Cass. civ. Sez. VI, Sent., 24-05-2012, n. 8248 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.M. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base di un motivo, avverso il decreto della Corte di appello di Trento indicato in rubrica, con il quale il Ministero intimato è stato condannato al pagamento in suo favore della somma di Euro 2.400,00, pari ad Euro 300,00 per ogni anno di durata non ragionevole, oltre agli interessi legali dalla data della domanda, a titolo di equa riparazione, L. n. 89 del 2001, ex art. 2 per violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio promosso davanti Tar Lazio il 19 dicembre 1995, deciso in primo grado con sentenza del 13 marzo 2003 e ancora pendente in grado di appello davanti al Consiglio d Stato.

Il Ministero intimato ha depositato atto di costituzione.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Motivi della decisione

Con un unico motivo il ricorrente – denunciando violazione di legge – deduce che l’importo liquidato a titolo di equo indennizzo nella misura di Euro 300,00 per ogni anno di durata non ragionevole è inferiore ai parametri stabiliti dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo. Il ricorso è manifestamente fondato, in quanto la determinazione dell’indennizzo nella misura di Euro 300,00 per anno di ritardo è irragionevolmente inferiore a quella calcolata in base ai parametri stabiliti dalla CEDU, come interpretati e recepiti dalla giurisprudenza di questa Corte (Euro 750,000 per i primi tre anni di durata non ragionevole ed Euro 1.000,00 per ogni anno successivo;

cfr. Cass. 2010/17922).

Il decreto impugnato deve essere pertanto annullato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

In particolare, determinata in otto anni, con statuizione della Corte di merito non censurata dal ricorrente, la durata non ragionevole del giudizio presupposto, in ordine al criterio per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito nel processo presupposto va considerato che la CEDU, in due decisioni (Volta et autres c. Italia, del 16 marzo 2010; Falco et autres c. Italia, del 6 aprile 2010) ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi e alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille/00 Euro annue normalmente liquidata, con valutazioni del danno non patrimoniale che consentono al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a valutazioni più riduttive rispetto a quelle in precedenza ritenute congrue (v. Cass. 2010/14753; 2010/15130). Nel caso di specie, considerati i margini di valutazione equitativa adottabili in conformità dei criteri ricavabili dalla sopra menzionata giurisprudenza della CEDU e valutate le specificità del caso in relazione al protrarsi della procedura dinanzi alla Corte dei conti oltre i limiti ragionevoli di durata, e in particolare del lungo periodo in cui non vi è stato impulso sollecitatorio di parte, essendo stata l’istanza di prelievo depositata solo in data 1 ottobre 2002, al ricorrente va liquidata in via equitativa, per danno non patrimoniale, la somma complessiva di Euro 7.000,00, con gli interessi legali dalla domanda, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero soccombente. Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397;

2008/25352), con distrazione di quelle relative al giudizio davanti alla Corte di appello in favore del difensore del ricorrente, avv. Pietro L. Frisani, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di 7.000,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.

Condanna inoltre il Ministero soccombente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito che si liquidano in Euro 1.140,00 di cui Euro 600,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.

Condanna altresì il Ministero soccombente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 665,00 di cui Euro 565,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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