T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 20-12-2011, n. 9882

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che nella suddetta camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell’atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa.

Considerato che, ai sensi dell’art. 3, d.lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, il provvedimento impugnato, id est l’archiviazione dell’esposto, inoltrato dal Codacons, disposta dall’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri è impugnabile solo dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie;

Considerato che tale profilo preliminare ed assorbente preclude al Collegio l’esame delle eccezioni in rito sollevate dalle parti resistenti costituite;

Considerato invece, quanto al profilo di illegittimità costituzionale dell’art. 6, l. n. 409 del 1985, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., che lo stesso è manifestamente infondato atteso che la competenza giurisdizionale speciale della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie e la conformità della stessa a principi costituzionali relativamente alla sua composizione costituiscono un principio da tempo enunciato dal giudice delle leggi (23 dicembre 1986 n. 284) e fermo nella giurisprudenza del giudice della giurisdizione (Cass civ., sez. III, 19 maggio 2003 n. 7760);

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione ma che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito.

Compensa tra le parti in causa le spese della presente fase di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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