T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 20-12-2011, n. 9889

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che con il ricorso indicato in epigrafe, l’istante impugnava l’accordo quadro per la riorganizzazione territoriale e di riconversione di strutture appartenenti al medesimo gruppo proprietario, sottoscritto in data 27.6.2011 e recepito con decreto dell’11.7. seguente e successivamente pubblicato sulla gazzetta ufficiale, deducendo diversi profili di illegittimità per violazione di legge;

Considerato che si costituiva la Regione Lazio, chiedendo il rigetto della domanda ed in via preliminare eccepiva l’irregolarità della notifica del ricorso;

Rilevato che oggetto dell’impugnazione è un decreto commissariale di recepimento dell’accordo sopra precisato;

Ritenuto, pertanto, che il provvedimento impugnato è quindi è riconducibile alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che con delibera presidenziale del 23 aprile 2010 ha nominato il Commissario ad acta, a nulla rilevando che tale Commissario sia stato individuato nella persona fisica del Presidente della Regione Lazio, che per effetto aggiunge alle funzioni proprie della sua carica quelle derivanti dalla diversa qualità di commissario di nomina governativa;

Rilevato che, infatti, la Corte costituzionale ha da ultimo ricordato (11 marzo 2011 n. 78), richiamando propri precedenti (14 giugno 2007 n. 193), che l’operato del Commissario ad acta, incaricato dell’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione interessata, sopraggiunge all’esito di una persistente inerzia degli organi regionali, essendosi questi ultimi sottratti – malgrado il carattere vincolante (art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007") dell’accordo concluso dal Presidente della Regione – ad un’attività che pure è imposta dalle esigenze della finanza pubblica;

Rilevato, infatti che, come evidenziato, già da questa Sezione ripetutamente (cfr. ex multis, ordinanza n. 2642 del 2011) ha chiarito il giudice delle leggi che è proprio tale dato – in uno con la constatazione che l’esercizio del potere sostitutivo è, nella specie, imposto dalla necessità di assicurare la tutela dell’unità economica della Repubblica, oltre che dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti un diritto fondamentale (art. 32 Cost.), qual è quello alla salute – a legittimare la conclusione secondo cui le funzioni amministrative del commissario, ovviamente fino all’esaurimento dei suoi compiti di attuazione del piano di rientro, devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli organi regionali;

Ritenuto, pertanto, che è evidente che il Commissario ad acta, nell’esercizio delle funzioni straordinarie ad esso assegnate non agisce come organo della Regione bensì dello Stato – e, in particolare, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – che lo ha nominato, con la conseguenza che il ricorso proposto avverso una delibera dallo stesso adottata deve essere notificato, a pena di inammissibilità, al Commissario straordinario presso l’Avvocatura generale dello Stato e non presso la Regione Lazio (Cons. Stato, sez. V, 19 settembre 2008, n. 4539; Id. 29 gennaio 2003, n. 439; Tar Napoli, sez. V, 29 aprile 2009, n. 2206);

ritenuto, dunque, che tale difetto di notifica è ancora più evidente (ed insanabile) stante la diversa difesa prevista dall’ordinamento, che affida, appunto, la difesa dell’organo straordinario nominato dallo Stato all’Avvocatura dello Stato e quella della Regione all’Avvocatura regionale;

Ritenuto, di conseguenza, che da questa premessa – stante la molteplicità delle pronunzie in tale senso di questa Sezione – deve trarsi la conclusione che il ricorso è inammissibile;

Ritenuto, dunque, che avendone dato avviso alle parti, il ricorso pò essere deciso in forma semplificata;

Ritenuto, tuttavia, che sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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