Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-06-2011) 15-11-2011, n. 41991

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 17/l/2008 il Tribunale di Como condannava F.R. alla pena di giorni 20 di arresto ed Euro 600= di ammenda, per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., lett. c) per guida in stato di ebbrezza di un’auto, con tasso alcolemico 2,02 g/l (acc. in (OMISSIS)). All’imputato veniva irrogata la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per mesi 2.

Con sentenza del 23/2/2010 la Corte di Appello di Milano, dopo avere rigettato le eccezioni di nullità ed inutilizzabilità, confermava la condanna, convertendo la pena detentiva in pena pecuniaria.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando:

2.1. la violazione di legge per essere stata celebrata l’udienza del 15/2/2010 in appello senza la valida nomina di un difensore in sostituzione di quello di fiducia impedito per malattia. Invero in detta udienza l’Avv. Raffaella Leoni era stata delegata solo a produrre il certificato medico, ma non alla sostituzione, per cui impropriamente era stata indicata nel verbale come "in sostituzione dell’Avv. Giancarlo Ferrara" Pertanto, in assenza di valida nomina, il rinvio all’udienza di prosieguo del 23/2/2010 doveva essere comunicato al difensore.

2.2. la inutilizzabilità dell’alcoltest per omesso deposito del verbale nel termine di tre giorni dal suo espletamento ai sensi dell’art. 366 c.p.p..

2.3. la nullità del verbale di accertamento dell’alcoltest, in quanto non preceduto l’espletamento dell’atto dall’avviso della facoltà dell’assistenza di un difensore. L’eccezione era stata tempestivamente formulata prima dell’apertura del dibattimento;

2.4. la nullità del verbale di accertamento dell’alcoltest, per violazione dell’art. 379 reg. esc. C.d.S. perchè nel verbale non erano stati indicati gli elementi sintomatici per cui era stato espletato l’accertamento;

2.5. la nullità della citazione a giudizio in quanto non riportante nel descrivere lo stato di ebbrezza, gli esiti dell’accertamento dell’alcoltest;

2.6. la violazione di legge in ordine ai criteri di commisurazione della pena;

2.7. il difetto di motivazione in relazione alla mancata valutazione dell’incidenza dell’assunzione di farmaci omeopatici sugli esiti degli esami alcolemici;

2.8. la illegittimità costituzionale dell’art. 186 C.d.S., per violazione del diritto di difesa, laddove è consentito che la prova della commissione del reato sia formata senza un obbligo di una nomina di un difensore di ufficio e di preavviso dell’esame a detto difensore, con obbligo del successivo deposito degli atti;

2.9. la illegittimità costituzionale dell’art. 186 C.d.S., per violazione degli artt. 24 e 76 Cost. per disparità di trattamento con quanto previsto dall’art. 187 C.d.S., laddove l’accertamento dell’uso di sostanza stupefacenti è demandato alle strutture sanitarie e non ad un accertamento svolto dalla P.G.; la disposizione sul punto viola la Legge Delega, art. 2, lett. VV) per l’emanazione del C.d.S., che sembra imporre l’utilizzo per gli accertamenti di strutture sanitarie.

Con memoria depositate in cancelleria, il difensore dell’imputato ribadiva i motivi di ricorso e rilevava la intervenuta prescrizione del reato.

Motivi della decisione

3. I motivi di censura sona infondati, ma la sentenza deve essere annullata senza rinvio per sopravvenuta prescrizione del reato.

3.1. In ordine al primo motivo di censura, va osservato che l’Avv. Raffaella Leoni è stata delegata a compiere un’attività difensiva, quale la presentazione istanza di rinvio per impedimento del difensore. Ne consegue che è stata officiata a svolgere attività di difesa tecnica al momento della costituzione delle parti. Pertanto correttamente è stata dalla Corte di merito ritenuta sostituto del difensore di fiducia o, in ogni caso, è stata nominata ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4.

Ciò premesso, va ricordato che questa Corte dei legittimità ha statuito che "Il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio della udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto all’avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nella ordinanza di rinvio, posto che, nel caso contrario, l’avviso è validamente recepito, nella forma orale, dal difensore previamente designato in sostituzione, ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4, il quale esercita i diritti ed assume i doveri del difensore sostituito e nessuna comunicazione è dovuta a quest’ultimo (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8285 del 28/02/2006 Ud. (dep. 09/03/2006), Grassia, Rv. 232906).

3.2. Quanto al lamentato omesso deposito del verbale, anche in questo caso va richiamato l’insegnamento di questa Corte, secondo cui "in tema di guida in stato di ebbrezza, l’omesso deposito del verbale contenente gli esiti del cosiddetto "alcoltest" non integra alcuna nullità, ma costituisce una mera irregolarità che non incide sulla validità o sull’utilizzabilità dell’atto, rilevando solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l’esercizio delle attività difensive" (Cass. 4, 24876/08, Castelli).

3.3. In relazione all’omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, va ricordato che l’accertamento strumentale per l’individuazione dello stato di ebbrezza (cd. alcoltest) costituisce un accertamento urgente sullo stato delle persone disciplinato dall’art. 354 c.p.p. al quale il difensore della persona ha facoltà di assistere senza diritto di essere preventivamente avvisato ( art. 356 c.p.p.).

Di questa possibilità la persona sottoposta alle indagini deve essere avvisata ( art. 114 disp. att. c.p.p.) e per il compimento di questa attività difensiva non è prevista la nomina di un difensore d’ufficio.

Se difetta l’avvertimento si verifica una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita prima del compimento dell’atto ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo (v. in questo senso Cass., sez. 4, 8 maggio 2007 n. 27736, Nania, rv. 236934; 18 settembre 2006 n. 2584, Bradaschia, rv. 236007 che precisa che l’eccezione può essere proposta anche mediante lo strumento delle memorie o richieste purchè immediatamente dopo il compimento dell’atto mentre non può più essere proposta in occasione di un successivo atto del procedimento). Nel caso di specie, la asserita invalidità si è sanata ai sensi dell’art. 182 c.p.p. in quanto successivamente al compimento dell’atto non è stata immediatamente eccepita la nullità, quantomeno in sede di opposizione a decreto penale.

3.4. Quanto all’ulteriore eccezione di nullità del verbale dell’alcoltest, in cui non vengono indicati i sintomi dell’ebbrezza, va ricordato che ai fini della prova della sussistenza dello stato di ebbrezza del conducente di autoveicoli, non è necessario che l’accertamento strumentale effettuato mediante l’etilometro trovi conferma anche in dati sintomatici riguardanti il comportamento del soggetto interessato. L’art. 186 C.d.S. e art. 379 del relativo regolamento richiedono, infatti, soltanto che l’accertamento tecnico venga eseguito con le modalità prescritte e che la concentrazione alcoolemica, superiore al limite massimo consentito, risulti da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad intervalli di tempo di cinque minuti (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 41846 del 29/09/2009 Ud. (dep. 30/10/2009), Miccoli, Rv. 245788 Miccoli; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 1049 del 16/12/1998 Ud. (dep. 26/01/1999), Polesinanti, Rv. 212308).

3.5. Infondata è inoltre la censura di nullità della sentenza per genericità del capo di imputazione, non essendo stati indicati nella descrizione del fatto gli esiti numerici dell’alcoltest. Va evidenziato infatti che l’esercizio dell’azione penale è avvenuto prima della riforma introdotta dal D.L. n. 117 del 2007, per cui era irrilevante indicare la specifica "fascia" di superamento dei limiti del tasso alcolemico.

In ogni caso il deposito degli atti con l’esito delle indagini strumentali, ha consentito il corretto e compiuto esercizio del diritto di difesa.

3.6. Quanto al lamentato difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 c.p.. Nel caso di specie il giudice di merito, con coerente e non manifestamente illogica motivazione, ha determinato la pena non nel minimo considerato l’elevato tasso alcolemico (g/l 2,02) e pertanto la pericolosità della condotta posta in essere dal F..

3.7. Infine, quanto al lamentato difetto di motivazione in ordine alla incidenza dell’assunzione di farmaci omeopatici sugli esiti dell’alcoltest, va rilevato che il giudice di merito ha evidenziato che da nessun elemento probatorio acquisito emergeva tale incidenza.

Sul punto, le censure mosse dalla difesa alla sentenza, esprimono solo un dissenso generico rispetto alla ricostruzione del fatto (operata in modo conforme dal giudice di primo e secondo grado) ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.

3.8. Quanto all’eccezione di illegittimità costituzionale formulate, esse sono irrilevanti e manifestamente infondate.

Invero, quanto a quella esposta sub 2.8., anche a voler accedere per mera ipotesi alla necessità di un garanzia difensiva offerta dalla obbligatoria nomina di un difensore di ufficio, prima dell’espletamento dell’atto di indagine (alcoltest), la questione di costituzionalità è irrilevante, in quanto si tratterebbe pur sempre di una nullità a regime intermedio che, come già osservato, si è sanata.

3.9. Quanto alla censura esposta sub 2.9., essa è manifestamente infondata in quanto la Legge Delega n. 85 del 2001, art. 2, lett. VV) non pone alcun vincolo per l’utilizzo di strutture sanitarie.

Peraltro ciò non determina una irragionevole disparità di trattamento per la sanzionabilità del art. 186 rispetto all’art. 187. Infatti per la punibilità della guida in stato di ebbrezza, è sufficiente il superamento dei limiti consentiti, che può oggettivamente essere rilevato attraverso gli strumenti tecnici in dotazione alla P.G..

Invece, per la punibilità in base all’art. 187, è necessario accertare la "alterazione" dovuta all’uso di stupefacenti, pertanto tale giudizio non può che essere affidato a medici di strutture sanitarie.

3.10. Valutata la data del commesso reato e la non manifesta infondatezza del ricorso, la contravvenzione deve essere dichiarata estinta per prescrizione. Infatti il termine ordinario di anni 4 e mesi 6 si maturava alla data del 22/6/2009, a cui vanno aggiunti anni 1, mesi 6 e giorni 18 di sospensione per rinvii di udienza, che spostano la maturazione del termine alla data del 10/l/2011, antecedentemente, quindi, alla pronuncia della presente sentenza.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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