Cass. civ. Sez. I, Sent., 24-05-2012, n. 8245 Revocatoria fallimentare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 2.11.2004 il fallimento Coprogett Costruzioni e Progetti s.r.l. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Napoli la BNL s.p.a., per sentir dichiarare l’inefficacia ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, di rimesse solutorie di scoperti di conto corrente presso la filiale di (OMISSIS), per un importo complessivo di Euro 81.278,02. Il Tribunale rigettava la domanda con decisione che veniva poi confermata dalla Corte di Appello, che segnatamente riteneva non provata la consapevolezza della stato di insolvenza della società correntista da parte dell’istituto di credito convenuto. Avverso la decisione il fallimento proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resisteva con controricorso la Banca Nazionale del Lavoro.

Entrambe le parti depositavano infine memoria.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 23.4.2012.

Motivi della decisione

Con i motivi di impugnazione il fallimento ha rispettivamente denunciato: 1) violazione degli artt. 2727, 2729 c.c. in tema di presunzione di conoscenza da parte della banca dello stato di insolvenza del proprio cliente, poi dichiarato fallito. In particolare la Corte territoriale non avrebbe dato debito conto: a) del deposito della visura del Bollettino Ufficiale dei protesti, da cui sarebbero risultati anche gli estremi della relativa pubblicazione; b) dello scoperto di conto corrente durante l’anno precedente la dichiarazione di fallimento; c) dell’assenza di regolare movimentazione bancaria; d) dei dati negativi desumibili dai bilanci della società; e) della qualità di operatore qualificato del convenuto;

2) vizio di motivazione in ordine alla negata conoscenza dello stato di insolvenza, incentrata in particolare sul fatto che esso attore si sarebbe limitato ad indicare il solo numero del bollettino dei protesti elevati nei confronti della Coprogett, circostanza questa che – secondo la Corte di Appello – non avrebbe consentito di individuare anche la data della relativa pubblicazione.

I due motivi di censura devono essere esaminati congiuntamente perchè fra loro connessi, avendo entrambi ad oggetto, sotto il doppio aspetto della violazione di legge e del vizio di motivazione (quest’ultimo per vero limitato alla data di pubblicazione del bollettino protesti), il profilo della "scientia decoctionis" del debitore da parte della banca, e sono infondati.

In proposito si rileva innanzitutto che, per quanto con la censura articolata nel primo motivo il fallimento abbia denunciato un vizio di violazione di legge con riferimento alla disciplina in tema di presunzione probatoria ( artt. 2727, 2729 c.c.), in realtà la doglianza attiene essenzialmente al merito della valutazione effettuata dalla Corte di Appello, di cui non è stato condiviso il contenuto.

Ed infatti la Corte territoriale, nel trattare i profili relativi alla conoscenza dell’insolvenza del correntista da parte della banca, ha dettagliatamente esaminato i diversi aspetti rilevanti al riguardo emersi nel corso del processo, prendendo in particolare in considerazione l’andamento del conto corrente – e più in generale quello del complesso dei rapporti intercorsi con la banca -, l’eventuale emersione di fattori di allarme, le risultanze dei bilanci, la elevazione di protesti.

A fronte di un campo di indagine così ampio ed esaustivo ha poi ritenuto: che, pur essendo stati registrati scoperti di conto corrente, la loro occasionalità e non significativa durata deponevano nel senso della sostanziale solidità del correntista e della persistente fiducia dell’istituto bancario nei suoi confronti;

che l’erogazione di credito al di fuori di accordi preventivamente formalizzati avrebbe necessariamente presupposto un giudizio di solvibilità del correntista; che non erano emerse situazioni tali da richiedere un’indagine sulle condizioni patrimoniali della società, quali la richiesta di fidi; che non risultava l’esistenza di fattori di allarme idonei a sensibilizzare il creditore sulle condizioni finanziarie del debitore; che deponevano nel medesimo senso anche le risultanze dei bilanci; che nei confronti della società prima della dichiarazione di fallimento (intervenuta il 3.11.1999) erano stati elevati tre protesti (rispettivamente il (OMISSIS)), in relazione a cambiali (e quindi non a titoli tratti sulla Banca Nazionale del Lavoro), rispetto ai quali, però, non era stata offerta dimostrazione della data di pubblicazione dei bollettini (rispettivamente nn. 13, 15 e 19) sui quali erano stati registrati.

Si tratta, com’è evidente di valutazione di merito sufficientemente motivata e non viziata sul piano logico, sicchè la stessa risulta incensurabile in questa sede di legittimità.

Nè può ritenersi, come sostenuto dal ricorrente, che nella specie sia riscontrabile un vizio di motivazione, con riferimento all’affermata mancanza di prova in ordine alla antecedenza della pubblicazione dei protesti alla dichiarazione del fallimento. La Corte di Appello si è infatti sostanzialmente limitata ad osservare in proposito che la prescritta cadenza quindicinale di pubblicazione del bollettino dei protesti non consente di stabilire con certezza la data in cui la detta pubblicazione sia nel concreto avvenuta, e tale rilievo appare correttamente formulato, non potendo essere adeguatamente contrastato con giudizi di verosimiglianza sul piano logico e probabilistico.

D’altra parte la circostanza avrebbe potuto essere adeguatamente e agevolmente provata con la produzione di documentazione comprovante l’effettiva data di pubblicazione dei bollettini in questione sicchè, in mancanza, non appare condivisibile la censura che addebita alla Corte di Appello la rilevazione di un’omissione probatoria effettivamente esistente. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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