Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-06-2011) 15-11-2011, n. 41994

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 23/6/2005 il Tribunale di Bologna, sez. dist. di Porretta Terme, condannava L.G. per il delitto di cui all’art. 589 c.p. per omicidio colposo in danno di B. V., fatto aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione infortuni sul lavoro (acc. in (OMISSIS)). All’imputato, concesse le attenuanti generiche e del risarcimento del danno prevalenti sull’aggravante, veniva irrogata la pena di mesi tre di reclusione.

Al R. era stato addebitato che, in qualità delegato alla sicurezza, vicepresidente del C.d.A. e direttore tecnico del cantiere della ditta SIEAR, omettendo di posizionare idonei ponteggi ed opere provvisionali, aveva consentito che il dipendente B.V. svolgesse attività di restauro di muri ed imbiancatura utilizzando una scala da cui cadeva riportando gravi lesioni che ne determinavano la morte.

Con sentenza del 19/3/2010 la Corte di Appello di Bologna confermava la pronuncia di condanna, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando:

2.1. il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del nesso causale tra l’incidente occorso al B. ed il decesso. Invero dalle dichiarazioni del C.T. del P.M. dott.ssa V. non emergeva la sussistenza di una legge di copertura scientifica che collegava con alta probabilità statistica l’evento verificatosi al trauma cranico ed alla difficoltà respiratoria conseguenza della caduta;

2.2. il difetto di motivazione in relazione alla affermata sussistenza di una posizione di garanzia del R. in relazione all’attività di lavoro che stava svolgendo la vittima. Invero il B. aveva iniziato a lavorare presso il locale caldaie di sua iniziativa e senza un incarico, ponendo in essere pertanto una condotta anomala che escludeva la responsabilità del R., essendosi discostata la vittima dall’incarico ricevuto.

Motivi della decisione

3. La sentenza deve essere annullata senza rinvio per sopravvenuta prescrizione del reato.

Vanno ricordati quali siano i limiti del potere decisionale del giudice quando ricorre una causa di estinzione del reato quale è appunto la prescrizione. Questa Corte di legittimità, con recente giurisprudenza ha statuito che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 c.p.p., comma 2, (formula di merito più favorevole) soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009 Ud. (dep. 15/09/2009), Tettamanti, Rv. 244274).

Ne consegue, pertanto che in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Cass. Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009 Ud. (dep. 15/09/2009), Tettamanti, Rv. 244275; conf.

Cass. Sez. 4, Sentenza n. 14450 del 19/03/2009 Ud. (dep. 02/04/2009), Stafissi, Rv. 244001).

Nel caso di specie, ha osservato la Corte di merito che:

– l’istruttoria dibattimentale aveva consentito di accertare che il B. stava svolgendo lavori di tinteggiatura, ad oltre due metri di altezza, utilizzando una scala;

– nel momento in cui era stato rinvenuto a terra privo di sensi, vicino a lui vi era la scala ribaltata ed il materiale da lavoro;

– l’incarico di svolgere, opere di intonacatura e verniciatura, gli era stato dato personalmente dal R. e, sebbene questi avesse riferito di non avergli commissionato lo specifico incarico che stava espletando al momento dell’incidente, era Inverosimile ritenere che l’attività fosse svolto per una iniziativa personale del B.;

– il lavoro era stato espletato senza la predisposizione delle necessarie misure di sicurezza e senza alcun controllo del loro rispetto;

– la C.T. medica aveva riconosciuto l’esistenza del nesso causale tra le gravi lesioni patite ed il decesso.

Sulla base di tali emergenze istruttorie la Corte di merito, valutando l’efficienza causale della condotta colposa dell’imputato, ha confermato la sentenza di condanna.

La coerenza della motivazione della sentenza non consente di rilevare "ictu oculi" la presenza di una causa di assoluzione con formula piena. pertanto, richiamati i consolidati principi sopra esposti, la maturata prescrizione non permette di rilevare eventuali contraddittorietà o illogicità della sentenza impugnata.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio, perchè estinto il reato per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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