T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 20-12-2011, n. 3303

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe fondato sulla mancanza dal 2001 di redditi da lavoro.

Nell’unico motivo di ricorso si contesta che l’impossibilità di trovare uno stabile lavoro e dipesa dalla mancanza di un provvedimento che giustificasse la sua permanenza in Italia dal momento che molti datori di lavoro non assumevano sulla base della semplice ricevuta di presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso.

Inoltre affermava di aver collaborato con l’impresa familiare della convivente more uxorio e di non poter essere dichiarato persona socialmente pericolosa solo sulla base di segnalazione di polizia senza esito giudiziario.

Faceva presente infine che in Italia vivono le sue due figlie minori nate in Italia.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 2.12.2008 veniva respinta l’istanza cautelare.

Il ricorso non merita accoglimento.

Il ricorrente non ha dimostrato la disponibilità di alcun reddito né ha dimostrato in che modo ha collaborato con l’impresa familiare della convivente che peraltro risulta iscritta alla Camera di Commercio come impresa individuale.

La mancanza di redditi per così tanti anni non consente neanche di valutare la possibilità di un rilascio del permesso di soggiorno in attesa occupazione anche perché il ricorrente non ha mai provveduto ad iscriversi alle liste di collocamento.

In tale contesto il riferimento ai precedenti di polizia non ha un autonomo valore sul paino della motivazione per cui sono irrilevanti le censure sul punto.

Infine quanto all’esistenza di due minori conviventi si tratta di circostanza che può essere addotta per richiedere un permesso per motivi di famiglia ma il fatto è ininfluente in questa sede.

Per ragioni di equità sostanziale si possono compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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