Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-06-2011) 15-11-2011, n. 41992

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 1/3/2006 il G.I.P. del Tribunale di Paola, in sede di rito abbreviato, assolveva V.A. dal delitto di omicidio colposo ed omissione di soccorso e lo condannava per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza.

Al V. era stato addebitato che, alla guida della sua auto Volkswagen Lupo, percorrendo in ora notturna, in stato di ebbrezza alcolica, una strada del centro abitato di Cetraro, aveva investito alle spalle il pedone P.G. che percorreva il margine della strada portando a mano una bicicletta. Dopo l’incidente non si era fermato a dare soccorso alla vittima (acc. in (OMISSIS), ore 4,30).

Il G.I.P. assolveva l’imputato dai delitti rilevando la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nell’immediatezza dei fatti alla P.G., laddove senza assistenza di un difensore, il V. aveva ammesso che mentre faceva rientro a casa, nei pressi del PUB (OMISSIS), aveva avuto un incidente, sebbene non ne avesse compreso l’entità.

Con sentenza del 13/7/2010 la Corte di Appello di Catanzaro, riformando la pronuncia di primo grado, su appello del P.M., condannava l’imputato anche per i delitti di cui all’art. 589 c.p. e art. 189 C.d.S..

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando:

2.1. La inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ed inutilizzabilità, laddove la corte di merito aveva ritenuto utilizzabili le spontanee dichiarazioni rese dall’indagato ai Carabinieri il 15/8/05 ed alla Polizia Stradale il 19/8/05.

Infatti l’utilizzabilità può essere consentita "contra alios" ma non "contra se";

2.2. il difetto di motivazione in relazione alla parte della sentenza di condanna con la quale la corte di merito aveva ritenuto accertato che la vittima aveva patito l’incidente ad opera dell’auto condotta dall’imputato. Nel giungere a tale conclusione, aveva fatto malgoverno dei principi di valutazione della prova indicati nell’art. 192 c.p.p..

Motivi della decisione

3. Le censure formulate sono manifestamente infondate ed il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3.1. In ordine alla utilizzabilità delle spontanee dichiarazioni rese dal V., va osservato che, con consolidata giurisprudenza, questa Corte di legittimità ha statuito che "Le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona soggetta alle indagini possono essere utilizzate nel giudizio abbreviato, posto che l’art. 350 c.p.p., comma 7, ne preclude l’utilizzazione nella sola sede dibattimentale" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18064 del 19/01/2010 Ud. (dep. 12/05/2010), Avietti, Rv. 246865; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 37374 del 19/09/2003 Ud. (dep. 30/09/2003), Busa, Rv. 227037; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 29138 del 25/05/2004 Ud. (dep. 02/07/2004), D’Alise, Rv. 229457; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 44637 del 13/10/2004 Ud. (dep. 17/11/2004), Iorio, Rv. 230754; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 40050 del 23/09/2008 Ud. (dep. 28/10/2008), Ponte, Rv. 241554).

Ne consegue la correttezza della scelta della Corte di merito nel ritenere la piena utilizzabilità delle spontanee dichiarazioni rese dal V. nel giudizio abbreviato, con le quali ha riferito di avere sentito un "botto" dalla sua auto, senza però accorgersi di avere investito qualcuno.

3.2. Quanto alla censura relativa al difetto di motivazione sulla affermata penale responsabilità dell’imputato, la Corte di merito ha osservato che:

– dalle spontanee dichiarazioni emergeva che il V. tornando dal ristorante (OMISSIS), ove aveva bevuto parecchio vino, aveva udito un botto sulla sua auto;

– detto veicolo era stato rinvenuto, dopo circa due ore e mezzo dall’incidente, in via della Stazione, con evidenti segni di un incidente, i quali avevano provocato danni alla parte anteriore destra;

– la perizia tecnica svolta ai sensi dell’art. 603 c.p.p. in appello, aveva accertato la piena compatibilità dei danni all’auto con quelli patiti dalla bicicletta condotta a mano dalla vittima (una sicura corrispondenza tra i danni al parafango sinistro con il perno sinistro del dispositivo del freno posteriore della bicicletta).

Sulla base di tali emergenze istruttorie la Corte di merito ha ritenuto provata la responsabilità del V. per i delitti contestatigli, valutando l’efficienza causale della sua condotta colposa, avendo circolato in centro città ad una velocità di circa 70 km/h ed in stato di ebbrezza, non accorgendosi della presenza del pedone (e di altri due suoi amici) che investiva senza poi neanche fermarsi a prestare soccorso.

Le censure mosse dalla difesa alla sentenza sul punto, esprimono solo un dissenso rispetto alla ricostruzione del fatto ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo. Per quanto detto, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00 (mille).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000= in favore della cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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