Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-05-2011) 15-11-2011, n. 41706

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza pronunciata il 2 luglio 2010 e pubblicata il successivo 16 luglio, ha parzialmente riformato la sentenza emessa, all’esito di giudizio abbreviato, dal Giudice dell’udienza preliminare dello stesso Tribunale, in data 21 settembre 2009, che aveva condannato J.A., cittadino (OMISSIS), alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione, per il delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti del tipo eroina, in concorso con altre persone di nazionalità (OMISSIS), separatamente giudicate, con terminali in varie città italiane, tra cui (OMISSIS), a partire dall’anno (OMISSIS).

La Corte territoriale, in accoglimento dell’impugnazione proposta dal Pubblico ministero, ha applicato al J. le pene accessorie dell’interdizione legale e della sospensione dell’esercizio della potestà genitoriale per la durata della pena, in aggiunta alla già disposta interdizione perpetua dai pubblici uffici; ha, invece, rigettato l’appello proposto dal J..

La sentenza espone, innanzitutto, i motivi di censura circa la debolezza dell’impianto probatorio utilizzato dal primo giudice, poichè fondato esclusivamente su intercettazioni telefoniche relative ad un’utenza presuntivamente attribuita all’imputato, dai contenuti costellati di omissis e in prevalenza incomprensibili, e, laddove decifrabili, attinenti a conversazioni tra persone della stessa famiglia su temi privati, senza il supporto di elementi oggettivi di riscontro quali relazioni di servizio, videoregistrazioni o riprese fotografiche, essendo insufficiente, a tal fine, il solo precedente specifico del J., costituito dalla sentenza, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata, in data 22 giugno 2005, di applicazione nei suoi confronti della pena di anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione ed Euro 11.500,00 di multa per il reato di detenzione, a fini di spaccio, di grammi 456,05 di eroina, commesso in (OMISSIS).

A superamento delle predette censure, la Corte territoriale rileva che la disponibilità del numero telefonico intercettato, da parte del J., era provata dal fatto che, proprio sulla base delle conversazioni registrate sulla medesima utenza, era stato accertato il trasporto di eroina per cui lo stesso J. era stato tratto in arresto, il 22 febbraio 2005, e giudicato con la predetta sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata.

Nel resto, la Corte di merito richiama integralmente la motivazione della sentenza impugnata, reputata completa e corretta sotto ogni profilo, e i sequestri di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina, effettuati proprio sulla base dei contenuti delle conversazioni captate, tra cui la predetta partita di circa 500 grammi di eroina detenuta dal J., comprovante il suo stabile ruolo di corriere internazionale della droga nel n sodalizio criminale.

2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione sia il J. personalmente sia il suo difensore, avvocato Mauro Angarano del foro di Bergamo.

Gli atti di impugnazione hanno il medesimo contenuto e, pertanto, possono essere esaminati congiuntamente.

2.1. Preliminarmente essi denunciano la nullità assoluta della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen., per inosservanza della disposizione concernente l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale, poichè, sulla base dei medesimi elementi investigativi utilizzati nel presente processo, era stata precedentemente formulata analoga ipotesi delittuosa associativa a carico del J., con riferimento alla quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata aveva richiesto, il 29 marzo 2006, l’archiviazione e il Giudice per le indagini preliminari dello stesso ufficio l’aveva disposta con proprio decreto del 30 marzo 2006, restando pertanto a carico del J. il solo delitto previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per il quale era stato separatamente giudicato con la suddetta sentenza del 22 giugno 2005 ex art. 444 cod. proc. pen..

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, quindi, non avrebbe potuto promuovere l’azione penale nei confronti del J. per lo stesso fatto associativo finalizzato al traffico internazionale delle sostanze stupefacenti, senza l’autorizzazione del giudice, su richiesta del pubblico ministero, alla riapertura delle indagini a norma dell’art. 414 cod. proc. pen., con la conseguente nullità assoluta dell’intero procedimento e delle sentenze in esso emesse.

2.2. Con altri più diffusi motivi il ricorrente denuncia la mancanza ovvero la mera apparenza della motivazione delle sentenze di primo e secondo grado, quest’ultima in tutto conforme alla prima.

Entrambe le decisioni, infatti, si limiterebbero a formulare considerazioni di carattere generale ed astratto sui criteri di interpretazione delle intercettazioni telefoniche e sulla giurisprudenza in tema di concorso nel reato associativo D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, senza alcuna specificazione degli elementi di prova che, in concreto, fonderebbero l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato.

Esse opererebbero un riferimento del tutto apodittico al contenuto delle intercettazioni telefoniche e alle pretese espressioni criptiche, assunte come significative dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, omettendo completamente l’indicazione del tema oggetto delle comunicazioni captate, solo genericamente elencate;

l’identificazione degli interlocutori di esse e le ragioni dell’operata individuazione; la rappresentazione dei criteri ermeneutici applicati per ritenere i contenuti intercettati probanti della contestata attività criminale in forma associata.

L’unico elemento probatorio individuato, in concreto, a carico del J. sarebbe costituito dal precedente di applicazione della pena, su richiesta, per illecita detenzione di sostanze stupefacenti, abnormemente utilizzato per ritenere la partecipazione dell’imputato, con il ruolo di corriere, al diverso reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, senza alcun approfondimento motivazionale degli elementi costitutivi, in concreto, dell’ipotizzata associazione, con riguardo alla sua compagine personale e struttura organizzativa ed ai contributi causalmente rilevanti apportati da ciascun presunto componente e, in particolare, dal J., con la consapevole volontà di farne parte e di perseguirne i fini.

Motivi della decisione

3. Il primo motivo di ricorso è infondato, mentre meritano di essere accolte le censure in tema di omessa motivazione.

3.1. Il fatto associativo ascritto nel presente processo è, invero, diverso da quello che ha formato oggetto del richiamato (e allegato) decreto di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata, in data 30 marzo 2006.

Nel presente processo è, infatti, contestata al J. la partecipazione ad associazione per delinquere, in concorso con altri otto connazionali e ulteriori ignoti partecipi, costituente "mandamento in Italia di analoga struttura radicata in Pakistan, finalizzata all’illecito traffico internazionale di sostanze stupefacenti del tipo eroina", con attività "in (OMISSIS) e con perdurante condotta fino al (OMISSIS)" (così, testualmente, il capo di imputazione).

Il fatto associativo precedentemente ipotizzato, peraltro neppure tradotto in una imputazione non postulata dalla richiesta di archiviazione, era invece connotato da altre coordinate spaziali e temporali, risultando accertato in ambito territoriale, sia pure parzialmente, diverso e coevo al riferito arresto del J., in (OMISSIS), perchè sorpreso in possesso di circa 500 grammi di eroina.

In proposito, la giurisprudenza di questa Corte ha già ritenuto che non è necessaria la riapertura delle indagini, quando il fatto addebitato non è identico nelle componenti oggettive a quello oggetto del provvedimento di archiviazione, in precedenza disposto, avuto riguardo al periodo temporale di commissione del reato, ai partecipanti, alle caratteristiche oggettive dell’organizzazione criminale, al ruolo assunto nella stessa dall’interessato (conformi:

Sez. 2, n. 546 del 18/12/2008, dep. 09/01/2009, Giordano, Rv. 242722;

Sez. 1, n. 28377 del 15/06/2006, dep. 08/08/2006, Palumbo, Rv.

235261).

Segue il rigetto della denunciata violazione di norma processuale.

3.2. Sussiste, invece, il dedotto vizio di motivazione.

La sentenza impugnata, invero, respinge i motivi di appello richiamando pressochè integralmente la motivazione della sentenza di primo grado.

In proposito, l’arresto giurisprudenziale cui è pervenuta questa Corte è nel senso di discernere se l’appellante si sia limitato alla riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure di questioni generiche, superflue o palesemente inconsistenti, nel qual caso il giudice dell’impugnazione ben può motivare per relazione; quando invece le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state specificamente censurate dall’appellante, sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), se il giudice del gravame si sia limitato a respingere tali censure richiamando la confutata motivazione in termini apodittici o meramente ripetitivi, senza farsi carico di argomentare sull’inadeguatezza od inconsistenza dei motivi di impugnazione (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, dep. 11/04/2008, Baretti, Rv. 239735).

Nel caso in esame, il J. aveva sollevato una principale censura alla sentenza di primo grado, riassumiate nel seguente quesito posto al giudice di appello: quali elementi, in concreto, suffragavano la sua dichiarata responsabilità per partecipazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti oltre quelli già valutati dall’autorità giudiziaria di Macerata nei predetti procedimenti ivi instaurati, nell’anno 2005, di cui quello per il reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 conclusosi con la più volte ricordata sentenza del Giudice per le indagini preliminari di applicazione al J. della pena di anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione, oltre alla multa, e l’altro per associazione finalizzata al narcotraffico, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, definito con il pur ricordato decreto di archiviazione emesso dallo stesso Giudice il 30 marzo 2006.

Al predetto quesito la Corte di appello di Napoli non ha risposto, limitandosi al mero richiamo delle motivazioni della decisione di primo grado, a sua volta evasiva sul tema, non risultando in alcuna delle sentenze di merito specificati gli elementi concreti, oltre al fatto commesso il 22 febbraio 2005 e già giudicato, che proverebbero, al di là di ogni ragionevole dubbio, la partecipazione del J. all’ipotizzata associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti nei termini indicati nel capo di imputazione sopra riportato.

Segue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli che si adeguerà alle esigenze motivazionali come sopra rappresentate.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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