T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 20-12-2011, n. 9873

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che la ricorrente impugna gli atti della procedura di mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 58 posti di professionista dipendente – avvocato, indetta ai sensi dell’art. 30 del d. lgs. n. 165 del 2001, deducendone l’illegittimità sotto diversi profili;

Considerato che la causa è trattenuta in decisione avendo il Collegio avvisato le parti di una possibile decisione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

Considerato che il Collegio deve rilevare la carenza di giurisdizione.

Ritenuto che la Suprema Corte regolatrice ha precisato (Cass. Civ., Sez. Un., 9 settembre 2010, n. 19251) che, in generale, in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative al pubblico impiego contrattualizzato, solo le procedure selettive di tipo concorsuale per l’attribuzione a dipendenti della P.A. di qualifica superiore, che comportino il passaggio da un’area ad un’altra, hanno una connotazione peculiare e diversa, assimilabile alle "procedure concorsuali per l’assunzione" e valgono a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo di cui al comma 4 dell’art. 63 del d. lgs. n. 3 febbraio 1993, n. 29.

Ritenuto che fuori da questa ipotesi, si riespande la regola del primo comma della medesima disposizione, che sancisce in generale la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie aventi ad oggetto il lavoro pubblico privatizzato;

Considerato che per quanto precede le procedure di mobilità volontaria che comportino una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro e non già la costituzione di un nuovo rapporto mediante procedura selettiva concorsuale non rientrano nella residuale giurisdizione del giudice amministrativo di cui al comma 4 del citato art. 63 d. lgs. n. 29 del 1993, ma in quella generale del giudice ordinario;

Considerato che per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale per questa parte il processo può essere proseguito con le modalità e termini di cui all’art. 11 c.p.a..

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale per questa parte il processo può essere proseguito con le modalità e termini di cui all’art. 11 c.p.a..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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