T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 20-12-2011, n. 3280

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso:

– che con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 4777/473/709 in data 14.2.1990 è stato approvato un progetto per la realizzazione dei lavori di adeguamento del raccordo stradale Varese – Gazzada, tra il Km 44 + 395 e 48 + 483;

– che con istanza prot. n. 32684 del 16.10.1990 l’A.N.A.S. ha chiesto al Prefetto di Varese di occupare gli immobili necessari alla realizzazione della predetta opera;

– che i ricorrenti sono proprietari di un vasto appezzamento di terreno sito nel Comune di Varese, ubicato tra la strada provinciale Varese – Gazzada e l’autostrada Varese – Milano, ed interessato dai lavori di cui sopra;

– che con decreto prot. n. 10217/90 del 22.11.1990 il Prefetto ha autorizzato l’Impresa Italo Bartoletti Costruzioni S.p.A. per "conto dell’AN.A.S.", ad occupare in via temporanea d’urgenza l’area di cui trattasi;

– che il decreto è stato notificato ai ricorrenti, relativamente all’occupazione dei mappali n. 421, 340, 338, 970 e 1210 del Foglio V;

– che l’immissione in possesso è avvenuta in data 31.1.1991;

– che con provvedimento n. 283 del 20.5.1996 la Commissione provinciale espropri della Provincia di Varese ha determinato le indennità per occupazione, per espropriazione e per danni, per un totale di Lire 71.638.000. L’indennità non è stata, tuttavia, accettata dai ricorrenti e il decreto di esproprio non è stato poi pronunciato;

– che con il presente ricorso è stato richiesto il pagamento di una somma in misura pari al valore venale del bene, dei manufatti e delle piantagioni in precedenza ivi insistenti, della diminuzione di valore per la porzione residua, nonché delle indennità dovute sia per il periodo di occupazione legittima che per quello successivo fino all’emanazione della sentenza;

– che a tal fine i ricorrenti hanno allegato una perizia in cui hanno contestato nel dettaglio le valutazioni espresse nel provvedimento n. 283 del 20.5.1996;

– che con ordinanza n. 1299/2011 è stata disposta, ex artt. 63, comma 4 e 67 c.p.a., una consulenza tecnica d’ufficio, designando a tal fine l’ing. Gesualdo Gianluca, che ha depositato la propria relazione in data 7.11.2011;

– che nelle conclusioni della suddetta relazione si da atto di come "la proposta di risarcimento danni avanzata dal C.T.P. di Anas, analizzata e ritenuta congruente dal C.T.U. ed accettata dai ricorrenti, è pari ad Euro 120.100,82, aggiornata al mese di ottobre 2011".

Ritenuto:

che va conseguentemente dato atto dell’intervenuto accordo tra le parti, fermo restando l’aggiornamento della somma convenuta alla data di effettivo pagamento;

Che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, ivi comprese quelle della consulenza tecnica d’ufficio, che possono essere liquidate nella somma di Euro 3.000,00, oltre ad I.V.A. ed a Cassa Previdenziale.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna la resistente al pagamento delle competenze e degli onorari di giudizio che liquida in Euro 4.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato, del 12,5% delle spese fortetariamente calcolate, all’I.V.A. e alla C.P.A.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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