Cassazione civile anno 2005 n. 1239 Competenza delle Commissioni tributarie Tassa occupazione suolo pubblico

IMPOSTE E TASSE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
che:
X X ha impugnato davanti al Giudice di pace di Ragusa una cartella esattoriale, per il pagamento della t.o.s.a.p. relativa agli anni 1996-98, deducendo sia vizi propri dell’atto (nullità della notifica) sia la inefficacia dell’atto presupposto, mai notificato, e, comunque, l’avvenuto pagamento del tributo.
Sulla resistenza del Comune – che rilevava, in primo luogo, la "competenza" delle commissioni tributarie – nonchè della X Se.Ri.T. S.p.a., concessionaria del servizio di riscossione, il giudice adito, con la sentenza indicata in epigrafe, respinta l’eccezione pregiudiziale, ha accolto il ricorso.
Il Comune ha formulato tre mezzi di Cassazione, cui non ha resistito il X; ed ha provveduto – adempiendo alla ordinanza resa all’esito della udienza camerale del 22 gennaio 2004 – ad integrare il contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione, che nemmeno ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione
che:
Il ricorrente Comune di Ragusa articola le censure di:
1) "violazione decreto leg.vo 31.12.1992 n. 546 ed art. 9 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 1 e 2", poichè, in materia di t.o.s.a.p., sussiste la competenza (recte: la giurisdizione) delle commissioni tributarie in ordine alle controversie sulla applicazione e la determinazione del tributo, e la competenza del tribunale (art. 9 c.p.c.) per quanto riguarda l’esecuzione;
2) "violazione e falsa applicazione art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. per omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia", rilevando la qualità di venditore ambulante del X e la mancata prova dei pagamenti, circostanze non considerate in sede di merito;
3) "violazione art. 360 c.p.c. priorità 2) e 3) in relazione alla legge 689/1981", ulteriormente deducendo l’inammissibilità della impugnativa della cartella esattoriale, una volta intervenuta la notifica della ordinanza-ingiunzione.
L’impugnazione risulta tempestivamente proposta – essendo intervenuta la notifica della sentenza, in forma esecutiva, alla parte personalmente, e non al procuratore costituito nel domicilio eletto – entro il termine lungo.
Il primo motivo di ricorso è fondato, e va accolto, con assorbimento dei restanti.
L’opposizione avverso la cartella esattoriale per il pagamento della alla tassa per l’occupazione di aree pubbliche (t.o.s.a.p.) appartiene alla giurisdizione delle commissioni tributarie, a mente dell’art. 2, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 546/1992, in relazione al capo 2^ del D.Lgs. 507/1993 ed all’art. 5 della legge 281/1970 (Cass., Sez. Un., 5483/2004), mentre rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione del canone di concessione – c.o.s.a.p. -, introdotto, a partire dal 1^ gennaio 1999, a mente dell’art. 5 della legge 1034/1971, come modificato dall’art. 7 del D.Lgs. 80/1998, poi sostituito dall’art. 7 della legge 205/2000 (Cass., Sez. Un., 12163/2003).
Onde la declaratoria di giurisdizione delle commissioni tributarie, con la cassazione, senza rinvio, della sentenza impugnata.
Ricorrono giusti motivi di compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P. Q. M.
Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara la giurisdizione delle commissioni tributarie; cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 2 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2005

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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