in possesso dei requisiti di partecipazione al concorso annullato.

Gli istanti sia alla data di pubblicazione del bando che a quella di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione al concorso interno per titoli ed esami, a venti posti di Dirigente di ricerca, I livello professionale (2 gennaio 1994), non possedevano il requisito necessario per la partecipazione al concorso medesimo, ai sensi dell’art. 2 del bando, vale a dire non erano inquadrati nel profilo di Primo Ricercatore – II livello professionale.

I ricorrenti D., D.L., V., infatti, erano inquadrati nel profilo di primo tecnologo – II livello professionale; mentre D.C., D.F., D.S., G. e T. nel primo profilo di ricercatore – III livello professionale.

Pertanto, stando alle risultanze di causa, peraltro pacifiche e incontestate, ai ricorrenti era preclusa la partecipazione al concorso medesimo. A tal proposito osserva il Collegio che in via generale l’interesse a ricorrere deve avere le caratteristiche della concretezza e dell’attualità e deve consistere in una utilità pratica che si può ottenere con la pronuncia richiesta, da cui possa conseguire un risultato favorevole per il ricorrente con l’osservanza del corretto procedimento (Cons. Stato, Sez. VI, 22 giugno 2004 n. 4412).

Nel caso in esame è pur vero che alcuni degli interessati avevano presentato la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, tuttavia nessun rilievo assume tale circostanza, non essendo essi in possesso del requisito di ammissione richiesto dall’art. 2 del bando.

Né depone in senso contrario il fatto che la comunicazione di annullamento del concorso interno sia stata effettuata dall’amministrazione anche nei confronti dei ricorrenti, dovendo ritenersi che la comunicazione stessa abbia avuto il solo fine di garantire una corretta informazione a tutto il personale e non anche quello di manifestare la volontà di considerare legittima la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Ne consegue che il difetto nei ricorrenti del requisito sopra indicato e la conseguente impossibilità per gli stessi di partecipare al concorso del cui annullamento ora si discute, rende inammissibile il ricorso in "parte qua" per difetto di interesse.

È noto infatti che l’interesse a ricorrere, in tanto sussiste, in quanto il possibile accoglimento del ricorso può determinare una qualche utilità per il soggetto agente, laddove, nel caso di specie, un eventuale accoglimento del gravame non potrebbe determinare alcun effetto positivo per i ricorrenti, essendo all’epoca non consentita la loro partecipazione al concorso.

In relazione alla parte del ricorso che investe i decreti direttoriali di inquadramento dei controinteressati a Dirigente di ricerca – II livello professionale – è parimenti fondata l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’amministrazione.

Osserva sul punto il Collegio che dagli atti di causa emerge che gli istanti hanno preso contezza di tali inquadramenti tra i mesi di luglio ed agosto del 1996 (cfr. attestazioni di ricevuta allegati dall’Amministrazione), con la trasmissione, a mezzo della Circolare n. 73 del 12 luglio 1996, del ruolo medesimo, per la consegna dello stesso a ciascun dipendente dell’Istituto "con controfirma dell’interessato per avvenuta ricezione" (all. 6 della produzione documentale dell’Amministrazione).

Consegue che l’impugnativa di detti inquadramenti risulta palesemente tardiva, essendo stato il ricorso de quo notificato in data 27 novembre 1999.

Alla stregua delle considerazioni sopra svolte il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile per carenza di interesse e in parte irricevibile.

Stante il lungo tempo trascorso per la decisione, il Collegio reputa opportuno disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile ed in parte irricevibile nei sensi indicati in motivazione.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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