Cass. civ. Sez. VI, Sent., 24-05-2012, n. 8247 Procura alle liti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.G. propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso il provvedimento in data 26 maggio 2009, con il quale la Corte di appello di Napoli ha dichiarato la nullità della procura alla lite apposta in calce al ricorso per equa riparazione, da lui proposto per violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio introdotto davanti al Tar Campania il 30 gennaio 1992 e non ancora definito. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta m forma semplificata.

Motivi della decisione

La Corte di merito ha osservato che nel caso di specie, sebbene il corpo del ricorso non termini proprio alla fine dell’ultima pagina, la procura alla lite è stata rilasciata su un foglio separato, sprovvisto di numerazione e di timbro di congiunzione rispetto al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa non può considerarsi ritualmente rilasciata in calce all’atto introduttivo, al quale pertanto non è riferibile in termini di certezza, posto che non contiene neppure i dati identificativi del giudizio per il quale l’equo indennizzo è stato richiesto.

Il ricorrente censura il decreto impugnato, proponendo un motivo di ricorso, con il quale deduce che la collocazione topografica della procura, apposta su foglio separato unito all’atto giudiziario cui accede, costituendo con questo un corpus inscindibile, è di per sè idonea a fornire certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a far presumere la rifEribilità della procura medesima al giudizio a cui accede, fermo restando che il rilascio della procura su foglio separato non deve essere reso necessario dal totale riempimento dell’ultima pagina dell’atto a cui accede, nè che, per scrivere la procura, si debbano utilizzare le prime righe del foglio separato, con la conseguenza che la congiunzione non è esclusa dalla presenza di spazi vuoti.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Infatti, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, che il collegio condivide e a cui intende dare in questa sede continuità, per integrare il requisito della materiale congiunzione è sufficiente ogni forma di congiunzione, purchè la procura sia collocata prima della relata di notifica (Cass. 2002/12709;

2003/13145), non rilevando la diversità dei caratteri di stampa tra ricorso e procura, nè altri requisiti di forma, nessuno dei quali è prescritto a pena di nullità (Cass. 2011/23777), dovendosi comunque escludere che sia in ogni caso necessaria una cucitura meccanica in presenza di un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi (Cass. 2009/12332). Inoltre, ai fini della validità della procura rilasciata su foglio separato, qualora essa sia stata notificata unitamente all’atto a cui accede, è irrilevante la mancanza di una espressa menzione del procedimento per il quale essa sia stata rilasciata, del giudice adito o della data di conferimento, in quanto la collocazione della procura, anche se rilasciata su foglio separato, è idonea a conferire la certezza circa la provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura al giudizio a cui l’atto stesso fa riferimento (Cass. 2005/1428), fermo restando che nei giudizi introdotti mediante ricorso con procura rilasciata a margine o in calce, deve presumersi la coincidenza della data di conferimento della procura stessa con quella di deposito del ricorso (Cass. 2003/12080; 2011/28839) e che non è richiesto dalla legge, ai fini della validità della procura apposta su foglio separato, che l’inserimento della procura nello stesso foglio in cui è riportato il ricorso sia impedito dal fatto che la pagina finale dell’atto sia riempita fino all’ultima riga, nè che per scrivere la procura si siano utilizzate le prime righe del foglio separato, al fine di formare un corpo unico tra questo e l’atto che precede (Cass. 2002/13910).

La Corte di merito, nell’escludere nel caso di specie la riferibilità, in termini di certezza, della procura speciale al ricorso a cui è stata allegata, ha fatto riferimento a elementi di fatto (rilascio della procura su foglio separato, mancanza di timbro di congiunzione e della numerazione progressiva della pagina) privi di rilevanza secondo la giurisprudenza in precedenza richiamata.

Il ricorso merita pertanto accoglimento e il decreto impugnato deve essere di conseguenza annullato.

Poichè sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rinviata, per la decisione sul merito del ricorso per equa riparazione, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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