T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 20-12-2011, n. 3307

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 17 maggio 2001 e depositato il 25 maggio successivo, la ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 48 del 26 marzo 2001 con cui il Comune di Nova Milanese le ha ingiunto lo sgombero e la pulizia di un’area di proprietà della stessa e il ripristino dello stato dei luoghi.

Avverso il predetto provvedimento vengono dedotte le censure di violazione e falsa applicazione della legge n. 47 del 1985 e della legge n. 10 del 1977, di eccesso di potere per carenza e contraddittorietà della motivazione, illogicità e ingiustizia manifeste, erronea considerazione dei presupposti di fatto e di diritto e di violazione della legge n. 241 del 1990.

L’Amministrazione non avrebbe fornito una risposta alla ricorrente in seguito ad una istanza della stessa, finalizzata ad ottenere il permesso per depositare temporaneamente dei manufatti sull’area oggetto dell’ordinanza di sgombero; inoltre la sanzione ripristinatoria adottata dal Comune sarebbe illegittima perché nessun manufatto sarebbe stato realizzato, ma si sarebbe dato luogo ad un semplice deposito di materiale, sanzionabile al massimo in via pecuniaria, non configurandosi alcuna irreversibile trasformazione dell’area. Infine, il riempimento del terreno sarebbe dovuto alla necessità di porre rimedio alla creazione di una discarica abusiva e ripristinare le condizioni per un suo corretto utilizzo anche da parte della proprietà.

Si è costituito in giudizio il Comune di Nova Milanese, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, le parti hanno depositato delle memorie a sostegno delle rispettive pretese.

Alla pubblica udienza dell’8 novembre 2011, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso non è fondato.

2. Con l’unica articolata censura la ricorrente assume l’illegittimità dell’impugnata ordinanza in quanto l’Amministrazione non avrebbe fornito una risposta all’istanza della stessa finalizzata ad ottenere il permesso per depositare temporaneamente dei manufatti sull’area oggetto dell’ordinanza di sgombero e avrebbe irrogato una sanzione ripristinatoria, pur in presenza di un semplice deposito di materiale, sanzionabile al massimo in via pecuniaria, non configurandosi alcuna irreversibile trasformazione dell’area. Infine, il riempimento del terreno sarebbe dovuto alla necessità di porre rimedio alla creazione di una discarica abusiva e ripristinare le condizioni per un suo corretto utilizzo anche da parte della proprietà.

2.1. La censura è infondata.

Con riferimento alla violazione, da parte del Comune, della normativa sul procedimento amministrativo per non aver dato risposta all’istanza inoltrata dalla ricorrente in data 23 giugno 2000, va precisato che, in data 31 luglio 2000, tale richiesta è stata riscontrata da parte dell’Amministrazione (all. 4 del Comune); va evidenziato, comunque, che tale questione non rileva ai fini dell’eventuale abusività dell’attività e delle opere realizzate dalla ricorrente sull’area oggetto dell’ordinanza di sgombero.

2.2. La seconda parte della censura, relativa al deposito di materiale non autorizzato e all’imbottitura abusiva del terreno, è altrettanto infondata, atteso che nel provvedimento si chiarisce che tali attività non sono state autorizzate e sono quindi soggette alle sanzioni previste dall’art. 4, secondo comma, della legge n. 47 del 1985 e non dal successivo art. 7, come inesattamente ritenuto dalla ricorrente.

Del resto, la giurisprudenza ha costantemente affermato che, qualora l’entità del deposito dei materiali e la stabilità della utilizzazione dell’area come deposito – evincibili dalla fotografie allegate dal Comune (all. 2) – emergano con una certa evidenza, è da ritenersi realizzata una trasformazione permanente dell’assetto edilizio del territorio, necessitante di concessione edilizia (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 11 marzo 2010, n. 583).

Con riferimento, poi, all’imbottitura e riempimento del terreno, anche tale attività rappresenta una modificazione permanente che presuppone il rilascio di una concessione edilizia, in quanto in tal modo si va a modificare la destinazione d’uso di un’area che, nel caso di specie, viene trasformata da zona per attrezzature di interesse comunale a deposito (Consiglio di Stato, V, 1 ottobre 2007, n. 5035; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 11 marzo 2010, n. 583).

Di conseguenza, la determinazione comunale con cui si ordina la "demolizione di un manufatto abusivo non deve essere sorretta da specifica motivazione circa la sussistenza dell’interesse pubblico nel disporre la particolare sanzione rispetto alla quale quella pecuniaria invocata si presenta del tutto residuale" (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 6 settembre 2011, n. 2165).

3. In conclusione, il ricorso va respinto.

4. In relazione alla risalenza della controversia, le spese possono essere compensate tra la parti di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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