T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 20-12-2011, n. 9875

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso ex art. 114 cod. proc. amm., il ricorrente ha adito questo Tribunale per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 39565 del 2003, pronunciata dal Giudice del Lavoro di Roma, con cui è stata accolta la domanda proposta dal ricorrente, ponendo a carico dell’Azienda USL Roma D "di corrispondere al ricorrente la somma di Euro 6663,12 e di Euro 53.819,49, con rivalutazione monetaria e interessi legali, dalla maturazione di ciascun credito al saldo.

Dichiara, al riguardo, ed esibisce copia dei relativi atti, che:

– la sentenza di cui trattasi è stata regolarmente notificata, in forma esecutiva in data 4 marzo 2004 nei confronti dell’Azienda USL RM/D;

– che la medesima sentenza non è stata appellata per cui è passata in giudicato, come per legge (cfr. certificato di non proposto appello, rilasciato dalla Corte di Appello di Roma, Sez. Lavoro e Previdenza;

Risulta, altresì:

– che l’Amministrazione suddetta ha dato parziale adempimento alla predetta sentenza, in quanto, a seguito di procedura esecutiva, l’istante ha percepito la somma complessiva di Euro 35.000,00 a parziale soddisfo della sorte capitale ed a totale soddisfo delle spese, oltre ad Euro 2.300,00 per le spese del procedimento.

Le ulteriori procedure esecutive non hanno avuto alcun esito, ragion per cui l’interessato ha notificato alle controparte, in data 19 giugno 2009, un atto di costituzione in mora;

Anche a seguito di tale intimazione l’Amministrazione non ha adempiuto integralmente all’ordine contenuto nella sentenza in questione, neppure nei 30 (trenta) giorni successivi alla notifica di tale intimazione.

Tanto premesso, considerato che la pretesa del ricorrente -consacrata nell’indicato provvedimento giurisdizionale – non è stata interamente soddisfatta dall’Amministrazione intimata, non può il Collegio non dichiarare l’obbligo di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza citata, nel senso che al ricorrente va riconosciuto il diritto a percepire il pagamento della restante somma, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria, salva l’applicazione dell’art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 774 in materia di cumulo.

L’Amministrazione interessata dovrà provvedere entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni, decorrenti dalla notificazione della presente sentenza, a quanto disposto dalla sentenza stessa.

Inoltre, per evidenti esigenze di economia processuale, il Collegio reputa opportuno nominare, sin d’ora, un Commissario "ad acta", che è individuato nella persona della signora Giuliana Sgreccia, Funzionario del TAR Lazio, la quale è incaricata di sostituirsi, nei successivi 60 (sessanta) giorni, all’obbligata, qualora risulti ancora inottemperante alla scadenza del suddetto ulteriore termine di 45 giorni assegnatole.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, dichiarando l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare completa esecuzione alla sentenza n. 39565 del 2003, pronunciata dal Giudice del Lavoro di Roma, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Dispone che, in caso di inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, all’esecuzione della predetta decisione provveda il Commissario ad acta, nominato sin d’ora nella persona della sig.ra Giuliana Sgreccia, Funzionario di questo Tribunale, per l’adozione dei provvedimenti di esecuzione entro ulteriori 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine assegnato ed eventualmente spirato.

Condanna l’Azienda USL RM/D soccombente al pagamento delle spese e degli onorari di lite, che si liquidano, in favore del ricorrente, in complessivi Euro 1500,00) (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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