T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 20-12-2011, n. 3306

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato in data 30.11.09 e depositato il 23.12.09, il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Milano che respingeva la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per la sussistenza di precedenti penali ostativi al rilascio del provvedimento.

Il ricorrente articolava tre motivi di ricorso; il primo lamenta la violazione dell’art. 4,comma 3, D.lgs. 286\98 e dell’art. 6 L. 241\90 perché la valutazione della pericolosità non aveva tenuto della tenuità del precedente e non vi era stata sufficiente istruttoria sulle ragioni dell’illegittimo licenziamento subito dal ricorrente.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 5,comma 5, D.lgs. 286\98 per non aver tenuto conto del grado di inserimento sociale del ricorrente e della sua autonoma capacità di sostentamento.

Il terzo motivo eccepisce la violazione delle norme in tema di avvio del procedimento e di preavviso di rigetto.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso non merita accoglimento.

Il ricorrente è stato condannato per reato che l’art. 4,coma 3, D.lgs. 286\98 ritiene ostativo al rinnovo del permesso senza lasciare alcun margine di discrezionalità all’autorità amministrativa.

Questa scelta del legislatore è stata avallata da una pronuncia della Corte Costituzionale (148\08) che ha riconosciuto al legislatore la facoltà di effettuare certe scelte in tema di immigrazione in considerazione dei numerosi interessi pubblici coinvolti con ampia discrezionalità che incontra il solo limite della manifesta irragionevolezza.

Non rileva la sua condizione di persona inserita socialmente anche se attualmente senza lavoro dal momento che il motivo ostativo costituito dalla sentenza penale rende il provvedimento vincolato e la circostanza potrebbe essere presa in considerazione solo se il diniego si fondasse su una valutazione della pericolosità discrezionale.

La violazione della norma di cui all’art. 10 bis L. 241\90 non rileva nel caso di specie trattandosi di pr4ovvedimento interamente vincolato.

Le spese possono essere compensate per ragioni di equità sostanziale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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