Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-10-2011) 16-11-2011, n. 42080

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che i difensori di M.S. e A.A. – indagati del reato di abuso edilizio ed altro in relazione alla realizzazione in uno stabilimento balneare di una piscina posizionata su una pedana di legno – hanno proposto, in data 6 aprile 2011, ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale per il riesame di Ferrara in data 13 marzo 2011 con la quale veniva rigettato il riesame avverso l’ordinanza con cui il G.i.p. presso il Tribunale di Ferrara aveva disposto il sequestro preventivo di detta piscina; che i difensori hanno depositato in data 3 ottobre 2011 copia del provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari in data 27 maggio 2011, con il quale è stata disposta la revoca del citato decreto di sequestro preventivo, unitamente ad istanza di rinuncia al ricorso;

Considerato che, poichè il provvedimento di G.i.p. è intervenuto successivamente alla presentazione del ricorso per cassazione, il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia e sopravvenuta carenza di interesse e, visto che tale sopravvenienza è stata determinata da una causa non imputabile ai ricorrenti, gli stessi sono esonerati dell’obbligo di pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 616 c.p.p., come conseguenza della pronuncia di inammissibilità (Così, Sez. 2, n. 30669 del 14/9/2006, De Mitri Rv. 234859, Sez. 6, n. 44805 del 20/11/2003 P.C. in proc. Scarpelli, Rv. 227168).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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