T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 20-12-2011, n. 3278

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Rilevato:

che il ricorrente ha dichiarato per iscritto di non aver ulteriore interesse alla definizione della causa;

Motivi della decisione

che di quanto sopra deve darsi conseguentemente atto;

che le spese possono restare integralmente compensate tra le parti;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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