T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 20-12-2011, n. 3282

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente ha partecipato, classificandosi al primo posto quale aggiudicataria provvisoria, alla procedura per l’affidamento del servizio di controllo degli impianti termici per il triennio 20082011 indetta dal Comune di Varese.

Con determinazione dirigenziale n. 1 del 5.1.2009 la stazione appaltante ha tuttavia provveduto ad escluderla, essendo la stessa partecipata dalla Provincia di Savona, e pertanto rientrante nell’ambito del divieto di partecipazione alle gare di cui all’art. 13 del D.L. 4.7.2006, n. 223.

La detta esclusione è stata impugnata davanti al Tribunale con ricorso R.G. n. 654/2009, che lo ha tuttavia respinto con sentenza n. 8 del 11.1.2010, a sua volta tempestivamente appellata.

Con la determinazione impugnata l’Amministrazione resistente, rilevata la volontà di altri concorrenti utilmente classificatisi in graduatoria (M.S. S.p.A. e M. E. S.r.l.) di svincolarsi rispetto all’offerta a suo tempo proposta, ha deliberato l’interruzione della procedura di gara.

Con il presente ricorso si lamenta la sostanziale rimozione della procedura, ab origine affidata alla ricorrente, in pendenza del termine per la proposizione dell’appello.

Con ordinanza cautelare n. 754/10 il Tribunale ha respinto la domanda di sospensione degli atti impugnati, anche in relazione al fatto che la ricorrente non aveva chiesto, in sede di appello, la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.

Nelle more del giudizio la stazione appaltante ha dato luogo ad una nuova procedura di affidamento, aggiudicata con determinazione n. 1846 del 28.12.2010, mentre la detta sentenza del T.A.R. è stata riformata dal Consiglio di Stato (n. 11 dell’11.1.2011).

Motivi della decisione

Il ricorso va dichiarato improcedibile, in accoglimento dell’eccezione formulata dalla difesa della stazione appaltante.

La ricorrente ha, infatti, omesso di impugnare i provvedimenti assunti successivamente dal Comune, per cui l’annullamento della determinazione n. 477/2010, originariamente impugnata, non le apporterebbe alcuna utilità.

Ad abundantiam, osserva il Collegio come la detta sentenza del Consiglio di Stato, dopo aver accertato l’illegittimità dell’esclusione dell’attuale ricorrente, ha preso atto di come la stessa "non ha potuto ottenere l’aggiudicazione definitiva del contratto", subendo pertanto un danno, che l’Amministrazione avrebbe dovuto liquidare in base ai criteri enucleati nella medesima sentenza, con ciò escludendosi la possibilità di affidarle l’appalto impugnato con il ricorso R.G. n. 654/2009.

Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, in considerazione della peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *