T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 20-12-2011, n. 9881

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che con il ricorso in epigrafe la Società ricorrente impugna il provvedimento con cui la Regione Lazio ha reso noto che, con riferimento alla gara regionale a procedura aperta per la fornitura di ossigeno per terapia domiciliare occorrenti alle AUSL, a seguito di valutazioni tecniche effettuate dalla Commissione di gara, l’offerta della L. per tutti i lotti è stata ritenuta "non idonea", poiché il contenitore COMPANION non è conforme ai requisiti minimi previsti dal Capitolato tecnico e in relazione al LIBERATOR 30, la ditta stessa precisa che "esso sarà messo a disposizione su specifica richiesta del proscrittore per un massimo del 10% dei pazienti". In conclusione, manca la copertura dei fabbisogni richiesti e non è previsto in Capitolato il frazionamento della fornitura, sicché la ricorrente è stata esclusa dalla gara.

Ritenuto che a sostegno delle proprie ragioni deduce vari motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.

Ritenuto che con atto di motivi aggiunti impugna altresì la nota ex art. 243 d. lgs. 163 del 21006, con cui l’Amministrazione ribadisce le proprie posizioni.

Ritenuto, infine, che con un successivo atto di motivi aggiunti impugna la nota, con cui è stato trasmesso il provvedimento di "Aggiudicazione definitiva, in relazione al quale la ricorrente lamenta ulteriori vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.

Ritenuto che la Regione Lazio, le Aziende UU.SS.LL. RM/A, RM/B e RM/C nonché le Società V. s.r.l. e Vitalaire Italia S.p.a. si sono costituiti in giudizio, concludendo per il rigetto del ricorso.

Considerato che con atto depositato il 3 dicembre 2011 la ricorrente L. M. s.r.l. ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

Considerato, quindi, che ciò stante non resta al Collegio che dare atto del sopravvenuto difetto di interesse e dichiarare l’improcedibilità del ricorso.

Ritenuto che l’interesse a ricorrere, infatti, non solo deve sussistere al momento della proposizione del gravame, ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere fino al momento del passaggio in decisione della controversia.

Considerato che il Collegio reputa equo disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso e sui relativi atti di motivi aggiunti, come in epigrafe indicati, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, con spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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