Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 06-10-2011) 16-11-2011, n. 42094

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’appello di Palermo ha respinto la richiesta di equa riparazione per l’ingiusta detenzione avanzata da N.S..

2. Ricorre per cassazione personalmente il Serpe deducendo la manifesta illogicità del provvedimento.

3. Il ricorso è inammissibile perchè risulta sottoscritto personalmente dalla parte. Come già questa Corte ha avuto modo di affermare condivisibilmente in numerose occasioni, è inammissibile, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il ricorso per cassazione proposto con atto sottoscritto dalla parte senza la rappresentanza di un avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione a norma dell’art. 613 c.p.p., giacchè l’unica deroga a tale disposizione generale è quella prevista dall’art. 571 c.p.p., comma 1, che riconosce al solo imputato la facoltà di proporre personalmente l’impugnazione (Cass. S.U. 27 giugno 2001, Petrantoni).

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro 300 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300 a favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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