Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-05-2011) 15-11-2011, n. 41712

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone ha emesso, in data 7 novembre 2007, provvedimento di unificazione di pene concorrenti nei confronti di D.D., alias B. M., alias I.C., alias R.S., relativo a due sentenze di condanna: quella del Tribunale di Patti, sezione distaccata di S. Agata di Militello, in data 24 marzo 2001 (irrevocabile il 25 settembre 2001), di condanna della D. alla pena di un anno e mesi otto di reclusione col beneficio della sospensione condizionale della pena; e quella del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Frosinone, in data 7 giugno 2006 (irrevocabile il 7 ottobre 2006), di condanna della stessa D. alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa.

Nello stesso provvedimento il Procuratore della Repubblica ha chiesto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, applicato con la prima sentenza, a causa della condanna di cui alla seconda sentenza, e, quindi, la determinazione di un’unica pena relativa alle due condanne, con applicazione dell’indulto di cui alla L. n. 241 del 2006 nei limiti di tre anni di reclusione e dell’intera multa, restando da espiare la pena di un anno, mesi tre e giorni ventotto di reclusione.

2. Con ordinanza in data 24 novembre 2010 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice dell’esecuzione, all’esito di udienza camerale, ha dichiarato inammissibile la richiesta di D.D. di esclusione della disposta revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena e di applicazione dell’Indulto, perchè, su entrambe le domande, si era già svolto un incidente di esecuzione, che era stato definito dallo stesso Giudice dell’udienza preliminare con provvedimento in data 11 marzo (rectius: febbraio n.d.r.) 2008, non più impugnabile, che aveva accolto le richieste del Pubblico Ministero di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena e di applicazione dell’indulto nella misura di anni tre di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa.

3. Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione la D., tramite il suo difensore, avvocato Luigi Mele, deducendo due motivi, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e delle norme processuali stabilite a pena di nullità, e per vizio della motivazione.

3.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità assoluta del provvedimento in data 11 febbraio 2008, risolutivo del primo incidente di esecuzione, perchè a lei mai notificato, cosicchè non sussisterebbe nei suoi confronti l’effetto preclusivo rispetto al nuovo incidente proposto sullo stesso oggetto.

3.2. Con il secondo motivo la ricorrente rileva che, risultando la pena inflittale con la seconda sentenza di condanna del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Frosinone interamente estinta, per applicazione dell’indulto, essa non potrebbe avere efficacia risolutiva del beneficio della sospensione condizionale della pena applicatole con la prima sentenza del Tribunale di Patti.

Motivi della decisione

4. Entrambi i motivi sono infondati.

4.1. Il primo perchè del tutto generico, non avendo la ricorrente allegato e documentato l’iter notificatorio dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione in data 11 febbraio 2008, applicato nei suoi confronti, e, comunque, non discendendo dalla dedotta mancanza della notificazione l’assoluta nullità della predetta ordinanza ex art. 179 cod. proc. pen., come preteso dalla ricorrente, bensì il diritto della parte interessata all’impugnazione tardiva del provvedimento, nella fattispecie non proposta, sulla base della prova, neppure fornita dalla ricorrente, che il termine per impugnare non era trascorso a causa dell’inesistenza o nullità della notificazione dell’atto dalla cui data esso sarebbe dovuto decorrere (c.f.r., tra le molte, Sez. 5, n. 36517 del 26/02/2009, dep. 21/09/2009, Cavallo, Rv. 245082, che opportunamente distingue la restituzione nel termine, di cui all’art. 175 cod. proc. pen., che suppone un provvedimento ritualmente notificato, e l’impugnazione tardiva su denuncia, come nella fattispecie, di nullità della notificazione).

4.2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso che assume l’inidoneità della pena di cui alla condanna successiva, interamente estinta in forza di indulto, a legittimare la revoca della sospensione condizionale della pena inflitta con precedente condanna.

Secondo l’arresto giurisprudenziale di questa Corte, è, invece, "legittima la revoca della sospensione condizionale della pena per successiva condanna a pena interamente condonata, in quanto l’indulto non fa cessare gli effetti penali della condanna" (Sez. 1, n. 18124 del 6/05/2010, dep. il 13/05/2010, De Feudis, Rv. 247079). Più precisamente, "l’indulto, se estingue la pena e ne fa cessare l’espiazione, non ha, però efficacia ablativa ed eliminatoria dal mondo giuridico penale degli altri effetti scaturenti ope legis dalla condanna, tra i quali anche l’idoneità della stessa a fungere da causa risolutiva del beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso in relazione ad altra precedente condanna, in presenza degli ulteriori presupposti richiesti dalla legge come necessari. Ne consegue che, qualora ad una condanna a pena sospesa segua, nei termini, una successiva condanna a pena interamente condonata che, cumulata con la prima, superi il limite di concedibilità del beneficio, è obbligatoria a revoca della prima sospensione condizionale concessa" (Sez. U, n. 23 del 09/06/1995, dep. 14/07/1995, Mirabile, Rv. 201548).

Nel caso in esame, il Giudice dell’esecuzione ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, come risulta dai dati sopra riferiti.

5. Segue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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