Cassazione civile anno 2005 n. 1238 Acque pubbliche e private Contraddittorio Cause scindibili e inscindibili Notificazione del gravame :agli eredi

ACQUE PUBBLICHE E PRIVATE IMPUGNAZIONI MAT. CIV.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
CONSIDERATO
che tra i ricorrenti in questa sede non figurano i signori X X, X X, X X, X X e X X, ai quali il ricorso per Cassazione non risulta notificato ancorchè essi abbiano avuto la qualità di parti nelle cause riunite definite con la sentenza impugnata;
considerato che gli atti amministrativi impugnati davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche rientrano nel novero degli atti collettivi, con i quali la P.A. manifesta la propria volontà, in modo unitario ed inscindibile, in relazione ad un bene pubblico determinato, sicchè la partecipazione al giudizio di primo grado delle parti private che non figurano tra gli attuali ricorrenti ha determinato l’insorgenza di un litisconsorzio necessario, quanto meno processuale, che impone l’integrazione del contraddittorio in questa sede;
visto l’art. 331 c.p.c.;
P.Q.M. la Corte dispone l’integrazione del contraddittorio mediante notifica del ricorso alle parti private non ricorrenti in questa sede (X X, X X, X X, X X, X X), assegna per tale adempimento il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo";
considerato:
1) l’ordinanza ora trascritta risulta comunicata ai difensori dei ricorrenti il 3 marzo 2004. L’atto d’integrazione del contraddittorio è stato notificato a mezzo del servizio postale (con spedizione dei plichi avvenuta il 27 marzo 2004) a X X e a X X il 31 marzo 2004, nonchè a X X il 5 aprile 2004.
La notificazione, quindi, si è perfezionata nel termine assegnato nei confronti dei suddetti intimati. Invece non è andata a buon fine nei confronti di X X e di X X, in quanto costoro sono risultati deceduti come da dichiarazione dell’ufficiale postale. L’atto d’integrazione, infine, è stato depositato in cancelleria il 28 aprile 2004, cioè tempestivamente rispetto al termine di cui all’art. 371 bis c.p.c. (entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato);
2) con nota del 22 luglio 2004 il P.G. ha rilevato; a) che in occasione della notifica dell’atto per la disposta integrazione del contraddittorio l’ufficiale procedente aveva segnalato il decesso dei due destinatari, sicchè l’atto stesso andava notificato agli eredi;
b) che il decesso del destinatario dell’atto non determina l’interruzione del termine fissato dal giudice per la notifica, salvo il caso in cui si deduca e dimostri che quel decesso è sopravvenuto in pendenza del termine; c) che i ricorrenti non avevano dimostrato tale circostanza, nè avevano chiesto la fissazione di un nuovo termine per l’adempimento, onde il ricorso dovrebbe essere dichiarato improcedibile;
RITENUTO

Motivi della decisione
il collegio non ignora che questa Corte ha affermato il principio secondo cui, qualora in sede di notificazione del ricorso per Cassazione in forza di ordine d’integrazione del contraddittorio risulti il decesso del destinatario, la notificazione deve essere rinnovata nei confronti degli eredi entro il termine fissato per l’integrazione stessa a pena d’inammissibilità del ricorso, se non si deduca e dimostri che il decesso è sopravvenuto in pendenza di tale termine e, quindi, non siano invocatoli in via analogica le disposizioni dell’art. 328 c.p.c. (Cass., n. 2778 del 2004; n. 13393 del 2000; n. 12033 del 1997; n. 10469 del 1991). Ritiene, tuttavia, che tale indirizzo debba essere riesaminato, alla luce dei recenti interventi della Corte costituzionale in tema di notificazioni.
Per effetto di tali pronunzie (v., in particolare, Corte cost. sentenze n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004, nonchè ordinanza n. 97 del 2004) risulta ormai presente nell’ordinamento processuale civile, tra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale – relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante – il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario. Per conseguenza, alla luce di tale principio le norme in tema di notificazioni di atti processuali vanno interpretate, senza necessità di ulteriori interventi da parte del giudice delle leggi, nel senso che la notificazione si perfeziona, nei confronti del notificante, al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.
E’ vero che si tratta di un effetto provvisorio o anticipato a vantaggio del notificante, che si consolida comunque col perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, perfezionamento che resta ancorato al momento in cui l’atto è ricevuto dal destinatario stesso o perviene nella sua sfera di conoscibilità. Esso, però, è correlato all’esigenza di tutelare, nell’ambito applicativo degli artt. 3 e 24 della Costituzione, il diritto di difesa del notificante, anche sotto il profilo del principio di ragionevolezza, nonchè l’interesse del medesimo notificante a non vedersi addebitato l’esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri d’impulso (v. Corte cost., sentenze n. 477 del 2002 e, prima ancora, n. 69 del 1994). E tali ragioni, ad avviso del collegio, sussistono anche nel caso in cui la parte che deve procedere all’integrazione del contraddittorio, dopo avere tempestivamente espletato l’adempimento posto a suo carico ai sensi dell’art. 331 c.p.c., veda non conseguito il perfezionamento della notificazione nei confronti di uno o di alcuni dei destinatali dell’atto, a causa di un evento (il decesso dei medesimi) che essa non era tenuta a conoscere, di cui viene informata soltanto attraverso la negativa relazione di notifica e che non rientra in un ambito di normale prevedibilità. In simili ipotesi la conoscenza dell’evento può avvenire anche pochi giorni prima della scadenza del termine perentorio pendente. E non appare conforme al principio di ragionevolezza postulare che, in un arco di tempo ben più breve di quello ab initio assegnato dal giudice in base ad una valutazione di congruità che non aveva tenuto conto (nè avrebbe potuto farlo) dell’evento poi appreso, la parte procedente abbia l’onere di porre in essere tutte le attività necessario per integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi del destinatario.
Neppure può dirsi persuasivo il riferimento all’art. 328 c.p.c., perchè tale norma riguarda una diversa fattispecie, cioè l’interruzione del termine di cui all’art. 325 c.p.c. se, durante la sua decorrenza, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell’art. 299. La norma concerne, dunque, la fase successiva alla notificazione della sentenza, fase nella quale l’impugnazione deve essere promossa, mentre l’art. 33 presuppone che l’impugnazione sia stata tempestivamente proposta ma che, stante la sussistenza di un litisconsorzio necessario (sostanziale o processuale), il contraddittorio debba essere integrato. L’art. 331 non richiama l’art. 328 c.p.c. e, nel secondo comma, stabilisce l’inammissibilità dell’impugnazione se nessuna delle parti provvede all’integrazione nel termine fissato. Non contempla una disciplina espressa per l’ipotesi in cui la parte abbia dato ritualmente corso al procedimento notificatorio per l’integrazione, ma questa sia rimasta parzialmente non eseguita per un evento (come la morte di uno dei destinatari) che, non essendo conosciuto dalla parte medesima, non consentiva a questa di porre in essere le iniziative necessarie.
Pertanto occorre ricercare nel sistema la disciplina di fattispecie come quella qui in esame. La tesi secondo cui anche in questi casi dovrebbe farsi luogo alla declaratoria d’inammissibilità non convince, con riferimento all’ambito applicativo degli artt. 3 e 24 della Costituzione, sia perchè conduce ad equiparare situazioni processuali del tutto diverse (ponendo sullo stesso piano l’inerzia rispetto all’ordine d’integrazione e la tempestiva esecuzione di questo, non completata per cause indipendenti dalla volontà della parte procedente e non rientranti nella normale prevedibilità), sia perchè si risolve in una non ragionevole compressione del diritto di difesa, in quanto la detta parte si vede addebitato l’esito parzialmente intempestivo del procedimento notificatorio per un fatto che, non essendo dalla stessa conosciuto, era in concreto sottratto ai suoi poteri d’impulso.
Invece si deve ritenere, nel quadro di un’interpretazione costituzionalmente orientata, che – nei casi indicati – debba essere assegnato un termine ulteriore (ovviamente di carattere perentorio) per procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi della parte defunta ed in tali sensi si provvede come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di X X e di X X, assegna il termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza per il suddetto adempimento e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2005

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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