T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 20-12-2011, n. 9886

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato in data 1415 aprile 1998 e depositato il successivo 6 maggio il sig. L.A., aiuto bronco pneumologo di ruolo, ha impugnato la delibera n. 104 del 16 febbraio 1998, con la quale l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata ha revocato la determina n. 3461 del 24 dicembre 1993 che gli aveva confermato la titolarità del modulo Allergologia respiratoria da farmaci con decorrenza 1 dicembre 1990, e conferito a tempo determinato per la durata di un anno rinnovabile, con decorrenza 16 febbraio 1998, il predetto modulo identificato come Allergologia respiratoria al dott. G.D.S..

2. Avverso il predetto provvedimento il ricorrente è insorto deducendo:

a) Violazione e mancata applicazione L. n. 241 del 1990

L’impugnata delibera è illegittima per mancata comunicazione di avvio del procedimento. E per mancata indicazione del termine e dell’autorità dinanzi alla quale proporre ricorso.

b) Violazione e non corretta applicazione art. 19 D.L.vo n. 29 del 1993.

L’Azienda ha erroneamente invocato l’art. 19 D.L.vo n. 29 del 1993 che non prevede affatto la revoca di incarichi conferiti ma il criterio della rotazione.

c) Eccesso di potere per straripamento.

Illegittimamente sono state revocate le decisioni a suo tempo prese dalla ex USL RM 4 sulla base delle conclusioni del Collegio Tecnico.

d) Eccesso di potere per sviamento e insussistenza di presupposti.

Alla base della decisione di revocare l’incarico è il basso numero di prestazioni che il ricorrente avrebbe effettuato nonché la sua prolungata assenza dal servizio per malattia.

In realtà non è affatto vero che le prestazioni effettuate sono scarse mentre non è allo stesso imputabile l’assenza giustificata per malattia.

e) Eccesso di potere per sviamento in ordine al conferimento del modulo al dott. A..

Non è stata indicata la procedura seguita per conferire il modulo al dott. Da Sacco.

3. Si è costituita in giudizio l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.

4. La Regione Lazio si è costituita in giudizio per resistere al ricorso senza espletare alcuna attività difensiva.

5. Il sig. G.D.S. non si è costituito in giudizio.

6. Con memorie depositate alla vigilia dell’udienza di discussione le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive.

7. All’udienza del 19 dicembre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

1. Come esposto in narrativa, il dott. A., aiuto bronco pneumologo di ruolo, ha impugnato la delibera n. 104 del 16 febbraio 1998, con la quale è stata revocata la precedente determina n. 3461 del 24 dicembre 1993 che gli aveva confermato la titolarità del modulo Allergologia respiratoria da farmaci con decorrenza 1 dicembre 1990 ed è stato nel contempo attribuito l’incarico, per la durata di un anno rinnovabile, al dott. G.D.S..

Con la memoria depositata il 23 novembre 2011 l’Azienda Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata non ha spiegato alcuna difesa nel merito della causa, limitandosi ad eccepire l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse atteso che la riforma della dirigenza sanitaria, con l’attribuzione degli incarichi dirigenziali e dei relativi obiettivi assegnati, avrebbe superato il previgente sistema delle qualifiche funzionali nonché il precedente trattamento economico del personale medico.

L’eccezione deve essere disattesa, essendo indubbio l’interesse, quanto meno morale, all’annullamento giurisdizionale di una delibera che ha fondato la revoca dell’incarico che era stato conferito al ricorrente nel 1993 sulla base di un giudizio negativo di carattere professionale, che ove confermato potrebbe anche pregiudicare la futura carriera del ricorrente.

2. Nel merito il ricorso è fondato.

Per ragioni di ordine logico deve essere esaminato con precedenza rispetto ad ogni altra doglianza il motivo di ricorso volto a denunciare l’omessa comunicazione di avvio del procedimento che avrebbe portato alla revoca dell’incarico, atteso che il suo accoglimento precluderebbe a questo giudice l’esame degli ulteriori motivi di gravame (Cons.Stato, VI Sez., 26 ottobre 2006 n. 6413; 14 gennaio 2003 n. 98; 17 settembre 2001 n. 4877; 1 settembre 2000 n. 4649; T.A.R. Latina 9 novembre 2004 n. 1154; T.A.R. Bologna 10 settembre 2004 n. 3311; T.A.R. Catanzaro 9 aprile 2001 n. 595). Verificandosi questa evenienza, infatti, la necessità per il giudicante di ritenere concluso il proprio sindacato dopo la positiva definizione della censura ora esaminata va rinvenuta nel fatto che un esame degli ulteriori motivi di ricorso, individuando profili di legittimità o di illegittimità del provvedimento impugnato, finirebbe per vanificare l’obbligo, incombente jussu iudicis sull’Amministrazione, di reiterare il procedimento consentendo, questa volta, al privato interessato di parteciparvi per tentare, con le proprie argomentazioni, di indurre l’Amministrazione a mutare avviso.

Il motivo è fondato.

Costituisce principio consolidato del giudice amministrativo che In tutti i casi in cui l’Amministrazione intende emanare un atto di secondo grado (annullamento, revoca, decadenza) incidente su posizioni giuridiche originate da un precedente atto, è necessario l’avviso dell’avvio del procedimento, sempre che non sussistano ragioni di urgenza da esplicitare adeguatamente nella motivazione del provvedimento, ovvero quando all’interessato sia stato comunque consentito di evidenziare i fatti e gli argomenti a suo favore (Cons. St., sez. VI, 26 ottobre 2006 n. 6413 e sez. V, 18 novembre 2004 n. 7553; Tar Palermo, sez. I, 2 novembre 2009 n. 1716).

La ratio della disposizione garantista dettata dall’art. 7 L.7 agosto 1990 n.241 è assicurare al privato la partecipazione al procedimento che si conclude con un provvedimento che incide negativamente sulla propria sfera giuridica (Trib.sup.acque pubb. 10 marzo 1998 n.23; T.A.R. Napoli 10 febbraio 1998 n.475; T.R.G.A. Trento 12 gennaio 1998 n.6); detta partecipazione è, quindi, tanto più necessaria quando il provvedimento si inserisce in un assetto di interessi già formatosi e cristallizzatosi proprio in virtù di un atto autorizzatorio o concessorio dell’Amministrazione.

La partecipazione al procedimento, di cui il previo avviso costituisce il necessario presupposto, svolge dunque, nella sostanza, una funzione conoscitiva a vantaggio di ambedue le parti, pubblica e privata, atteso che consente all’interessato un’anticipata tutela delle proprie ragioni e permette all’Amministrazione di ridurre i margini di errori, giacché le consente di conoscere, prima dell’adozione del provvedimento, i vizi in cui incorrerebbe adottandolo.

E’ ben vero che la comunicazione di avvio del procedimento è necessaria solo quando, in relazione alle ragioni che giustificano l’adozione del provvedimento o ad altro profilo, la stessa sia idonea ad apportare una qualche utilità all’azione amministrativa affinché questa, sul piano del merito e della legittimità, riceva arricchimento dalla partecipazione del destinatario del provvedimento (T.A.R. Lazio, III Sez., 15 marzo 2011 n. 2352). Nel caso in esame però tale utilità non può essere messa in dubbio, atteso che il ricorrente avrebbe potuto giustificare l’asserito basso numero di prestazioni o rappresentare l’illegittimità di porre a base della revoca l’assenza dal servizio per malattia. In altri termini avrebbe potuto giustificare gli addebiti di carattere professionale che gli sono stati mossi, e che rappresentano comunque una macchia di una certa gravità anche per la futura attività.

Il Collegio deve anche escludere che nel caso in esame sussistano le ragioni di particolare urgenza che legittimano l’omissione dell’avviso dell’inizio del procedimento (Cons.Stato, VI Sez., 23 marzo 1998 n.358; Trib.sup.acque pubb. 30 aprile 1998 n. 38). E ciò perché l’Amministrazione, che ritenga esistenti i presupposti di celerità che legittimano l’omissione della comunicazione dell’avvio del procedimento, deve dare contezza, nel provvedimento finale, dell’urgenza atteso che le ragioni della speditezza devono essere poste a raffronto con le esigenze di tutela del contraddittorio, soprattutto nel caso in cui il provvedimento da adottare consista nel ritiro o nella modificazione, nella sostanza, di un atto favorevole con conseguente venir meno di un effetto positivo per i suoi destinatari, sul quale essi avevano fatto legittimo affidamento (T.A.R. Sardegna 8 giugno 1995 n.1068).

Nel caso in esame manca nei provvedimenti impugnati l’individuazione delle ragioni di urgenza ed indifferibilità che avrebbero potuto giustificare l’omesso previo avviso dell’inizio del procedimento.

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto, fatta salva, naturalmente, l’ulteriore attività che la Pubblica amministrazione intenda espletare rinnovando il procedimento.

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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