T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 20-12-2011, n. 9871

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso indicato in epigrafe, l’istante, precisava che con sentenza del 9.6.2005 n. 4672 il TAR Lazio aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi a seguito delle diffide del marzo 1996, con cui l’interessato aveva chiesto l’attuazione della deliberazione n. 5907 del 1986 ai fini del conferimento del servizio di preospedalizzazione ematologico dell’Ospedale S. Eugenio e del riconoscimento della qualifica di Aiuto Capo del Servizio autonomo; successivamente, con decisione n. 1610 del 2008 il consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello, aveva dichiarato illegittimo il silenzio serbato dall’amministrazione, facendo obbligo alla stessa di provvedere, sicchè a seguito del ricorso per ottemperanza e della relativa decisione n. 5099 del 2009 con cui era ordinato alla ASL di provvedere, la ASL RM/C deliberava con provvedimento n. 649 del 2009 di non poter accogliere la richiesta dell’istante.

Avverso siffatta delibera, il ricorrente, pertanto, proponeva la presente impugnativa deducendo diversi profili di violazione di legge.

Si costituiva la intimata ASL, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adito ed ulteriormente il proprio difetto di legittimazione passiva, la tardività del ricorso e la prescrizione quinquennale della pretesa azionata per ottenere le differenze retributive ritenute spettanti.

Nel merito chiedeva la reiezione del gravame.

Si costituiva, altresì, la Regione Lazio chiedendo a sua volta la reiezione del ricorso, siccome irricevibile ed inammissibile.

Osserva il Collegio che, in via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione relativa alla carenza di giurisdizione di questo Tribunale sollevata dalla ASL RM/C ai sensi dell’art. 45, comma 17, del D.Lgs. n. 80 del 1998 (norma oggi abrogata e sostituita dall’art. 69, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001).

Va rilevato in proposito che l’istante ha contestato l’applicabilità del suindicato art. 69, comma 7, D.Lgs. n. 165/2001, deducendo che la presente controversia è stata tempestivamente incardinata dinanzi al giudice amministrativo con ricorso notificato il 7 novembre 1996, inteso a censurare il silenzio dell’amministrazione formatosi sulle istanze tese al riconoscimento della qualifica di Aiuto capo di una Sezione autonoma costituita presso l’Ospedale S. Eugenio ed al conseguente inquadramento nella qualifica di Primario; sicchè ben potrebbe essere proseguita innanzi allo stesso giudice posto che la res litigiosa investe sostanzialmente la stessa questione che aveva dato luogo alla impugnativa del silenzio rifiuto. A conferma della propria interpretazione l’interessato richiama le sentenze del giudice amministrativo con cui si è precisato che la data del 15 settembre 2000, entro cui le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, deve considerarsi come termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale e non come limite temporale della persistenza della giurisdizione.

La tesi non può essere condivisa.

La Cassazione, a Sezioni unite, è invero inequivoca nell’affermare che "In materia di rapporti di lavoro instaurati con lo Stato o con altre pubbliche amministrazioni, per determinare, "quoad tempus", ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17, (oggi D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7), la giurisdizione con riferimento ad atti del datore di lavoro, si deve avere riguardo al momento della verificazione dei fatti costitutivi del diritto rivendicato; se però il regime del rapporto preveda che la giuridica rilevanza di quei fatti sia assoggettata ad un preventivo apprezzamento dell’amministrazione medesima ed alla conseguente declaratoria della sua volontà al riguardo, deve farsi riferimento al momento in cui interviene siffatta declaratoria." (Cassazione civile, Sez. Un., 15 luglio 2008, n. 19342).

Orbene, il ricorrente con la precedente azione giurisdizionale – iniziata, come più sopra precisato, nel 1996 – ha impugnato il rifiuto tacito dell’amministrazione sanitaria di valutare la sua situazione lavorativa ai fini del riconoscimento della qualifica superiore e della attribuzione del connesso trattamento economico.

Il relativo giudizio si è protratto nel corso degli anni in primo grado ed in sede di appello fino alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1610 del 2008, con la quale detto Consesso ha dichiarato illegittimo il silenzio della ASL RM/C, sancendo l’obbligo per la stessa di provvedere sulle istanze del ricorrente: obbligo per la cui attuazione si è reso necessario apposito giudizio di ottemperanza a sua volta concluso con la menzionata decisione n. 5099 del 2009.

Solo a seguito di tale sentenza la medesima ASL si è finalmente pronunciata e, dopo aver esaminato a fondo le vicende lavorative del deducente, con deliberazione n. 649 del 9 luglio 2009 ha negato il riconoscimento delle mansioni superiori da questo svolte e, quindi, la spettanza della auspicata qualifica superiore ad esse corrispondente.

Da ciò consegue che, alla stregua del citato orientamento della Suprema Corte, nel caso in esame deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario, dovendo aversi riguardo al provvedimento intervenuto sulla istanza del ricorrente in epoca successiva alla data del 30 giugno 1998 (Cfr. sul punto anche Cass. Civ. Sezioni Unite 10 luglio 2006 n. 15619, 23 gennaio 2004 n. 1234, 7 marzo 2003 n. 3438).

Per completezza di esposizione va rilevato che secondo la stessa Corte regolatrice può derogarsi alle suesposte conclusioni solo nei casi in cui si tratti di dipendente pubblico cessato dal servizio in data anteriore al 1° luglio 1998 in quanto in tale ipotesi "non rileva il fatto che tutti gli atti dell’ente pubblico datore di lavoro, da cui il ricorrente pretende di trarre il diritto al superiore inquadramento, siano successivi al 30.06.1998, stante la mancanza di una frazione del rapporto che continui dopo la suddetta data" (Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., Ordinanze n. 7432 e n. 7435 del 27.03.2009).

Siffatta circostanza non ricorre però nel caso in esame poiché il deducente è stato collocato a riposo il 2 maggio 2007, come risulta dalla attestazione di servizio rilasciata dalla ASL il 7 ottobre 2009 (v. doc. ricorrente n. 12 versato in atti).

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale il processo può essere proseguito con le modalità e termini di cui all’art. 11 c.p.a..

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere riproposto con le modalità e i termini di cui all’art. 11 c.p.a..

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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